{"id":24042,"date":"2017-11-14T09:48:34","date_gmt":"2017-11-14T09:48:34","guid":{"rendered":"https:\/\/lab.mediatools.it\/notariato\/sezione_casa\/il-deposito-del-prezzo\/"},"modified":"2021-10-27T08:44:49","modified_gmt":"2021-10-27T06:44:49","slug":"il-deposito-del-prezzo","status":"publish","type":"casa","link":"https:\/\/www.notariato.it\/it\/casa\/il-deposito-del-prezzo\/","title":{"rendered":"Il deposito del prezzo"},"content":{"rendered":"","protected":false},"template":"","categoria-casa":[9253,9434],"class_list":["post-24042","casa","type-casa","status-publish","hentry","categoria-casa-atti","categoria-casa-deposito-del-prezzo"],"toolset-meta":{"sezione_casa-fields":{"casa_abstract":{"type":"wysiwyg","raw":"La legge sulla concorrenza ha previsto la facolt\u00e0 per una delle parti (generalmente dell\u2019acquirente) di richiedere il deposito del prezzo al notaio rogante fino ad avvenuta trascrizione del contratto di compravendita. A partire dal 29 agosto 2017, quindi, se viene richiesto, il notaio deve tenere in deposito il saldo del prezzo destinato al venditore fino a quando non sia eseguita la trascrizione del rogito, con la quale si acquisisce la certezza che l\u2019acquisto non pu\u00f2 pi\u00f9 essere pregiudicato da eventuali gravami del venditore."},"casa_data":{"type":"date","raw":"1510617600","formatted":"14\/11\/2017"},"casa_sottotitolo":{"type":"wysiwyg","raw":""},"casa_testo":{"type":"wysiwyg","raw":"<h4>Lo spirito della norma<\/h4>\r\nIl legislatore si \u00e8 da sempre preoccupato di predisporre una efficace tutela di chi compra la casa: cos\u00ec nel 1996 ha previsto la possibilit\u00e0 di trascrivere il preliminare; nel 2005 l\u2019obbligo del costruttore di case \u201cnuove o ristrutturate\u201d di consegnare al promissario acquirente una fideiussione a garanzia del rischio del suo fallimento nelle more tra il preliminare e il definitivo.\r\n\r\nCon la legge sulla concorrenza (legge n. 124\/2017, articolo 1, commi 63 e seguenti, entrata in vigore il 29 agosto) ha chiuso il cerchio prevedendo la facolt\u00e0 dell\u2019acquirente di richiedere il deposito del prezzo al notaio rogante fino ad avvenuta trascrizione del contratto di compravendita.\r\n\r\nChi compra si vede esposto al rischio che, tra la data del rogito e la data della sua trascrizione nei predetti registri, venga pubblicato un gravame inaspettato a carico del venditore: un\u2019ipoteca, un sequestro, un pignoramento, una domanda giudiziale, eccetera. Scenari del tipo appena descritti si sono verificati assai raramente. I notai adempiono infatti all\u2019obbligo della trascrizione in tempi molto brevi quasi azzerando i rischi.\r\n\r\nLa \u201cscena\u201d tradizionale (al rogito il venditore consegna le chiavi e l\u2019acquirente paga il prezzo) \u00e8 dunque destinata a cambiare. La nuova legge infatti afferma (importando in Italia una prassi gi\u00e0 da tempo vigente in Francia) che se ne sia \u00abrichiesto da almeno una delle parti\u00bb, il notaio deve tenere in deposito il saldo del prezzo destinato al venditore fino a quando non sia eseguita la formalit\u00e0 pubblicitaria con la quale si acquisisce la certezza che l\u2019acquisto si \u00e8 perfezionato senza subire gravami.\r\n\r\n&nbsp;\r\n<h4>Effetti del deposito<\/h4>\r\nLe somme che il notaio si vede versare da parte dell\u2019acquirente (e che dovranno necessariamente essere intestate non al venditore, bens\u00ec al notaio stesso) saranno da lui segregate su di un conto corrente dedicato che ha appositamente acceso in banca con la destinazione di \u201cconto dedicato ai sensi della Legge 147\/2013\u201d.\r\n\r\nQueste somme sono assolutamente al sicuro: sia perch\u00e9 sono separate dal patrimonio del notaio (non cadono nella sua successione, in caso di premorienza; non vanno nella comunione legale del coniuge; sono impignorabili da parte dei suoi creditori) sia perch\u00e9 sono impignorabili anche dai creditori del venditore.\r\n\r\nNon solo.\u00a0 Gli interessi attivi che produce il conto dedicato vanno a beneficio delle piccole e medie imprese.\r\n\r\n&nbsp;\r\n<h4>Possibili ulteriori utilizzi del deposito prezzo<\/h4>\r\nIl deposito del prezzo protegge dal rischio di trascrizioni o gravami pregiudizievoli nelle more tra la stipula e la trascrizione dell\u2019atto.\r\n\r\nMa pu\u00f2 tornare utile alle parti nelle seguenti ipotesi:\r\n\r\n1) PRESENZA DI UN PIGNORAMENTO O DI UNA IPOTECA PREGRESSA \u2013 La casa \u00e8 gravata da un pignoramento o da un\u2019ipoteca. In atto si conviene che il prezzo venga pagato solo ad avvenuta cancellazione di dette formalit\u00e0.\r\n\r\n2) CASA SOGGETTA A PRELAZIONE LEGALE \u2013 L\u2019immobile \u00e8 soggetto a prelazione legale. In atto si conviene che il prezzo venga pagato una volta che sia venuta meno la possibilit\u00e0 di esercitare la prelazione.\r\n\r\n3) CASA NON AGIBILE \u2013 Nell\u2019atto si conviene che il prezzo venga pagato solo ad avvenuta presentazione della segnalazione certificata di agibilit\u00e0.\r\n\r\n4) CASA NON LIBERA DA PERSONE O COSE \u2013 L\u2019immobile \u00e8 ancora occupato dal venditore. Si conviene che il prezzo venga pagato solo ad avvenuta consegna della casa all\u2019acquirente libera da persone e cose.\r\n\r\n5) PRESENZA DI DEBITI DEL VENDITORE - Il venditore non ha ancora saldato tutte le spese condominiali a suo carico (ad es. spese straordinarie deliberate prima dell\u2019atto per opere non ancora eseguite al momento della stipula). Al fine di garantire l\u2019acquirente (che potrebbe essere chiamato a rispondere di tali spese ex art. 63 disp. att. c.c.) presso il notaio vengono depositate le somme necessarie a coprire tali spese con l\u2019incarico per il notaio di effettuare i pagamenti richiesti dall\u2019amministratore di condominio.\r\n\r\n&nbsp;\r\n<h4>Facoltativit\u00e0 del deposito prezzo<\/h4>\r\nA differenza di come avviene in Francia, la tutela del deposito prezzo \u00e8 facoltativa: in sede di rogito l\u2019acquirente, a seconda dei casi, pu\u00f2 optare per avvalersene o rinunziarvi.\r\n\r\nSarebbe conforme a correttezza e buona fede nelle trattative tra le parti (ed anche nei rapporti con il notaio) che tale opzione venga manifestata in tempo utile, disciplinandola nel contratto preliminare<b>, <\/b>perch\u00e9 il venditore si possa organizzare. Nulla esclude, comunque, che di fronte a motivi gravi sopravvenuti e imprevedibili, si possa manifestare l\u2019opzione anche direttamente alla stipula.\r\n\r\n&nbsp;\r\n<h4>Tutela anche per il venditore<\/h4>\r\nIl deposito del prezzo garantisce il corretto e sicuro perfezionamento del trasferimento del denaro dall\u2019acquirente al venditore, il quale incasser\u00e0 le somme dopo qualche giorno ma non correr\u00e0 alcun rischio in ordine all\u2019effettivo incasso della somma pattuita."}}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.notariato.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/casa\/24042"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.notariato.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/casa"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.notariato.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/casa"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.notariato.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24042"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria-casa","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariato.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categoria-casa?post=24042"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}