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Sono stati posti alcuni quesiti sull’interpretazione dell’art. 7 del D.Lgs. 9 novembre 1998, n. 427, Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, come modificato dall’art. 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) che così recita: «Obbligo della fideiussione. 1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
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