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Sommario: 1. Premessa: l’art. 41 bis d.l. 124/2019 esaminato alla luce delle recenti tendenze legislative nell’ambito del processo esecutivo – 2. La natura eccezionale dell’art. 41 bis d.l. 124/2019 – 3. La delimitazione dell’ambito di applicazione: fattispecie e presupposti; 3.1 Le fattispecie previste dall’art. 41 bis; 3.2 I presupposti di carattere oggettivo e soggettivo. – 4. Principali problematiche aperte dalla formulazione della norma – 5. Le eventuali posizioni di soggezione – 6. La valutazione del giudice e l’estinzione del processo esecutivo – 7. Problemi e perplessità in ordine alle posizioni soggettive in gioco in caso di finanziamento accordato al parente/affine del debitore – 8. L’effetto di esdebitazione nell’ambito del processo esecutivo – 9. La garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa – 10. L’istanza congiunta del debitore e del creditore di sospensione della procedura esecutiva – 11. La valutazione del creditore e il rifiuto/rigetto della richiesta di rinegoziazione – 12. Aspetti (non di dettaglio) non disciplinati dalla norma e rimessi ad un decreto interministeriale qualificato come di “natura non regolamentare” – 13. Riflessioni conclusive.
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