Può accadere che allorquando si costruisca abusivamente un manufatto, sull’area non esista alcun vincolo ex art. 32 della legge 47 del 1985 sul condono edilizio ma che tale vincolo sorga successivamente. Si tratta di sapere quale sia la sorte di questo vincolo successivo all’abuso: influisce esso sul procedimento in corso di concessione in sanatoria, oppure non se ne deve tener conto? L’abuso commesso quando il vincolo era inesistente, insomma, deve essere sanato senza tener conto del vincolo imposto successivamente, oppure il procedimento di sanatoria resta comunque, ai fini della sua definizione, condizionato dal sub-procedimento attinente al parere sul vincolo sopravvenuto?
E' stato prospettato il quesito se sia trasferibile un capannone industriale assentito come capannone unico e concretamente realizzato come pluralita` di unita`, ancorche` nel rigoroso rispetto delle dimensioni di cubatura e di superficie-indicate nella concessione edilizia. Fermo restando che nel caso di specie la concessione edilizia non manca, ma esiste soltanto una difformita` della costruzione rispetto al provvedimento concessorio, si tratta di sapere se tale difformita` consista in una difformita` totale (disciplinata dall'art. 7 della l. n. 47 del 1985), oppure in una variazione essenziale (disciplinata dall'art 8 della l. n. 47 del 1985), previo riscontro di ognuno di questi vizi sulla commerciabilita` dell'immobile. Il discorso logico attraverso il quale potrebbe...