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Enti non commerciali e non profit - In genere

07/06/2010 -

Studio n. 32-2010/I - La trasformazione degli enti no profit

- di Antonio Ruotolo


1. La trasformazione dopo la riforma del diritto societario. Un nuovo modo di intendere il principio di continuità; 2. I limiti legali alla trasformazione: in particolare, l'art. 2500- octies ; 3. Limiti sistematici alla trasformazione: in particolare la trasformabilità della associazione non riconosciuta; 4. Fattispecie trasformative atipiche. In particolare la trasformabilità di associazione in fondazione (e viceversa); 5. Il procedimento nelle trasformazioni eterogenee atipiche; 6. Casistica emersa dalla prassi La trasformazione di associazione (non riconosciuta) in consorzio; 7.  La trasformazione di comitato in associazione non riconosciuta; 8. La trasformazione di società consortile a responsabilità limitata in fondazione

 

19/01/1999 -

Studio n. 2086/1999 - Enti non commerciali e non profit: aspetti di interesse civilistico alla luce del decreto "onlus"

- di Marco Avagliano


Con il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ("Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"), che recepisce ed attua i principi ed i criteri direttivi dettati dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, il legislatore italiano ha inteso realizzare una risistemazione organica della materia degli enti non commerciali e del cd. "terzo settore". In realtà la disciplina quale si viene ad evidenziare ad opera delle modificazioni ed integrazioni apportate dal succitato provvedimento ha essenzialmente carattere fiscale, e forse non comprende neanche l’intero ambito sopra evidenziato; è peraltro indubbio che ne raccoglie la parte più rilevante, e i riflessi di tipo civilistico sono comunque di non marginale profilo...

15/05/1998 -

Studio n. 728-bis/1998 - Enti non commerciali - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Aspetti fiscali

- di Paolo Giunchi - Giampiero Monteleone

L’art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, per brevità, denominato t.u.i.r.), include tra i soggetti passivi di IRPEG gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. La successiva lettera d) del comma citato estende la soggettività passiva di tributo alle società ed agli «enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica» non residenti nel territorio dello Stato e quindi anche agli enti pubblici e privati che, sebbene non residenti, posseggano tuttavia le stesse caratteristiche sostanziali di quelli nominati alla lettera c) surrichiamata.

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