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Agli inizi dell’anno 2003 il legislatore italiano ha emanato un decreto legislativo (il n. 6 del 17 gennaio 2003) che ha riformato profondamente il sistema delle società di capitali. L’obiettivo dichiarato consisteva nel semplificare, ove opportuno, ed arricchire, ove possibile, la disciplina di tali enti, onde accrescerne la competitività sui mercati, interni ed internazionali.
 
Le modifiche sono state numerose, e a seguito di esse si assiste ad un miglior, seppure non completo, coordinamento tra la disciplina delle società quotate e non (con riferimenti espliciti anche alla categoria delle società per azioni con azioni diffuse in via prevalente tra il pubblico); ad un incrementato affinamento degli strumenti di protezione delle minoranze; più in generale quindi, in particolare nei confronti delle società a responsabilità limitata, ad un deciso favore nei confronti della volontà dei privati, concedendo ad essi poteri di regolazione dei propri interessi fino ad ora assolutamente non consentiti.

In virtù di tali novità e del favor dimostrato verso l’autonomia privata, l’atto costitutivo e lo statuto, per espressa volontà del legislatore, hanno assunto un ruolo importantissimo nella vita anche futura della società: viene in risalto il loro carattere di regolarne, oltre che la nascita, anche lo svolgimento della sua futura attività.
 
Diventa essenziale pertanto una corretta redazione dei relativi patti sociali che, da un lato, consenta di adottare le molteplici opportunità concesse dalla legge, e dall’altro eviti di assumerne di inopportune o di non conformi alla legge. Sul punto assume un ruolo di fondamentale ausilio l’assistenza del proprio Notaio di fiducia, chiamato a costituire la società, che potrà dunque predisporre e redigere detti documenti, consigliando le soluzioni, oltre che legittime, anche più opportune per le concrete esigenze dei soci, e per il miglior contemperamento dei loro interessi. Una buona predisposizione dell’atto costitutivo e dello statuto farà sì che la società sia retta da norme organizzative valide e durevoli, evitando dunque contrasti e conflitti, tra soci e tra gli organi.

L’adozione di un buon atto costitutivo e statuto si risolve dunque in definitiva, oltre che in un miglior svolgimento dell’attività economica della società, in un’accertata riduzione dei costi.

La nuova disciplina, accompagnata da un (non proprio chiarissimo) disposto che ne regola la fase transitoria, è entrata definitivamente in vigore il 1° gennaio 2004.

Le società di capitali sono di tre tipi: società per azioni (s.p.a.), società a responsabilità limitata (s.r.l.) e società in accomandita per azioni  (s.a.p.a.).

Esse consistono in organizzazioni di persone e mezzi per l’esercizio in comune di attività produttiva, dotate di piena autonomia patrimoniale. Il che significa che delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Pertanto il socio gode di responsabilità limitata al capitale conferito, non assumendo alcuna responsabilità personale, neanche sussidiaria, per le obbligazioni sociali (ad eccezione dei soci accomandatari della società in accomandita per azioni che, invece, rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, e ad eccezione, in assenza di taluni presupposti fissati dalla legge, del socio unico di società unipersonali).

Per bilanciare tale beneficio della responsabilità limitata, il legislatore ha previsto che il socio di società di capitali non abbia il potere diretto di amministrazione e di controllo della società, bensì possa solo concorrere, con il suo voto espresso in assemblea o con il suo concorso ad apposita decisione dei soci, alla nomina degli amministratori e dei sindaci: a conferma di questo principio, la legge assegna ai soci accomandatari di s.a.p.a., che al contrario sono illimitatamente responsabili, la qualità di amministratori di diritto. Ciò non toglie comunque che un socio possa peraltro essere nominato amministratore, assumendone la relativa responsabilità.

Il funzionamento della società di capitali, infatti, è di tipo corporativo, ossia fondato sulla necessaria presenza di tre organi: l’assemblea, con una competenza limitata alle decisioni di maggior rilievo per l’ente, gli amministratori, a cui è demandata la gestione della società e l’attuazione dell’oggetto sociale, ed i sindaci, organo di controllo e di vigilanza sull’attività degli amministratori (quanto precede vale almeno secondo quello che è dalla legge considerato il sistema tradizionale di amministrazione e controllo: per gli altri due sistemi, quello cosiddetto dualistico e quello cosiddetto monistico, non applicabili alla società a responsabilità limitata, si rinvia all’apposita trattazione).
 
Quanto alla necessità o meno della presenza di un revisore contabile o di una società di revisione per il controllo contabile sulla società, a prescindere dalla loro improbabile qualificazione in termini di “organo” di controllo della società, si fa rinvio alla specifica disciplina dei vari tipi di società di capitali.

Il peso del socio in assemblea o nelle decisioni extraassembleari nelle s.r.l. è determinato dalla quota di capitale sottoscritto, in quanto l’assemblea o le decisioni extraassembleari  sono rette dal principio maggioritario per capitale. Nella disciplina dell'assemblea, comunque, sono tutelate sia le esigenze di ponderatezza delle decisioni, sia quelle di rapidità di adozione delle delibere che di tutela dei soci assenti o dissenzienti.
 
Nella disciplina delle decisioni extraassembleari nelle s.r.l., disciplina che può essere introdotta nell'atto costitutivo con il consiglio del vostro notaio per evitare illegittimità,  sono tutelate soprattutto le esigenze di rapidità di adozione delle decisioni, ma una sapiente redazione della clausola non può dimenticare le esigenze di ponderatezza delle decisioni da assumersi previa idonea informazione di tutti gli interessati e quelle di tutela dei soci assenti o dissenzienti.

Per sapere se siano conformi a legge le clausole statutarie che nella s.r.l. richiedano l’unanimità dei soci per l’adozione di decisioni assembleari ed extraassembleari ovvero quelle che stabiliscano quorum diversi (più alti o più bassi) da quelli previsti dagli artt. 2479, comma 6, e 2479-bis, comma 3, c.c., è opportuno rivolgersi ad un professionista esperto.

L’investimento del socio è poi rappresentato da azioni (nelle s.p.a. e s.a.p.a. ) o da partecipazioni (nella s.r.l.), che danno la misura dei diritti di partecipazione del socio e sono destinate alla circolazione, perciò, in vario modo, di regola agevolmente trasferibili.

La riforma ha, inoltre, ampliato le ipotesi (non perfettamente coincidenti nelle s.p.a. e nelle s.r.l.) in cui il socio può esercitare il diritto di recesso, sciogliendo volontariamente il proprio rapporto sociale ed ottenendo il rimborso delle proprie azioni o della propria partecipazione secondo quanto stabilito dalla legge, che indica come determinare il valore di liquidazione da corrispondersi al socio stesso. Sui limiti posti all'autonomia privata nella determinazione dei criteri di liquidazione, sarà utile il consiglio del notaio per evitare illegittimità.
 
Nell'atto costitutivo di una s.r.l. possono poi  essere previste specifiche ipotesi di esclusione del socio.

La scelta dell’uno o dell’altro tipo di società deve essere verificata alla luce delle concrete esigenze dell’impresa che funzionerà in forma societaria, del presunto volume d’affari, dell’entità dell’oggetto sociale e dei costi di gestione.

Consulta il tuo notaio, che ti spiegherà nel dettaglio le differenze di disciplina fra s.p.a., s.r.l. e s.a.p.a., per una soluzione oculata ed adattata alla tua specifica attività.

 

 

 

 
 
 

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