Dalla compravendita di un immobile nascono per entrambe le parti tanto dei diritti quanto degli obblighi.
A fronte infatti di alcuni diritti in capo ad un contraente, corrispondono eguali obblighi a carico della controparte, cosicché sia il venditore che l’acquirente si trovano coinvolti in un reciproco vincolo di pretese da veder soddisfatte e doveri da rispettare.
Se alcuni di questi diritti/obblighi, quali il pagare/ricevere il prezzo e il consegnare/ricevere l’immobile, sono, per comune sentire, così ovvi e scontati, altri risultano ai più meno noti, quantunque rivestano una pari rilevanza e dignità.
In primo luogo entrambe le parti hanno sono tenute a presentare un documento di identificazione personale (carta d’identità, passaporto, patente di guida …) ed il codice fiscale (meglio se prodotto tramite tesserino sanitario, che ha sostituito il vecchio tesserino di codice fiscale), necessario per gli adempimenti di natura fiscale a cui provvederà il notaio; è importante ricordare che gli stranieri, prima della compravendita, devono richiedere all’Agenzia delle Entrate l’assegnazione del numero di codice fiscale.
In secondo luogo, venditore ed acquirente dovranno informare il notaio circa il loro stato civile, molto importante per le conseguenze che il regime patrimoniale dei coniugi produce sulla validità e sugli effetti della compravendita.
E’ facoltà per le parti di non intervenire personalmente alla compravendita, conferendo una procura notarile a vendere o ad acquistare, di modo che il così nominato rappresentante, personalmente presentandosi dinanzi al notaio munito del titolo di legittimazione (che verrà allegato all’atto), compirà tutti gli atti necessari al buon esito del contratto in nome e per conto di colui che tale procura ha conferito (ciò è molto utile per gli stranieri che si trovano all’estero o comunque per soggetti impossibilitati per qualunque ragione a recarsi presso quel notaio il giorno della stipula).
Inoltre, con riguardo ai pagamenti effettuati a partire 4 luglio 2006, l’art. 35, comma 22, del decreto-legge n. 223 del 2006 ha posto a carico di entrambe le parti –
venditore ed
acquirente – l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo della vendita.
Così, a titolo esemplificativo, le parti dovranno comunicare il numero dell’assegno circolare o bancario con il quale è stato pagato il prezzo della vendita, la sua trasferibilità (vietata se l‘ammontare è superiore al 12.500 Euro), il suo ammontare, il numero del conto corrente dal quale viene tratto o l’indicazione della banca emittente. Tutto ciò al chiaro fine di rendere il più possibile trasparente, a livello economico e per esigenze fiscali.
Inoltre è fatto obbligo alle suddette parti di dichiarare, con le medesime modalità, se una di esse od entrambe si siano avvalse dell’opera di un mediatore e, in caso affermativo, quale sia stato l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, indicando anche in questo caso le analitiche modalità di pagamento della stessa (in atto deve essere indicato anche il numero della partita IVA ovvero il codice fiscale dell'agente immobiliare).
Su entrambe le parti gravano poi obblighi di natura fiscale, i quali, variando in ragione dei soggetti che intervengono alla compravendita e di altre circostanze, meritano una trattazione separata.