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Il controllo del notaio in sede di spedizione del titolo in forma esecutiva con particolare riguardo all’oggetto del diritto – Studio n. 25-2021/PC
Il contributo affronta la tematica del controllo esercitabile dal notaio in sede di spedizione in forma esecutiva, con particolare riguardo all’oggetto del diritto consacrato nel titolo esecutivo, sia de iure condito, al fine di fornire utili indicazioni operative al notaio chiamato ad effettuare questa delicata valutazione (anche attraverso la disamina delle fattispecie maggiormente controverse), sia de iure condendo, tentando di valorizzare anche in questa prospettiva, non solo la disamina della dottrina e della giurisprudenza esistente in materia, ma anche l’esperienza maturata dal notariato nel corso del tempo in sede di applicazione di questo istituto.
Muovendosi nell’ambito di questa prospettiva di fondo, gli Autori, dopo aver evidenziato l’estrema genericità ed equivocità della contrapposizione fra esecutività in astratto ed esecutività in concreto, ritengono che il notaio, in sede di spedizione del titolo in forma esecutiva, debba effettuare un controllo che: per un verso, non deve spingersi sino a verificare la sussistenza, al momento della spedizione, della certezza, liquidità ed esigibilità del diritto consacrato nel titolo (ossia la cd. esecutività in concreto); per altro verso, non può, però, neanche arrestarsi al controllo della sola forma dell’atto (che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., deve necessariamente essere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata), dovendo, piuttosto, effettuare un controllo che ha ad oggetto anche il contenuto dell’atto, e segnatamente la conformazione dell’obbligazione (che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., deve necessariamente essere un’obbligazione al pagamento di una somma di danaro o consegnare o rilasciare – rispettivamente – un bene mobile o immobile).
Conseguentemente, anche attraverso l’esame delle fattispecie maggiormente controverse, all’esito dell’indagine condotta emerge come ci troviamo di fronte ad un controllo che, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, non può essere qualificato come un mero controllo formale e che svolge, invece, un ruolo ben più significativo e pregnante nel nostro ordinamento in quanto, pur muovendosi sul piano del contenuto dell’atto, contribuisce ad elevare il livello di certezza di esistenza del diritto consacrato nel titolo e, dunque, anche a ridurre il rischio che questo sia contestato attraverso l’instaurazione di un giudizio oppositivo. In altri termini, svolge un ruolo di “filtro di accesso” alla tutela esecutiva e di deflazione del contenzioso nell’ambito di un ordinamento come il nostro che, a differenza di altri ordinamenti, è privo di un controllo giurisdizionale preventivo sulla idoneità del titolo a dare luogo ad una legittima esecuzione forzata.
L’indagine condotta consente altresì agli Autori di evidenziare l’assoluta peculiarità della funzione che il nostro ordinamento riconosce al notaio rispetto al titolo esecutivo, posto che, a differenza del cancelliere, al notaio compete, anzitutto, di formare il titolo esecutivo, oltre che di controllarlo in sede di spedizione del titolo in forma esecutiva, nonché la possibilità di intervenire sul titolo in un momento successivo rispetto alla sua formazione attraverso il cd. titolo esecutivo complesso. Tutto ciò induce gli Autori ad esprimere forti perplessità, de iure condendo, in ordine alle recenti proposte legislative nel senso di abrogare l’istituto della spedizione del titolo in forma esecutiva, posto che il rischio di una scelta di questo tipo, seppur animata dall’intento di semplificare l’iter che precede l’instaurazione del processo esecutivo, è quello di produrre un significativo aumento dei giudizi oppositivi.
Secondo gli Autori, muovendosi in una prospettiva tendente a rendere il processo esecutivo sempre più rapido ed efficace, occorrerebbe riflettere, invece, sulla possibilità di potenziare il controllo preventivo rispetto all’instaurazione del processo esecutivo, così come già accade in altri ordinamenti, nonché sulla possibilità di ricorrere, in questa prospettiva, alla figura del notaio, stante il suddetto peculiare ruolo in materia che gli è già riconosciuto nel nostro ordinamento.