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Cause di instabilità

La donazione quale atto tendenzialmente definitivo

La donazione è un contratto tramite il quale chi dona si spoglia del bene donato. Non può essere sciolto se non per mutuo dissenso o per altre cause previste dalla legge. E' inoltre possibile apporre al contratto di donazione clausole o condizioni, il cui verificarsi determina la risoluzione della donazione stessa.

Mutuo dissenso

Le parti, tra loro d'accordo, possono risolvere la donazione tra le stesse intervenuta, ma devono rispettare la stessa forma.

In ordine alle conseguenze di un tale atto, si consiglia di interpellare il proprio notaio di fiducia.

Può essere utile procedere alla risoluzione consensuale della donazione, qualora il donatario abbia bisogno di chiedere un prestito e di garantire detto prestito con ipoteca sui beni donati, nel caso in cui la Banca erogante il prestito lo rifiuti a causa della provenienza donativa considerata lesiva dei diritti di legittima di eventuali prossimi congiunti del donante.


Cause previste dalla legge:

- ingratitudine: in alcune ipotesi previste dalla legge (per esempio nel caso di delitto consumato o tentato di omicidio nei confronti del donante o di un suo stretto familiare o di ingiuria grave verso il donante stesso) il donante, o i suoi eredi, possono chiedere al giudice la risoluzione della donazione;

- sopravvenienza dei figli al donante: determina la possibilità, da parte del donante, di chiedere al giudice la risoluzione della donazione in quanto il donante, al tempo di quest'ultima, non aveva o non sapeva di avere figli.

In ordine alle conseguenze del verificarsi di tali cause, si consiglia di interpellare il proprio notaio di fiducia.

Non possono essere revocate per ingratitudine o sopravvenienza di figli le donazioni obnuziali e quelle rimuneratorie (Vedi «Caratteristiche e problemi» - lettera g).
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