Condono edilizio - Terzo condono
22/01/2005 -
Studio n. 5533/C/2005 - Terzo condono edilizio: formalità redazionali con istanza di sanatoria in itinere
- di Giovanni Rizzi
La disciplina applicabile al terzo condono edilizio è quella dettata innanzi tutto dall'art. 32 commi 25 e segg. del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, e che qui di seguito verrà indicato per brevità D.L.269/2003), e per quanto ivi non previsto dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Capi IV e V) e dall'art. 39 legge 23 dicembre 1994 n. 724, così come previsto espressamente dall'art. 32 commi 25 e 28 D.L. 269/2003 medesimo.Tali norme non richiamano espressamente l'art. 2 comma 58 legge 23 dicembre 1996 n. 662 (di seguito indicata per brevità legge 662/1996) che disciplina gli aspetti formali da osservare ai fini della validità degli atti di trasferimento dei fabbricati per i quali sia in corso la procedura di sanatoria (o per i quali la sanatoria si sia formata per...
10/12/2004 -
Studio n. 5484/C/2005 - La sanatoria edilizia nel Lazio - Legge Regionale 8 novembre 2004 n. 12
- di Federico Magliulo
1. Generalità - 2. Gli ambiti di operatività della legge regionale disegnati dalle fonti primarie - A) D.L. 30 settembre 2003 n. 269 - B) Sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004 - C) D. L. 12 luglio 2004, n. 168 - 3. Opere sanabili - 3.1 Generalità - 3.2 Requisito temporale - 3.3. Opere non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati al 31 marzo 2003 - 3.3.1 Ampliamenti - 3.3.1.1 Limiti generali di sanabilità degli ampliamenti - 3.3.1.2 Opere finalizzate a centri che perseguono finalità di assistenza e cura a persone disagiate - 3.3.2 Nuove costruzioni - 3.3.2.1 Limiti generali di sanabilità delle nuove costruzioni - 3.3.2.2 Limiti volumetrici - 3.3.2.3 Limiti di destinazione d’uso - 3.3.2.4 Prima casa - 3.3.3 Ristrutturazione - 3.3.3.1 Limiti generali...
10/12/2004 -
Studio n. 5480/C/2004 - La sanatoria edilizia nel Veneto a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 21/2004
- di Giovanni Rizzi
La legge che ha disciplinato per la prima volta il condono edilizio è stata la legge 28 febbraio 1985 n. 47 (di seguito indicata per brevità legge 47/1985). Tale legge limitava la possibilità della sanatoria edilizia alle opere abusive eseguite sino al 1 ottobre 1983; con l'art. 39 legge 23 dicembre 1994 n. 724 (di seguito indicata per brevità legge 724/1994) la sanatoria venne estesa alle opere abusive commesse sino a tutto il 31 dicembre 1993. Il decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, che qui di seguito verrà indicato per brevità D.L. 269/2003) ha riaperto nuovamente i termini del condono edilizio.. Infatti all'art. 32 comma 25 stabilisce che le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e s.m.i. come ulteriormente modificate dall'art. 39 legge 23...
26/11/2004 -
Studio n. 5316/C/2004 - Il terzo condono edilizio tra Corte Costituzionale e leggi regionali
- di Giovanni Casu
Il terzo condono trova la sua fonte principale nell'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326. Nella sostanza esso si rifà alla legge 724 del 1994 che costituisce la normativa base del secondo condono, in parte poi ritoccata dalla legge 662 del 1996. Traccia tutta la procedura amministrativa concernente la sanatoria: termini, oblazione, contributo concessorio, silenzio assenso, vincoli, indifferenza rispetto ai diritti dei terzi, effetti della sanatoria sui procedimenti penali. Si stabilisce la data dell’abuso (entro il 31 marzo 2003) e la quantità massima di costruzione condonabile (30% della volumetria esistente; 750 metri cubi del nuovo). Vengono elencate le tipologie sanabili, richiamando anche l’allegato 1: trattasi di tipologie ricavate sulla base degli interventi edilizi...
20/04/2004 -
Studio n. 4929/2004 - Terzo condono ed effetti della dichiarazione eventuale di sua incostituzionalità
- di Giovanni Casu
L'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, qualificato come "terzo condono", trovasi attualmente all'attenzione della Corte costituzionale, essendo stato esso impugnato da alcune Regioni nel dubbio che lo Stato abbia con esso emanato un provvedimento legislativo di competenza delle Regioni stesse.Si pone pertanto il problema di stabilire quale sorte debba attribuirsi alla predetta norma sul terzo condono, nell'eventualità che la Corte costituzionale decida di dichiarare l'incostituzionalità.Il tutto si può ridurre al seguente interrogativo: che accade se la Corte costituzionale adotti sentenza dichiarativa d'incostituzionalità della norma in discorso?...
21/10/2003 -
Studio n. 4673/b/2003 - Terzo condono - Atto mortis causa
- di Ufficio Studi
L'art. 32, comma 49 del decreto legge n. 269 del 2003, ha inserito la tipologia degli atti mortis causa nella categoria degli atti che debbono osservare, a pena di nullità, le prescrizioni previste dall'art. 46 del teso unico sull'edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380). La norma è stata ritenuta priva di giustificazioni, ma esiste e quindi va applicata. Non sembra infatti percorribile la considerazione che, trattandosi di norma per più aspetti irrazionale, essa andrebbe disapplicata. A questo proposito si profilano tutta una serie di problemi: a) Significato dell’espressione "atti mortis causa" . Il primo problema è quello dell’identificazione degli atti mortis causa. In essi vanno inclusi certamente il testamento pubblico (art. 603 c.c.); il testamento segreto (art. 604 c.c.); il testamento olografo (art. 602 c.c.), nonché i testamenti special...
21/10/2003 -
Studio n. 4673/a/2003 - Il terzo condono edilizio - Considerazioni generali
- di Ufficio Studi
Il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2003, n. 229, ed entrato in vigore lo stesso giorno, ha aperto la strada a quello che dovrebbe essere qualificato come “terzo condono”.
Quest’ultimo trovasi interamente disciplinato nell’art. 32 del decreto legge, rubricato con l’espressione “Misure per la semplificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali”. Di questa norma meritano menzione i seguenti commi.