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Persone e Famiglia - Fondo patrimoniale

15/12/2005 -

Studio n. 5848/C/2005 - Gli incrementi del fondo patrimoniale e l’autonomia convenzionale dei coniugi

- di Giuseppe Trapani

Il fondo patrimoniale, come recita l'art. 167 c.c., consiste nella imposizione convenzionale da parte di uno dei coniugi o di entrambi o di un terzo di un vincolo in forza del quale determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia (ad sustinenda onera matrimonii). Dalla lettura delle poche norme del codice civile emerge subito un duplice livello di disposizioni: da una parte, viene garantita la concreta destinazione dei beni conferiti in fondo patrimoniale alla soddisfazione dei bisogni della famiglia e, dall’altra, la famiglia viene protetta da eventuali usi distorti delle risorse ivi confluite, preservandone l’integrità economica.
 
13/09/2000 -

Studio n. 2637/2000 - La costituzione del fondo patrimoniale con riserva di proprietà

- di Giuseppe Trapani

E’ stato più volte posto il problema della natura giuridica del diritto discendente dall’atto di costituzione del fondo patrimoniale da parte di coniugi i quali conferiscano in esso alcuni immobili di loro rispettiva proprietà, riservando la titolarità dei medesimi a loro favore. In particolare, l’indagine sulla natura giuridica di un siffatto diritto di godimento assume una rilevanza peculiare proprio a causa delle conseguenze di natura fiscale che ad essa si riconnettono in base alle scelte interpretative adottate.
Il fondo patrimoniale consiste nella imposizione convenzionale da parte di uno dei coniugi, o di entrambi o di un terzo...
 
13/09/2000 -

Studio n. 2527/2000 - La costituzione del fondo patrimoniale da parte di una società

- di Giuseppe Trapani

Lo studio del fondo patrimoniale da parte della dottrina e della giurisprudenza non ha affrontato quasi per nulla il problema della ammissibilità o meno che esso sia costituito a favore di coniugi da parte di una società. Tale scarsa attenzione può essere tuttavia spiegata con il disfavore avvertito nei confronti delle finalità fraudolente alle quali esso può in concreto prestarsi. Invero, la pratica quotidiana, che pone talora il Notaio dinanzi a richieste delle parti di ricorrere a tali fattispecie giuridiche, lo obbliga in primo luogo a porre una quaestio di astratta configurabilità ed, in secondo luogo, a valutarne con particolare prudenza l’idoneità a realizzare scopi in frode alla legge.
22/06/1999 -

Studio n. 2384/1999 - Obbligazioni familiari e fondo patrimoniale: i limiti all'esecuzione

- di Giuseppe Trapani

Il fondo patrimoniale, come recita l'art.  167 c.c., consiste nella imposizione convenzionale, da parte di uno dei coniugi o di entrambi o di un terzo, di un vincolo in forza del quale determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia (ad sustinenda onera matrimonii). Esso pur costituendo un adeguamento dell'istituto del patrimonio familiare [1] alle nuove esigenze della famiglia, che, ormai, nella nuova configurazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi discendente dalla riforma del 1975, mal sopportava un vincolo così assorbente alla disponibilità dei beni, è, in realtà, una figura giuridica del tutto nuova. 
26/05/1998 -

Studio n. 1994/1998 - -Note sul fondo patrimoniale

- di Salvatore Tondo


1. Nella teoria giuridica dei beni assume particolare rilievo la nozione del patrimonio destinato a uno scopo. Questo, tra altre cose, può atteggiarsi nello stile d'una patrimonio separato (Sondervermögen o Sondergut), in cui, appunto, la separatezza, rispetto ai beni del patrimonio normale, è data dal fatto che, mentre questi ultimi comportano illimitatezza nel potere d'utilizzazione da parte del titolare e nel potere d'aggressione da parte dei suoi creditori, quelli vengono a subire limiti, per e in logica correlazione, quanto alL'utilizzabilità da parte dell'uno e all'aggredibilità da parte degli altri [1].Si tratta, in ispecie, di caratterizzazione così calzante e perspicua, che ottimamente è sembrata prestarsi, oltre che per la qualificazione di fenomeni interni...

 

 

21/07/1997 -

Studio n. 1605/1997

- di Giuseppe Trapani - Ipotecabilità di beni del fondo patrimoniale per scopi estranei ai bisogni della famiglia


E' stato posto il quesito se sia ammissibile la costituzione di un'ipoteca su un bene di un fondo patrimoniale a garanzia di debiti contratti per esigenze estranee ai bisogni della famiglia. Nel quesito viene precisato che non vi sono figli minori e che nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale è espressamente prevista la possibilità di sottoporre i beni che vi sono stati conferiti ad ipoteca con il consenso di entrambi i coniugi.

 
1. Natura del fondo patrimoniale
 
L'art. 167 c.c. stabilisce che ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale...

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