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I consorzi sono contratti fra imprenditori che istituiscono una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Anche i consorzi presentano il carattere mutualistico, in quanto l’attività consortile deve svolgersi nell’interesse delle imprese associate. La "disciplina" di determinate fasi delle rispettive imprese è la funzione tipica dei consorzi interni e può avere connotati anche anticoncorrenziali, mentre lo "svolgimento" di determinate fasi delle rispettive imprese è funzione tipica ed esclusiva solo dei consorzi con attività esterna.

La partecipazione al consorzio è riservata ai soli imprenditori, siano essi persone fisiche o giuridiche ed indipendentemente dall’oggetto, dalle dimensioni e dalla struttura giuridica dell’impresa, pertanto non è ammessa la partecipazione ai consorzi di soggetti non imprenditori, salvo nei casi e nei limiti in cui la deroga sia prevista e consentita dalle leggi speciali.

Le fasi delle rispettive imprese consistono in tutte le operazioni (dall’acquisto delle materie prime al prodotto finito) in cui sia astrattamente scomponibile l’attività imprenditoriale, pur conservando ciascuna impresa, nell’organizzazione complessiva, una propria identità.

Nei consorzi con attività esterna l’organizzazione è destinata a svolgere un’attività con i terzi, implicando generalmente, la creazione di un ufficio al quale facciano capo i rapporti giuridici posti in essere.

Il consorzio con attività esterna è privo di personalità giuridica, ma è un autonomo centro di rapporti giuridici ed assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, dei contratti stipulati in nome proprio, assumendone anche il rischio, di natura extracontrattuale, derivante dalla gestione di un’attività imprenditoriale.

Rivolgiti al tuo notaio che ti saprà consigliare ed indicare i limiti legislativi e la normativa agevolativa dei consorzi fra imprenditori.

Lo scopo consortile può essere realizzato anche in forma di società commerciali (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata).

 

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