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Studio n. 6/2023M Usucapione in mediazione: aspetti teorici e pratici
Autore:
Rubina De Stefano
20/05/2025
Il presente studio si propone di fare il punto sulla trascrizione dell’accordo di accertamento in mediazione dell’usucapione, ripercorrendo, a oltre dieci anni dall’inserimento nell’art. 2643 c.c. del n. 12-bis, le posizioni in materia della dottrina notarile e della giurisprudenza, anche con riferimento a come la giurisprudenza abbia recepito le considerazioni del notariato, nonché le pronunce delle Co.Re.Di., sia precedenti sia successive alla novella, con riferimenti, altresì, ai quesiti in materia arrivati nel corso degli ultimi anni all’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato.
La finalità dello studio è essenzialmente pratica nella prospettiva di individuare indicazioni operative che possano risultare utili nella redazione dell’atto del notaio che venga chiamato ad autenticare le sottoscrizioni dell’accordo di accertamento dell’usucapione raggiunto all’esito della mediazione ai fini della trascrizione.
Studio n.71-2024/PC Gli accordi di ristrutturazione dei debiti dopo il d.lgs. 136/2024
Autore:
Ennio Cavuoto
08/05/2025
Lo studio passa in rassegna le modifiche alla disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti introdotte dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, terzo correttivo al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’autore, dopo aver esaminato l’ambito di applicazione dell’istituto sul piano temporale, soggettivo e oggettivo, focalizza l’attenzione sul regime degli accordi ordinari e speciali, come rimaneggiato a seguito delle più recenti riforme, con peculiare riguardo ai profili procedimentali e alle principali questioni applicative (risolte o rimaste ancora aperte).
Studio n. 176-2024/P Gli insediamenti produttivi tra regole di piano, disciplina convenzionale e limiti alla circolazione
Autore:
Giuseppe Trapani
05/05/2025
Il Piano per gli Insediamenti Produttivi è uno strumento di edilizia pubblica non residenziale di tipo convenzionato a valle del quale deve essere sottoscritta una convenzione che disciplini, tra l’altro, gli oneri posti a carico del concessionario o dell’acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza. Esso permette di regolamentare in modo razionale l’espansione degli insediamenti produttivi (siano essi di tipo industriale, artigianale, commerciale o turistico, variamente articolati tra loro), coordinando rilocalizzando le aree congestionate e facendo sviluppare aree depresse. Attraverso la cessione ai privati delle aree ablate, si attribuiscono a prezzo inferiore di quello di mercato i lotti sui quali gli insediamenti dovranno essere posti, costituendo, in tal modo, elemento propulsore delle attività produttive. L’unico divieto legale, sanzionato con la nullità in materia è disciplinato dall’art. 11 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, dispone che i Comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell’àmbito dei piani delle aree destinate a Insediamenti Produttivi, per cinque anni opera esclusivamente in tema di trasformazione. Le limitazioni alla circolazione contenute nelle convenzioni vanno ricondotte nell’ambito obbligatorio e, quindi, dell’art.1379 c.c., al pari dei meccanismi sanzionatori, seppure con particolare riguardo all’interesse pubblico.
Studio n.122-2024/T Prime note sul D.Lgs. n. 139/2024 – Modifiche in materia di tassazione del contratto preliminare
Autore:
Angelo Piscitello
24/03/2025
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha dato attuazione all’articolo 10 della “Legge delega al governo per la revisione del sistema tributario” (legge 9 agosto 2023, n. 111) che detta principi e criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dell’imposta di registro e per altri tributi indiretti diversi dall’iva “anche mediante l’accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell’imposta applicabile”. Nell’ambito di tale opera di razionalizzazione è stata modificata la nota all’art.10 della tariffa parte I allegata al DPR 131/86 in tema di tassazione del contratto preliminare. Nello studio sono riportati a confronto il testo di tale nota previgente e quello contenuto nella Novella entrata in vigore il 1° gennaio 2025.
Studio n.73-2024/PC Gli acquisti mortis causa del beneficiario di amministrazione di sostegno
Autore:
Paolo Cerasi (di Luigi)
20/03/2025
Il presente studio, partendo dall’inquadramento normativo e funzionale dell’istituto dell’Amministrazione di Sostegno, e tentando di tracciare una distinzione tra amministrazione di sostegno, interdizione ed inabilitazione, è finalizzato in particolare all’esame della normativa applicabile agli acquisti mortis causa da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno, con particolare riferimento alla necessità o meno che quest’ultimo accetti l’eredità con beneficio di inventario, nonché alla eventualità che il medesimo beneficiario possa decadere dal beneficio di inventario ove non si osservi quanto disposto dalle norme previste nella Sezione II del Capo V del Libro Secondo del Codice Civile, sollevando il dubbio che possa applicarsi al beneficiario di AdS la salvezza prevista dall’art.489 c.c. per i minori, interdetti ed inabilitati, anche ove espressamente richiamata, ai sensi dell’art.411 ultimo comma c.c., nel provvedimento di nomina dell’AdS o in provvedimenti successivi, finendo poi con una casistica di possibili autorizzazioni notarili sul tema.
Studio n.69-2024/PC Le autorizzazioni riservate in via esclusiva all’autorità giudiziaria
Autore:
Andrea Todeschini Premuda
19/03/2025
Lo studio affronta il testo del 7° comma dell’art. 21 del d.lgs 149/2022, che riserva in via esclusiva all’autorità giudiziaria il rilascio delle autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell’impresa commerciale. Dopo aver individuato le ratio alla base della previsione normativa, viene effettuata una prima analisi delle singole fattispecie individuate dal legislatore, cercando di offrire una prima risposta ad alcune ipotesi dubbie.
Studio n.67-2024/PC Natura e responsabilità civile del professionista delegato alle operazioni di vendita nell’espropriazione forzata
Autore:
Ernesto Fabiani
28/02/2025
Il contributo, ripercorrendo l’evoluzione legislativa dell’istituto della delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata, affronta, anche attraverso un analitico esame delle differenti impostazioni dottrinali e giurisprudenziali, prima le controverse problematiche della qualificazione del professionista delegato (in termini di mero ausiliario ovvero di vero e proprio sostituto del giudice) e della natura dell’attività delegata (in termini di sola giurisdizione in senso ampio ovvero anche di giurisdizione in senso stretto) e poi l’ulteriore problematica, strettamente connessa a quelle precedentemente indicate, della responsabilità civile del delegato.
L’indagine conduce l’Autore a ritenere che il professionista delegato sia un vero e proprio sostituto del giudice che talvolta esercita anche funzioni di giurisdizione in senso stretto (e non solo di giurisdizione in senso ampio) e che, sotto il profilo della responsabilità civile, nelle ipotesi in cui, nell’esercizio dell’attività delegata: 1) esegue le direttive del giudice delegante, va esente da ogni responsabilità in quanto non può discostarsi dalle stesse; 2) effettua autonomamente delle scelte, queste sono comunque imputabili al giudice dell’esecuzione (salvo che non adotti atti che fuoriescono dallo «schema legale della delega», così come di recente ritenuto dalla Corte di cassazione), con conseguente applicabilità della legge n. 117/1988 nei confronti del giudice dell’esecuzione, ovvero, se si ritiene che siano imputabili al delegato, che a quest’ultimo si applichi, in quanto sostituto del giudice, la legge n. 117/1988 (con conseguente limitazione della responsabilità civile, ai sensi dell’art. 2, alle sole ipotesi di dolo o colpa grave e necessità, ai sensi dell’art. 4, del previo esaurimento dei rimedi interni al processo esecutivo avverso i provvedimenti denunziati come pregiudizievoli).
Studio n. 114-2023/C Il mandato di protezione tra diritto vigente e prospettive di riforma
Autore:
Raffaele Lenzi e Costanza Michi
13/02/2025
Relativamente al c.d. “mandato di protezione”, si sollecita da più parti un intervento del legislatore che colmi quello che si avverte come un vuoto normativo ed una lacuna del nostro sistema di protezione dei soggetti fragili, sulla decisiva considerazione che tale istituto è diffusamente applicato in ambito europeo e internazionale. Ciò consentirebbe di rispondere alle sempre più frequenti istanze, provenienti dagli operatori del diritto e dalla società civile, volte all’introduzione di uno strumento che permetta di decidere con anticipo – in base alla capacità di autodeterminarsi – con quali modalità e da chi verrà amministrato il proprio patrimonio, nel caso di una sopravvenuta incapacità di intendere e di volere. Tuttavia, nonostante non vi sia ancora uno specifico referente normativo, nel nostro ordinamento non mancano figure giuridiche che possono essere piegate alle esigenze di protezione in quanto dirette alla individuazione di un soggetto al quale affidare, mediante un atto di autonomia, la tutela patrimoniale dei soggetti vulnerabili. Potremmo definirle misure di protezione alternative, integrative del sistema legale. In particolare, un uso adeguatamente regolato della tradizionale figura del mandato può consentire, come si vedrà, di costruire un efficiente sistema di protezione, pur nella consapevolezza che un intervento normativo regolatore potrebbe introdurre dei correttivi o delle integrazioni alla disciplina generale che potrebbero favorire l’adozione di tale strumento. Molto spesso anzi un esercizio di autonomia nel perseguire i suddetti obiettivi di protezione, coltivato nella prassi, può essere utile ad orientare l’intervento del legislatore e dettare una disciplina che tenga già conto delle possibili criticità emerse nella concretezza applicativa. Merita così valutare se operare orientando in senso protettivo l’applicazione della disciplina vigente, ovvero se sia più opportuno sollecitare l’introduzione di uno strumento normativo specifico, dedicato ai soggetti che intendano programmare con anticipo la futura amministrazione e gestione del patrimonio in previsione di un sopravvenuto stato di incapacità. Certamente quest’ultima soluzione trova conforto nella comparazione con altri ordinamenti, ove il mandato per la futura incapacità, pur con le dovute distinzioni, è normativamente previsto ed ha già trovato ampia regolamentazione ed attuazione. Si rifletterà, quindi, su come il sistema vigente consenta già di costruire un assetto protettivo non privo di un rilevante grado di efficienza e al contempo come l’intervento del legislatore potrebbe integrare la disciplina del mandato, modellandola sulle specifiche esigenze protettive, mediante l’introduzione di uno schema negoziale autonomo, tipizzato e soggetto a adeguata pubblicità.