Documento informatico e Firma digitale
11/05/2007 -
Studio n. 7-2007/IG - La copia conforme di una pagina WEB: natura giuridica e modalità operative
- di Gea Arcella - Caterina Valia
E' possibile rilasciare la copia conforme di una pagina web, ma tale operazione deve essere adattata alla tipica attività notarile di rilascio di copie, individuando gli elementi caratterizzanti tale tipologia di documento informatico dal punto di vista della sua realtà fenomenica.
La copia avrà l'efficacia probatoria di cui all'articolo 2712 c.c. purché si seguano alcune semplici modalità operative, comuni sia alla copia informatica che a quella cartacea, inserendo: indirizzo internet, tipo di browser, ora, dati relativi ad eventuali certificati di sicurezza.
Nel caso di rilascio di copia cartacea sarà necessario verificare se i contenuti della pagina web possano essere oggetto di trasposizione su carta.
11/05/2007 -
Studio n. 6-2007/IG - Password, credenziali e successione mortis causa
- di Ugo Bechini
Al fine di attribuire a soggetti predeterminati l'accesso a risorse informatiche protette da credenziali (username, PIN, password), dopo il decesso del loro titolare, è possibile far ricorso sia al mandato “post mortem” che all'istituto dell'esecutore testamentario. In linea di principio, inoltre, le risorse online passano nella disponibilità dei successori “mortis causa”.
20/11/2006 -
Studio n. 3-2006/IG - Copie autentiche e documento informatico
- di Michele Nastri
Lo studio, dopo aver ripercorso la normativa dettata dal nostro ordinamento in materia di copie del tradizionale documento cartaceo, pone in evidenza come il concetto stesso di copia perde di significato nel caso del documento informatico. La totale riproducibilità, l’indistinguibilità della riproduzione, la sostanziale indifferenza del supporto rendono irrilevante la diversità concettuale tra documento riprodotto ed il suo originale, con la conseguenza che non è allo stato ipotizzabile l’utilizzo dello strumento informatico relativamente a documenti dei quali debba essere garantita l’unicità (quali ad esempio i titoli di credito e le copie esecutive degli atti pubblici). La nozione classica della copia, come documento di secondo grado, si rivela inapplicabile in quanto ...
21/06/2006 -
Studio n. 2-2006/IG - Codice dell'amministrazione digitale, firme elettroniche e attività notarile
- di Sabrina Chibbaro
L'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto della firma digitale e conseguente riconoscimento giuridico all'istituto del documento informatico firmato ha portato con sé uno stravolgimento nella tipica attività notarile.
L'utilizzo della firma digitale e del documento informatico nell'ambito notarile ha comportato, come prima applicazione, l'introduzione dell'adempimento telematico: totalmente telematico, nel caso del Registro Imprese ed ancora solo parzialmente nel caso dell'Adempimento Unico. Ma il settore degli adempimenti pur essendo il primo, non è certamente l'unico in cui il documento informatico firmato può essere utilizzato nell'attività del notaio.
17/03/2006 -
Studio n. 1-2006/IG - Estratti notarili da libri contabili tenuti con mezzi informatici
- di Gea Arcella - Ugo Bechini - Raimondo Zagami
Non possono allo stato realizzarsi estratti propriamente detti di scritture contabili tenute in forma informatica, mancando ancora parte delle apposite norme tecniche sulla tenuta di tali scritture. L’operazione, una volta resa possibile, richiederà l’osservanza di molteplici cautele e precauzioni, anche sul piano tecnico-informatico, per le quali il notaio potrà verosimilmente farsi assistere da un esperto. In attesa di tale evoluzione, i dati conservati in forma elettronica appaiono assimilabili a quelli desumibili da scritture non vidimate, con analoghe conseguenze sul piano dell'operatività notarile.
17/10/2004 -
Tema II. Il notaio e la contrattazione elettronica - XXIV Congresso Internazionale del Notariato Latino. Città del Messico 17/22 ottobre 2004
- di Ugo Bechini - Michele Nastri
L’esplosione esponenziale dell’informatica, della telematica, del mondo delle reti e delle applicazioni informatiche utilizzate non più come sistema di ausilio a modalità operative e di lavoro tradizionali, ma come strumento autonomo ed autosufficiente, assume in Italia una caratterizzazione del tutto peculiare, ed in qualche modo contrastante, rispetto al tipo di sviluppo che si è verificato nel resto del mondo.
Solo partendo da questa peculiarità è possibile spiegare un fenomeno che è stato sotto alcuni aspetti più rapido e di dimensioni maggiori, ma anche in certa misura ...
01/01/2003 -
Studio n. 6/2003 - Il fattore tempo: la marcatura temporale
- di Raimondo Zagami
Con riferimento ai documenti informatici ed alle sottoscrizioni elettroniche, il fattore temporale e della datazione assume rilevanza sotto due profili concettualmente distinti ma tecnicamente e giuridicamente connessi.
In primo luogo, rileva la data del documento intesa come collocazione temporale del momento formativo del documento stesso, con un’efficacia eventualmente opponibile ai terzi (la c.d. “data certa”). In caso di documenti provenienti da un pubblico ufficiale, costituirà “data certa”, opponibile erga omnes, l’attestazione operata dal pubblico ufficiale stesso e contenuta nel documento, non contrastabile se non con la querela di falso.
01/01/2003 -
Studio n. 5/2003 - L'uso della firma digitale per gli adempimenti: modalità attutive
- di Gea Arcella
Come esposto finora l’uso della firma digitale da parte del notaio è certamente consentito per l’emissione di copie autentiche (1) dell’originale cartaceo, pertanto in base alla legislazione vigente il campo di elezione di applicazione della stessa è proprio quello degli adempimenti verso la P.A., alla cui base vi è sempre la produzione di una copia dell’atto e di un modello, di una denuncia, di una nota o per lo meno di una lettera accompagnatoria che sintetizzi i contenuti dell’atto o per lo meno richieda l’esecuzione in base a quel determinato titolo di una specifica formalità.
Da questo punto di vista praticamente tutti gli adempimenti conseguenti ad un atto notarile potrebbero essere allo stato gestititi digitalmente ...
01/01/2003 -
Studio n. 4/2003 - Le problematiche giuridiche delle prime applicazioni
- di Sabrina Chibbaro
L’attività notarile si estrinseca, nel suo momento finale, nell’attività di documentazione destinata alla produzione di documenti giuridici.
La dottrina ha sempre posto in rilievo la distinzione tra documentazione, che consiste nell’attività dello scrivere, e documento, che è lo scritto che ne risulta.
Quanto al documento, tre elementi lo caratterizzano: la materia, il mezzo ed il contenuto.
Per quanto riguarda in particolare il primo di tali elementi, essa può essere costituita da qualsiasi materiale idoneo ad accogliere la testimonianza del fatto, sebbene la carta sia il supporto più diffuso.
01/01/2003 -
Studio n. 3/2003 - Il regime delle responsabilità - Obblighi dei soggetti interessati e spunti per un inquadramento sistematico
- di Marco Dolzani
Per poter affrontare i problemi riguardanti il regime delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella procedura del documento elettronico ed in modo particolare di quello della firma elettronica qualificata occorre ovviamente prendere le mosse dall’attuale quadro normativo.
La ricerca deve dunque confrontarsi in primis con la legislazione speciale definita dal Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella stesura modificata dapprima dal D.lgs. 23 febbraio 2002 n. 10 ed ora dal D.P.R. 7 aprile 2003 n. 137, oltreché naturalmente con il sistema derivante dai principi generali e dalle norme del codice civile.
Vanno inoltre tenute presenti le regole tecniche emanate con il D.P.C.M. 8 febbraio 1999 ed in generale la direttiva n. 1999/93/CE.
01/01/2003 -
Studio n. 2/2003 - Firme elettroniche ed enunciazione di funzioni, qualifiche, poteri - La firma funzione del notaio
- di Michele Nastri
L’enunciazione di funzioni, qualifiche, poteri è locuzione volutamente ampia ed omnicomprensiva, non corrispondente in sé ad una singola categoria dogmatica, ma ad una serie di istituti e categorie che condividono la caratteristica del necessario conferimento di un potere da parte di un soggetto, terzo rispetto al soggetto agente, per la validità od efficacia dell’atto posto in essere. Riportando la definizione a categorie generali, essa ricomprende: la sostituzione nell’attività giuridica, la delegazione amministrativa, l’esercizio di pubbliche funzioni, l’esercizio di attività soggette ad autorizzazioni ed abilitazioni (quali le libere professioni).
01/01/2003 -
Studio n. 1/2003 - Efficacia, rilevanza formale, rilevanza probatoria
- di Ugo Bechini
Il quadro normativo attuale è segnato in modo determinante dalla Direttiva europea 93/1999 (1) che, a differenza della previgente legislazione italiana, non contempla una figura unitaria e standardizzata di firma digitale, ma prevede una sorta di continuum, capace di accogliere un ventaglio indefinito di tipologie.
Al vertice la firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura: corrisponde sostanzialmente alla figura che, secondo un uso consolidato, è detta in Italia firma digitale. Al di sotto, la ...