I trasferimenti immobiliari derivanti da successione
Proposte di modifica
L’eliminazione dell’imposta di successione, unita alla scelta di mantenere le imposte ipotecarie e catastali, determina l’esigenza di disegnare un nuovo sistema di riscossione, cui è preordinata la delega conferita al Governo con la legge 383/2001, che concerne gli aspetti della dichiarazione, liquidazione, riscossione e accertamento dei tributi applicabili alle successioni.
Il notariato ritiene di dover richiamare l’attenzione sull’esigenza di assicurare, attraverso le nuove norme, un’attendibile conoscibilità delle notizie successorie concernenti gli immobili, attraverso i Registri Immobiliari, affidati alla Agenzia del Territorio.
“Attendibile conoscibilità” significa non solo aggiornamento delle banche dati di Conservatoria e Catasto (e quindi maggiore certezza nella riferibilità dei tributi), ma anche correttezza delle informazioni per l’accertamento della titolarità dei diritti reali immobiliari, cui è preordinato il libro sesto del Codice Civile.
Le proposte che seguono sono finalizzate ad un salto di qualità, che consenta un sensibile miglioramento rispetto alla situazione attuale, senza addebiti di ulteriori costi per la collettività.
Rispetto all’attuale situazione si osserva che:
• alcuni rilevanti diritti (si pensi ai diritti di abitazione sulla casa adibita alla residenza familiare a favore del coniuge superstite previsti dall’art. 540 secondo comma del codice civile) sono spesso privi di adeguate forme di pubblicità (a fronte di un diritto che è ormai entrato a pieno titolo nel sentire comune della collettività, essendo finalizzato alla protezione di interessi socialmente condivisi);
• la trascrizione del certificato di denunciata successione (della quale è prevista l’eliminazione) per un verso non poteva assicurare una continuità nelle trascrizioni, essendo semplicemente finalizzata a rendere conoscibile l’esistenza di un debito tributario, e per altro verso consentiva di pubblicare notizie derivanti dalla compilazione di moduli che, se non provenienti da esperti del diritto successorio, non avevano alcuna garanzia di affidabilità (sono state pubblicate notizie inesatte derivanti da errori non sempre incolpevoli);
• nessuna forma di pubblicità è prevista nei casi in cui i chiamati all’eredità si trovano per oltre tre mesi nel possesso dei beni ereditari (fatto produttivo di effetti giuridici rilevanti: si tratta, com’è noto dell’acquisto dell’eredità, che colloca i diritti dei terzi in tutt’altra dimensione rispetto all’ipotesi del semplice chiamato all’eredità).
La Commissione Propositiva del Consiglio Nazionale del Notariato ritiene che una soluzione possa consistere in un altro veicolo informativo, un atto pubblico, conservato a raccolta dal notaio, che non solo consenta la riscossione dei tributi e l’aggiornamento delle banche dati della Agenzia del Territorio (che inevitabilmente si attuerà, a breve, su tutto il territorio nazionale per via telematica), ma che dia maggiori certezze alla collettività sul piano della pubblicità immobiliare, sia pure nell’ambito di un meccanismo di pubblicità-notizia, e quindi senza travalicare i limiti della delega conferita al Governo dalla legge di riforma.
Le informazioni da pubblicare, che potrebbero essere inserite nell’atto in esame, sono:
1. i dati relativi al decesso del titolare di diritti reali immobiliari trasmissibili per successione a causa di morte (mortis causa);
2. il titolo della successione (legittima o testamentaria, ovvero concorso delle due forme di delazione), l’eventuale presenza di disposizioni testamentarie sottoposte a condizione o di eredità giacenti, amministrate dal curatore nominato dal Tribunale, la presenza di disposizioni testamentarie di nomina di esecutore testamentario (e l’eventuale accettazione o rifiuto da parte di quest’ultimo), e le notizie concernenti i poteri conferitigli dal testatore (de cuius) per l’attuazione delle sue ultime volontà;
3. i dati relativi ai soggetti aventi diritto all’eredità (ci si riferisce sia agli eredi accettanti l’eredità e a coloro che dichiarino di aver posseduto i beni ereditari per oltre tre mesi, sia ai chiamati non accettanti: per i primi si avrebbe tendenzialmente la trasmissione dei diritti, per i secondi una semplice pubblicità notizia, salva una contestuale o successiva accettazione espressa o tacita); tra gli aventi diritto sono da ricomprendere, ovviamente, i legatari, ai quali spetta un diritto reale immobiliare derivante dalle disposizioni testamentarie o da norma di legge; ed anche i nascituri (concepiti o non ancora concepiti) titolari di aspettative giuridicamente tutelate dal libro secondo del Codice Civile;
4. i dati relativi agli immobili, con indicazione del loro valore, da determinarsi in base alle norme già contenute nel testo unico sulle successioni e donazioni (valore che costituisce base imponibile per l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali).
La Commissione Propositiva del Consiglio Nazionale del Notariato esprime la convinzione che l’adozione delle norme proposte nell’articolato che segue produrrebbe effetti largamente positivi sull’aggiornamento delle banche dati della Agenzia del Territorio ed uno snellimento dell’azione amministrativa (si eliminerebbe la necessità di predisporre milioni di note di trascrizione dei certificati di dichiarata successione), unito ad un sicuro mantenimento del gettito.
L’atto di successione costituisce - come già avveniva per il certificato di denunciata successione - il titolo per una mera pubblicità notizia, e le relative previsioni non travalicano, pertanto, i limiti della delega al Governo. Ciò nonostante, il progetto comporta, con l’attribuzione al notaio della competenza al ricevimento dell’atto di successione, un sicuro incentivo all’attuazione della pubblicità degli acquisti a causa di morte, prevista dall’articolo 2648 del codice civile. Sotto tale profilo, i vantaggi sono assolutamente evidenti. Occorre, infatti, considerare che oggi, a distanza di sessanta anni dall’entrata in vigore del codice civile, il sistema di pubblicità immobiliare, disegnato sulla trascrizione dell’accettazione di eredità, espressa o tacita, non ha trovato nella prassi pratica attuazione, anche in conseguenza dell’assenza di sanzioni fiscali in relazione alla sua omissione. Ciò comporta un grave nocumento della sicurezza della circolazione degli immobili di provenienza successoria: oltre alle conseguenze della mancanza di continuità delle trascrizioni (art. 2650 c.c.), basti pensare alla circostanza che, mancando nel nostro sistema civilistico un efficace sistema di controllo in ordine alla delazione ereditaria, la sicurezza degli acquisti si basa sulla disciplina dell’apparenza ereditaria, che però è subordinata alla trascrizione dell’acquisto a causa di morte (artt. 534, e 2652, n. 7, del codice civile). Esemplificando, può verificarsi il caso di un acquisto immobiliare, che risulti a posteriori inefficace perché il venditore, presunto erede legittimo che non ha trascritto il suo acquisto per causa di morte, non era tale, in quanto successivamente alla compravendita viene scoperto un testamento che dà luogo ad una diversa devoluzione dell’eredità.
Il progetto formulato sopperisce a tali carenze del nostro sistema, obbligando le parti a stipulare, entro sei mesi dall’apertura della successione, un atto notarile al fine della liquidazione e del pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, che costituirà titolo per la trascrizione e per la voltura catastale; l’espressa previsione che tale atto potrà contenere anche l’accettazione dell’eredità, ed evidenti ragioni di economia (pagamento di un’unica imposta di registro, e predisposizione di un unico atto notarile), faranno certamente sì che gli eredi, grazie anche alla consulenza qualificata da parte del notaio, saranno naturalmente indotti ad accettare espressamente l’eredità entro il suddetto termine di sei mesi (pur rimanendo teoricamente libere di attendere il decorso del decennio, senza quindi che la modifica incida sulla struttura del sistema civilistico di trasmissione dell’eredità stessa), con il conseguente compimento della pubblicità prevista dal codice civile. Appare importante evidenziare che qualunque altra soluzione - che non postuli l’intervento del notaio nella prima fase come sopra descritta - non produrrebbe l’auspicato effetto di “concentrazione”, sopra evidenziato, e farebbe sì che le disposizioni del codice civile in tema di pubblicità continuerebbero a restare lettera morta.
L’intervento del notaio nella fase di acquisto dell’eredità appare quindi oltremodo opportuno (soprattutto nei casi di vicende successorie complesse che esigono cognizioni giuridiche specializzate), oltre ad essere indispensabile per garantire il corretto espletamento delle formalità pubblicitarie, e ciò in linea con il sistema civilistico italiano, per il quale qualsiasi pubblicità nei Registri Immobiliari presuppone un titolo di rango elevato (art. 2657 c.c.); per la pubblicità-notizia, assicurata dal certificato di denunziata successione era consentita la produzione di un documento proveniente da una Pubblica Amministrazione, ma non un titolo sprovvisto di caratteristiche di autenticità proveniente da privati. Ogni altra soluzione quindi - oltre a non produrre l’effetto di “concentrazione” sopra descritto - creerebbe una grave incongruenza nel sistema civilistico della pubblicità immobiliare.
Non appare superfluo, inoltre, ricordare che la globalizzazione rende ormai quotidiane, anche in Italia, vicende successorie disciplinate (in forza dell’art. 46 della legge 218/1995, di riforma del diritto internazionale privato) da leggi straniere, il che rende ancora più complessa la gestione delle vicende stesse; e che nella grande maggioranza, se non in tutti i paesi europei l’acquisto dell’eredità costituisce l’esito di un procedimento, accuratamente disciplinato dalla legge, che coinvolge sempre l’operato del notaio o dell’autorità giudiziaria.