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Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le amministrazioni pubbliche (e cioè le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN e le Agenzie), e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi.

Per ciò che concerne gli enti ecclesiastici e gli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese le norme sull'impresa sociale si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di utilità sociale, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del d.lgs. n. 155. Per tali attività devono essere tenute separatamente le scritture contabili. Il regolamento deve contenere i requisiti che sono richiesti dal d.lgs. n. 155 per gli atti costitutivi. 

Sono di utilità sociale, quei beni e servizi prodotti o scambiati nei seguenti settori:
a) assistenza sociale;
b) assistenza sanitaria;
c) assistenza socio-sanitaria;
d) educazione, istruzione e formazione;
e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
f)  valorizzazione del patrimonio culturale;
g) turismo sociale;
h) formazione universitaria e post-universitaria;
i)  ricerca ed erogazione di servizi culturali;
l) formazione extra-scolastica;
m) servizi strumentali alle imprese sociali. 

Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa in tali settori, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:
a) lavoratori svantaggiati;
b) lavoratori disabili.
 

Assenza dello scopo di lucro
L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori . Si considera distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento;
b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

 

Denominazione
Salvo che per gli enti ecclesiastici è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale" che è invece vietato (così come quello di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno) a soggetti diversi dalle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

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