Condono edilizio - In genere
01/01/2003 -
Studio n. 4509/2003 - La commercializzazione dei fabbricati tra testo unico sull'edilizia e legge n. 47 del 1985 sul condono edilizio
- di Giovanni Casu
L'art. 46 del testo unico sull'edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) costituisce la riproduzione letterale dell'art. 17 della legge n. 47 del 1985 (norma quest'ultima che è stata contemporaneamente abrogata) ed è destinato, come lo era quest'ultimo articolo, a disciplinare a regime la commerciabilità dei manufatti edilizi. Non vi è alcun dubbio, pertanto, che tutta la disamina interpretativa che ha riguardato l'art. 17 della legge 47 trovi integrale applicazione anche in ordine all'interpretazione dell'art. 46 del testo unico, salvo piccole sfumature.
31/01/1997 -
Studio n. 1541/1997
- di Giovanni Casu - Nicola Raiti
1. Premessa 2. Norme applicabili 3. Tipologia dell’abuso edilizio 4. Oggetto dell’abuso 5. Tipologia degli atti Contratto preliminare Costituzione di fondo patrimoniale non traslativo Separazione consensuale omologata Affrancazione del fondo enfiteutico Fusione di società Scissione di società 6. Oblazione 7. Contributo concessorio 8. Silenzio assenso 9. Vincoli 10. Abuso di necessità 11. Diritti dei terzi 12. Misure antimafia 13. Sistematica della legge 47 a) Costruzioni ante 1967 b) Ininfluenza degli abusi minori 14. Formalità negoziali 1. Raccordo della legge 47 con la legge 662 2. Rapporto tra procedimento di condono in itinere e procedimento concluso per silenzio-assenso 3. Modalità redazionali delle dichiarazioni 4. Responsabilità del notaio...
16/12/1997 -
Studio n. 998/1997 - Acquisto per accessione e condono edilizio
- di Giovanni Casu – Antonio Ruotolo
E’ stato prospettato il seguente quesito: un soggetto, proprietario di un terreno, costruisce su di esso abusivamente e non chiede il condono dell’abuso realizzato. Successivamente aliena il terreno, ma nell’atto non fa menzione della costruzione abusiva, perché ormai è scaduto il termine per effettuare il condono ed altresì perché confida nell’acquisto per accessione. Si è chiesto se un atto di cessione del terreno, senza alcun riferimento alla sovrastante costruzione, sia valido e se il notaio che vi abbia provveduto ne risponda. 1. L’accessione è comunemente qualificata come modo di acquisto a non domino, cioè a titolo originario, a favore del proprietario del suolo, senza che in proposito abbia alcun rilievo la volontà del terzo che abbia costruito su suolo altrui, oppure quella del proprietario del suolo stesso.
26/03/1996 -
Studio n. 1290/1996 - Condono edilizio e vincoli artistico-ambientali
- di Giovanni Casu - Monica Velletti
Gli ultimi decreti-legge sul condono edilizio (D.L. 24 gennaio 1996, n.30; D.L. 25 marzo 1996, n.154) stabiliscono che, ai fini della commerciabilità del bene abusivamente costruito, occorre che nell'atto risulti, a pena di nullità, "il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli per le opere di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47". A sua volta l'art. 32, terzo comma della legge 47 del 1985 stabilisce che il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria, per le opere eseguite su immobili sottoposti a determinati vincoli, è "subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso"; e prosegue con la seguente frase: "qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può...
26/03/1996 -
Studio n. 1146/1996 - Condono edilizio e riduzione dell'oblazione per abuso di necessità
- di Giovanni Casu - Antonio Ruotolo
1. Premessa.I commi 13° e seguenti dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 stabiliscono, in materia di condono edilizio, un'oblazione ridotta per favorire l'abitazione principale. Contemporaneamente, peraltro, apposita norma (comma 15°) prevede che se l'immobile sanato sia trasferito, con atto inter vivos a titolo oneroso, a terzi entro i dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 724 (legge entrata in vigore il 1° gennaio 1995), occorre versare la differenza tra l'oblazione ridotta e l'oblazione normalmente dovuta. Questo il testo delle norme richiamate. "Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione è ridotta e l'oblazione normalmente dovuta.