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Diritto tributario - Legge finanziaria

21/04/2006 -

Studio n. 60-2006/T - Finanziaria 2006 - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni immobiliari

- di Luigi Bellini

La legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005 n. 266 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) ha introdotto con il comma 496 dell’art. 1 un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito per le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettera b) del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 12,50 per cento. La disposizione che non è a termine, ma a regime, è entrata in vigore l’1 gennaio 2006; pertanto, si applica agli atti pubblici o autenticati da tale data. Si ritiene opportuno esaminare il campo di operatività della norma.
 
13/01/2006 -

Studio n. 3/2006/T - Legge finanziaria 2006 - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze

- di Commissione Studi Tributari
 
La legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 496) introduce l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni a titolo oneroso di immobili attribuendo al notaio la funzione di provvedere all’applicazione ed al versamento dell’imposta. In particolare al comma 496 è previsto che “In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'art. 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica...
13/01/2006 -

Studio n. 116/2005/T -

- di Commissione Studi Tributari

La legge 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006, in Gazzetta Ufficiale. n. 3 02, S.O. n. 211/L, del 29.12.2005), in vigore dal 1° gennaio 2006, introduce il sistema del c.d. prezzo-valore nella disciplina dell'imposizione indiretta su talune "cessioni"di fabbricati ad uso abitativo. La disposizione sull'imposizione indiretta, contenuta nel comma 497 dell'articolo 1, così recita: "In deroga alla disciplina di cui all'art. 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze...

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