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Riforma del diritto fallimentare

26/09/2007 -

Studio n. 77-2007/I - Concordati giudiziali e operazioni societarie di «riorganizzazione»

- di Fabrizio Guerrera - Marco Maltoni


 1. Premessa: il concordato delle società di capitali e la nuova “filosofia” della riforma – Sezione I: Problematiche generali – 2. Riorganizzazione della società in crisi e tecniche di “redistribuzione” del valore – 3. La “riorganizzazione concordataria” fra competenza degli organi sociali e della procedura concorsuale – 4. Segue: portata e limiti delle nuove regole in materia di proposizione del concordato delle società – 5. Fallimento, scioglimento e liquidazione della società: interrelazioni fra le discipline – 6. Le operazioni societarie collegate alla proposta di concordato: aspetti generali – 7. Segue: struttura del collegamento fra riorganizzazione ...

 

20/10/2006 -

Studio 4-2006/A - L’utilizzo del centro degli interessi principali del debitore come titolo di giurisdizione secondo il regolamento comunitario n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza

- di Marina Castellaneta

1. Premessa - 2. L’ambito di applicazione del regolamento – 3. Cenni sulla disciplina in materia di legge applicabile – 4. Il rapporto tra procedura principale e secondaria – 5. I titoli di giurisdizione: in particolare la nozione di centro degli interessi principali del debitore – 6. L’applicazione da parte dei tribunali nazionali – 7. La disciplina sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni.
 
 
 Il
14/12/2005 -

Studio n. 6114/I/2005 - La nuova azione revocatoria fallimentare: profili generali – le ipotesi di esenzione relative a piani di risanamento ed a procedure alternative al fallimento (Art. 67, primo e secondo comma; terzo comma, lettere d), e), g), L.F.)

- di Alessandra Paolini
 
Il d. l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, modifica la disciplina dell’azione revocatoria fallimentare (1), rispettandone tuttavia l’impianto tradizionale.
Non risultano apportati elementi in grado di contribuire al dibattito sulla natura dell’azione revocatoria, che contrappone diverse teorie: la tesi dell’invalidità, quella dell’illecito (ormai superate), e soprattutto la teoria indennitaria e quella distributiva (e la correlata questione se il danno nella revocatoria possa considerarsi oggetto di una presunzione iuris tantum oppure iuris et de iure).
 
14/12/2005 -

Studio n. 6113/I/2005 - L’esenzione dalla revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa e dei corrispettivi per prestazioni di lavoro (Art. 67, primo comma, lettere a) e f), L.F.)

- di Antonio Ruotolo

L’art. 2 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80, nel modificare la disciplina della revocatoria fallimentare di cui all’art. 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, introduce una serie di esenzioni dall’azione revocatoria (1). Interessano qui, in particolare, le ipotesi previste dalle lett. a) e f), rispetto alle quali non si è mancato di rilevare un collegamento...
 
14/12/2005 -

Studio n. 6112/I/2005 - Le vendite di immobili non soggette ad azione revocatoria fallimentare (Art. 67, terzo comma, lettera c), L.F.)

- di Paolo Guida

Di estremo interesse è la norma contenuta nel punto c) del terzo comma dell’art. 67 L.F. nuova versione (1), relativo alla non assoggettabilità ad azione revocatoria di alcuni negozi posti in essere dall'imprenditore poi fallito, indipendentemente dal periodo in cui sono stati compiuti e dalla buona fede della controparte. Deve essere, infatti, notato che il legislatore in questo intervento ha introdotto ha applicato una presunzione assoluta avente ed oggetto la non assoggettabilità di alcuni atti a revocatoria, senza valutare il comportamento delle parti e, quindi, salvaguardando la efficacia del negozio indipendentemente dallo stato soggettivo dei contraenti.

 


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