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Settore del credito

30/10/2008 -

Studio n. 696-2008/C - La “rinegoziazione” dei mutui

- di Pier Luigi Fausti

1. Definizione e ambito applicativo della rinegoziazione. - 2. La sopravvenienza e i suoi rimedi. - 3. Analisi economica dei rimedi alle sopravvenienze. - 4. Analisi giuridica: la prospettiva comparatistica. - 5. La rinegoziazione nell’ordinamento italiano. - 6. Requisiti e presupposti della sopravvenienza. - 7. La rinegoziazione dei mutui nelle novità legislative: una scelta anticoncorrenziale? - 8. Rinegoziazione dei mutui e concetto di sopravvenienza. - 9. La forma della rinegoziazione. - 10. La gratuità della rinegoziazione. - 11. Le clausole che vietano la rinegoziazione. - 12. Disciplina e problemi della rinegoziazione governativa. - 13. La rinegoziazione dopo i recenti provvedimenti. - 14. Analisi giuridica della nuova crisi dei mutui.
 
 

 


 

13/03/2008 -

Studio n. 59-2008/I - Organizzazione «strutturale» e organizzazione «procedimentale» del consiglio di sorveglianza

- di Vincenzo Cariello

1. Fenomenologia organizzativa del consiglio di sorveglianza. - 2. Tipizzazione delle regole organizzative e gerarchia delle loro fonti. Autonomia dispositiva del consiglio di sorveglianza e organizzazione strutturale del concreto esercizio delle funzioni, delle competenze e dei poteri dell’organo. - 3. Unicità ovvero duplicità di funzioni del consiglio di sorveglianza e riflessi sull’articolazione della struttura interna dell’organo. La partecipazione dei consiglieri di sorveglianza alle riunioni dei consigli di gestione.- 4. (Segue): incremento delle funzioni del consiglio di sorveglianza e accrescimento del ruolo dei comitati. Articolazione strutturale per comitati ed esercizio dei poteri “istruttori” del consiglio di sorveglianza.
 
 
 

 

04/10/2003 -

Studio n. 4593/2003 - Sull’interpretazione dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 427/1998

- di Emanuele Calò - Antonio Ruotolo


Sono stati posti alcuni quesiti sull’interpretazione dell’art. 7 del D.Lgs. 9 novembre 1998, n. 427, Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, come modificato dall’art. 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) che così recita: «Obbligo della fideiussione. 1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

19/04/2002 -

Studio n. 92/2001 - Ancora sull’art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

- di Giulia Cipollini - Francesco Colucci – Annarita Lomonaco

L’esame delle c.m. 22 dicembre 1999, n. 240, del Dipartimento del Territorio – Direzione centrale, Catasto Serv. IV, c.m. 27 aprile 2001, n. 3 dell’Agenzia del Territorio – Direzione generale Cartografia, Catasto e Pubblicità immobiliare, e r.m.  6 luglio 1998, n. 68, del Dipartimento del Territorio – Direzione centrale, Catasto Serv. IV, costituisce occasione per un ulteriore esame della disciplina recata dall’art. 15 del d.p.r.  29 settembre 1973, n. 60.
Ci si interroga, infatti, se e quale incidenza, rispetto al trattamento tributario agevolato stabilito dalla norma, abbia la presenza, nel contratto di finanziamento, di eventuali clausole disciplinanti l’anticipata risoluzione del contratto e la decadenza del beneficio del termine.
 
09/02/2000 -

Studio n. 2748/2000 - Appunti sulle fondazioni bancarie

- di Salvatore Tondo

1.1. La problematica dell'"Ordinamento degli enti pubblici creditizi", per "L'adozione del modello della società per azioni", ha formato oggetto d'una analisi seriamente impegnata in un contributo - recante titolo e sottotitolo in corrispondenza alle formulazioni poc'anzi virgolettate - a cura della Banca d'Italia (febbraio 1988). Contributo che, per quanto concepito in orientamento d'una possibile evoluzione normativa e risultato effettivamente rilevante agli effetti dei successivi sviluppi, non sembra però avere poi riscosso, per parte degli esperti e studiosi, la meritata - o un'adeguata - attenzione. Tanto più, perciò, preme richiamare sùbito le principali linee, che vi sono state tracciate per una possibile costruzione normativa, non senza altresì riserva,...
 
18/01/2001 -

Studio n. 104/2000 - Tassazione della cessione di crediti, assistiti da garanzia ipotecaria, derivanti da finanziamento a medio/lungo termine

- di Ugo Friedmann

L'atto di cessione di crediti di cui al quesito in oggetto riguarda la vendita di tutti i crediti nascenti da un contratto di finanziamento fondiario a suo tempo concesso, ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e Creditizia), da un "pool" di Banche italiane di rilevanza nazionale (creditori cedenti), che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie ed amministrative, il credito a medio e lungo termine, ad una Società industriale italiana (debitore ceduto), e destinato in via esclusiva al sostegno dell'attività sociale della parte finanziata. 
 
 
15/10/1996 -

Studio n. 1185/2/1996 - I titoli di credito nel nuovo sistema di diritto internazionale privato

- di Mario Stella Richter Jr

1. L'art. 59 della legge 31 maggio 1995, n. 218 introduce - come è noto due nuove norme di diritto internazionale privato: la prima per i titoli cambiari , la seconda per gli altri titoli di credito.
I primi sono disciplinati per mezzo di un rinvio recettizio o materiale alle convenzioni di Ginevra sulle cambiali e sugli assegni (art. 59, commi I e II); per gli altri titoli di credito la nonna di conflitto rinvia alla legge dello Stato in cui il titolo è stato emesso e per le obbligazioni diverse da quella principale alla legge dello Stato in cui ciascuna è stata assunta (art. 59, comma III).
14/02/1994 -

Studio n. 778/3/1994 - La disciplina del credito fondiario nel nuovo testo unico

- di Giorgio Baralis - Gennaro Mariconda

E' indispensabile premettere alcune considerazioni della Corte costituzionale in materia di credito fondiario. La Corte costituzionale, negli anni passati, si è pronunciata più volte sull'argomento, in ogni decisione indicando le peculiarità che distinguono tale istituto dalle altre forme di credito e che ne giustificano la particolare disciplina (specialmente in materia di esecuzione e di fallimento). La sentenza fondamentale, a cui rimandano tutte le pronunce successive (sentenze 61/68, 211/76, 249/84), è la n. 166 del 1963, nella quale si legge che "le speciali garanzie assicurate agli istituti di credito fondiario e agrario" .... "rispondono a particolari esigenze di questo settore", quali quella di "assicurare, attraverso la più rapida e agevole realizzazione...
 

 

20/04/1993 -

Studio n. 519/1993 - Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante

- di Giovanni Casu
 
Sono stati prospettati vari quesiti attinenti al comportamento attuale del notaio nella fase applicativa della legge 5 luglio 1991, n. 197, che ha convertito in legge il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni, allo scopo di prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. E` risaputo che detta legge ha stabilito il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore quando il valore da trasferire sia complessivamente superiore a lire 20 milioni, salvo che per il tramite di intermediari abilitati (uffici della P.A., enti creditizi, societa` di intermediazione mobiliare, agenti di cambio, società...

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