La società a responsabilità limitata è destinata tendenzialmente ad imprese di dimensioni più ridotte rispetto alla società per azioni, e la partecipazione sociale può essere connotata da un profilo personalistico, di regola assente nella s.p.a.. Infatti, la compagine sociale di norma è composta da un numero ristretto di soci, che non sono responsabili personalmente per le obbligazioni sociali, anche se hanno agito in nome e per conto della società.
La legislazione in vigore dal primo gennaio 2004 ha inciso in modo particolarmente innovativo sulla società a responsabilità limitata, che oggi rappresenta uno schema estremamente flessibile, che i soci possono modellare per il perseguimento dei propri specifici obiettivi.
Ferme restando alcune regole comuni alla società per azioni - in particolare in tema di costituzione, modificazione dell’atto costitutivo e conseguente pubblicità, sostanzialmente affini e alla cui trattazione specifica si rinvia nelle pagine dedicate - le novità sono state numerose ed importanti. Proprio per tali tipi di società si ribadisce il valore assunto da una corretta predisposizione dell’atto costitutivo e dello statuto (ora dalla legge denominato “Norme di funzionamento della società”), in materia di facilitazione dell’attività economica e riduzione dei relativi costi. Sul punto risultano dunque fondamentali l’assistenza e i consigli del proprio notaio di fiducia.
Il procedimento di costituzione ricalca in buona parte quello previsto per le s.p.a., alla cui disciplina quindi si rinvia, anche per quanto concerne i controlli ed i relativi adempimenti, in particolare quello del deposito e dell’iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle imprese: solo a seguito dell’iscrizione presso il competente Registro delle imprese la società a responsabilità limitata può dirsi effettivamente venuta ad esistenza.
A differenza della s.p.a. peraltro è richiesto un capitale sociale minimo di 10.000 Euro. Sempre a differenza della s.p.a. vi è una grande libertà nel determinare i conferimenti, che possono concernere anche la prestazione di opere e servizi e più in generale tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica; è pure possibile stabilire partecipazioni alla società in modo non proporzionale ai conferimenti. Non appena saranno state adottate le disposizioni attuative, i versamenti in denaro potranno essere sostituiti da una semplice fideiussione. Per quanto concerne i conferimenti in natura, non è più necessario che l’esperto stimatore sia nominato dall’Autorità Giudiziaria, ma può essere nominato dalle parti tra gli esperti iscritti negli appositi registri. La perizia è dai più ritenuta necessaria anche nel caso di conferimento d'opera o di servizi. Viene quindi regolata, almeno in parte, la materia dei finanziamenti effettuati dai soci e non imputati a capitale.
E’ possibile restringere la cedibilità delle partecipazioni sino a prevederne persino il divieto: in tal caso ciascun socio ha diritto di recedere dalla società, ottenendo il rimborso della propria partecipazione.