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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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“Decreto Bersani-bis”: cosa cambia

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03/04/2007

Nazionale

Il 3 aprile 2007 è entrata in vigore la Legge n. 40 del 2 aprile 2007 di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, il cosiddetto Bersani-bis.

Le misure approvate contengono disposizioni che riguardano da vicino i cittadini.

Mutui immobiliari

Le clausole penali sono eliminate

Non si pagano più penali in caso di estinzione anticipata di mutui contratti con istituti finanziari, banche ed enti di previdenza (INAIL, INPS, ecc..) per acquistare o ristrutturare unità immobiliari ad uso privato o adibite allo svolgimento della propria attività economica e professionale da parte di persone fisiche.

Le nuove norme sulle clausole penali sono valide per i mutui contratti dopo il 2 febbraio 2007 (giorno dell’entrata in vigore del decreto legge).

Per i mutui contratti prima del 2 febbraio 2007 il costo effettivo a carico del cliente, in caso di estinzione anticipata, verrà stabilito da un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le associazioni dei consumatori. Entro il 3 maggio 2007 (a 90 giorni dall’entrata in vigore) Associazione Bancaria e consumatori dovranno definire la determinazione della misura massima dell’importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.

In caso di mancato accordo tra le parti, deciderà la Banca d’Italia entro i successivi 30 giorni.

Il nuovo procedimento per la cancellazione dell’ipoteca

 Le nuove norme introducono, accanto alla ordinaria cancellazione di ipoteca attualmente prevista dal codice civile, un nuovo procedimento purché l’ipoteca sia iscritta a garanzia di un mutuo concesso da una banca, da una finanziaria o da ente previdenziale a favore di qualunque soggetto sia esso o no persona fisica.
Queste le novità:
1. una volta completato il pagamento del mutuo, il debitore riceverà la quietanza di avvenuto pagamento, con la data di estinzione del mutuo, da parte del creditore (banca, istituto finanziario, ente previdenziale);
2. il creditore ne trasmetterà una copia all’Agenzia del Territorio (conservatoria dei registri immobiliari) secondo modalità fissate da un provvedimento che l’Agenzia emanerà entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (2 giugno 2007);
3. la conservatoria procederà d’ufficio a cancellare definitivamente l’ipoteca decorsi 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la quietanza da parte dell’istituto finanziario (a patto che non sopraggiunga entro 30 giorni la dichiarazione da parte della banca, della finanziaria o dell’ente di previdenza della cosiddetta "permanenza del credito").

La portabilità del mutuo presso un’altra banca

Non sosterrà alcuna spesa il debitore che decida di estinguere il vecchio mutuo con il ricavato di un nuovo mutuo contratto con un altro istituto finanziario che subentrerà nelle garanzie originarie.

Per coloro che vogliono avviare una nuova attività

 Con una comunicazione unica, da trasmettere all’Ufficio del registro delle Imprese, si potranno assolvere tutti gli adempimenti connessi all’avvio di una nuova impresa (ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali), nonché ottenere il codice fiscale e la partita IVA. Le indicazioni del Ministero dello sviluppo economico sulle procedure da applicare da parte degli uffici pubblici non ci sono ancora e devono essere emanate entro il 18 maggio 2007.
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