Ti trovi in: Home > Il notaio per > Il sociale > L'impresa sociale > Costituzione

L'organizzazione che esercita un'impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico.

Olre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformità alle norme del decreto n. 155, ed in particolare indicare:
a) l'oggetto sociale, con particolare riferimento all'utilità sociale;
b) l'assenza di scopo di lucro.

E’ prevista l'istituzione di un' apposita sezione relativa alle imprese sociali nel Registro delle imprese.

Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione; le relative domande sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico).

Gli enti ecclesiastici e gli enti delle altre confessioni religiose, sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni.


Ammissione ed esclusione
 

Le relative modalità, nonché la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione, compatibilmente con la forma giuridica dell'ente.

 
Gli atti costitutivi devono prevedere la facoltà dell'istante che dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita l'assemblea dei soci.

 

 

CONSIGLIA AD UN AMICO



ANNULLA