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Sommario: 1. Premessa 2. La custodia nell’espropriazione immobiliare 3. Sull’art. 559 rimasto invariato 4. La riformulazione dell’art. 560 5. Le novità dell’art. 560. Gli obblighi del debitore di cui al secondo comma e la continuazione nel “possesso” del bene pignorato di cui al terzo comma. 6. Il (nuovo) diritto del debitore (e dei suoi familiari conviventi) a continuare ad abitare il bene pignorato. 6.1 Il bene abitato dal debitore 6.2 Destinazione abitativa e residenza anagrafica 6.3 Il debitore e i suoi familiari conviventi 6.4 Il bene abitato solo dai familiari del debitore che non siano conviventi 6.5 Debitore custode e diritto ad abitare il bene 7. Gli obblighi gravanti il debitore esecutato. 7.1 Gli obblighi ricollegabili alla titolarità dei beni pignorati e alla condizione di debitore-esecutato 7.2 Gli obblighi oggi espressamente previsti a carico del “debitore” e del “ nucleo familiare”, in quanto nella materiale detenzione del bene. 7.3 Gli obblighi tipici della custodia, in capo al debitore dal pignoramento alla nomina di un terzo 8. La (nuova?) disciplina positiva dell’attività di custodia e le (nuove?) modalità di suo esercizio 9. L’obbligo di rendiconto 10. Il “diritto di visita” dei beni e le sue modalità attuative 11. L’obbligo di vigilanza 12. Il divieto per il debitore di locare il bene senza autorizzazione e l’eliminazione del divieto per il custode di dare in locazione senza autorizzazione 13. L’eliminazione della previsione secondo cui “il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità” 14. La legittimazione processuale del custode. 15. La liberazione endoesecutiva del bene (abitato o meno dal debitore e dai suoi familiari conviventi) e la rimodulazione dell’obbligo di consegna del bene acquistato in vendita forzata. 15.1 I casi di liberazione anticipata rispetto all’emissione del decreto di trasferimento 15.2 Il momento in cui disporre l’ordine di liberazione. Forma e contenuto del provvedimento. 15.3 Destinatari dell’ordine di liberazione endoesecutivo e suoi mezzi di impugnazione. 15.4 Le modalità di attuazione dell’ordine. 15.5 Legittimazione del custode all’attuazione dell’ordine di liberazione oltre l’emanazione del decreto di trasferimento. 15.6. L’asportazione dei beni mobili. 15.7 Le spese delle attività di liberazione e di asporto dei beni mobili durante la custodia. 16. Conclusioni.
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