Il notariato propone l'intervento notarile nella procedura di separazione consensuale.
I principi informatori della proposta sono essenzialmente due.
Il primo di essi è la necessità di ordine logico e sistematico di "trasferire" dall'ambito processuale a quello sostanziale il procedimento di separazione consensuale dei coniugi.
La riforma del diritto di famiglia del 1975, infatti, ha affermato non solo la loro autonomia della sistemazione e regolamentazione dei loro interessi patrimoniali, ma limitando l'intervento dello Stato - rappresentato dal giudice dell'omologazione, nel concludersi dell'evento separazione, alla sola esigenza della tutela degli interessi dei figli - l'ha riconosciuta anche con riferimento all'assenso stesso alla separazione.
La rivisitazione dell'istituto si impone al fine di dare ad esso una collocazione nell'ordinamento giuridico coerente con tale riconoscimento.
Se i coniugi vengono riconosciuti come soggetti capaci di convenire e gestire la separazione consensuale nell'ambito della loro capacità negoziale, i negozi necessari alla sua conclusione, sia che attengano alle vicende patrimoniali che all'assenso alla separazione, dovranno assumere quella forma prevista dall'ordinamento giuridico che consenta, come per qualsiasi altro negozio, la loro formazione nel rispetto e nei limiti della legge, che scongiuri vizi della volontà e cause di nullità.
Il controllo della rispondenza ai suddetti requisiti, l'adeguamento della volontà delle parti alle norme dell'ordinamento giuridico è istituzionalmente affidato al notaio.
Il secondo principio è la convinzione della preminenza della tutela degli interessi dei figli minori, interdetti, incapaci e maggiorenni conviventi, che richiede non solo il rispetto dei loro diritti e delle loro aspettative, ma anche la predisposizione di strumenti i quali, oltre che prevenire la violazione di norme dettate nell'interesse dei figli, riducano - nella formazione dei relativi accordi - motivi di dissidio ed impediscano tattiche dilatorie, pentimenti e ripensamenti dannosi.
E', sostanzialmente, la tutela dei figli - in particolare minori - i quali vengono oggi danneggiati dalle lungaggini dell'attuale procedura di separazione e dal clima di tensione o, peggio, di astio tra i genitori, i quali spesso li strumentalizzano per la propria difesa.
Oltre ad altre piccole modifiche, la Commissione ha ritenuto rispondente a tali finalità il riconoscimento giuridico degli accordi pre-matrimoniali dei coniugi in vista della crisi del matrimonio, anche nell'ottica di un attivo intervento del Notariato in ogni aspetto di una revisione degli assetti della famiglia.
La proposta potrebbe essere utilizzata nell'attuale discussione del progetto n. 66 "Tarditi" ed altri (Testo unificato di proposte di legge presso la Camera dei Deputati, relativo a nuove norme in materia di separazione dei coniugi ed affidamento condiviso dei figli) che contiene sopratutto norme per la separazione giudiziale - ben poco per quella consensuale -, per la gestione congiunta della potestà dei genitori e le soluzioni per il caso che ciò non sia attuabile; e del Disegno di legge n. 2577 (Testo Base Unificato intitolato "Misure urgenti e delega al Governo in materia di diritto di famiglia e dei minori" che contiene norme sul trasferimento di tutte le competenze relative alla famiglia ed ai minori a sezioni specializzate presso Tribunali e Corti d'Appello, e quindi anche quelle già devolute alla competenza del Giudice Tutelare e del Tribunale ordinario in materia di rapporti di famiglia e di minori.