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Studio n.100-2024/T Prime note sul D.LGS. N.139/2024 – Trasferimento di aziende e partecipazioni sociali
Autore:
Andrea Maistrello
18/11/2024
Sommario: 1. Il nuovo testo dell’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. 2. Società di capitali – holding e società di mero godimento. 3. Controllo di diritto – integrazione del controllo già esistente. 4. Società di persone. 5. Società non residenti. 6. Conclusioni.
Studio n.102-2024/T Prime note sul D.LGS. N.139/2024 – Commento alle modifiche di tassazione delle liberalità indirette
Autore:
Giampiero Petteruti
18/11/2024
Studio n.101-2024/T Prime note sul D.LGS. N.139/2024 – Il coacervo delle donazioni pregresse
Autore:
Simone Ghinassi
18/11/2024
Studio n.99-2024/T Prime note sul D.lgs. n. 139/2024 – modifiche in materia di trust
Autore:
Thomas Tassani
18/11/2024
Sommario: 1. La nuova stagione della fiscalità dei trust. 2. La rilevanza impositiva dei trust. 3. L’attribuzione beneficiaria come momento di perfezionamento della fattispecie impositiva. 4. Il “nuovo” obbligo di denuncia per il beneficiario di trust. 5. La territorialità dei trust. 6. Il nuovo regime opzionale di tassazione “in entrata”.
Studio n. 76-2024/I la trasformazione da ente sportivo dilettantistico a società sportiva professionistica
Autore:
Grazia Manuela Banna
15/10/2024
Si esamina la trasformazione degli enti sportivi dilettantistici in società sportive professionistiche, necessaria per la partecipazione ai campionati professionistici. Si analizza la trasformazione di associazioni dilettantistiche con e senza personalità giuridica e la trasformazione di società dilettantistiche, ricostruendo, per ciascuna ipotesi, adempimenti preliminari, quorum deliberativi, suddivisione del capitale, efficacia delle delibere ed eventuali obblighi di devoluzione del patrimonio.
Accordi di convivenza solidale tra anziani
Autore:
Mauro Leo
15/10/2024
Il fenomeno spontaneo delle forme di unione e di coabitazione non basate su un legame sentimentale e sessuale, ma fondate sul mutuo aiuto per fronteggiare le avversità della vita, è in forte espansione e vede tali “comunità di elezione” costantemente presenti accanto alle altre formazioni sociali riconosciute dal legislatore.
L’aggregazione avviene in prevalenza tra gruppi di persone gravate da bisogni abitativi tradizionali ed emergenti, come quella che si fonda sulla coabitazione solidale tra anziani (senior (senior cohousing) esaminata nel presente lavoro, oppure quella tra anziani e giovani (cohousing intergenerazionale), figure queste ultime che hanno avuto una prima embrionale disciplina nella Legge delega 23 marzo 2023 n. 33 e nella disciplina attuativa di cui al D.lgs. 15 marzo 2024 n. 2, nel quadro di una serie di altre misure finalizzate a delineare lo “statuto normativo” delle persone anziane (nelle definizioni contenute nel D.lgs. n. 29/2024 attuativo della L. n. 33/2023, la “persona anziana” è la persona che ha compiuto 65 anni di età). In altri Paesi il fenomeno è stato disciplinato già da molti anni, come avvenuto in Spagna, in cui il Parlamento della Catalogna ha emanato una specifica legge fin dal 1998.
A base della convivenza solidale del senior cohousing vi è una volontà reciproca di scegliere, in piena libertà, una o più persone determinate con le quali condividere l’abitazione e una parte di vita per un tempo indeterminato.
Ciò lo distingue sia dalla mera coabitazione (o co-residenza) in cui la scelta attiene al solo elemento necessario a soddisfare il bisogno di abitativo (es. tra studenti o lavoratori), sia dal servizio prestato all’interno delle strutture socio assistenziali (RSA), nelle quali la residenza delle persone anziane è finalizzata in tutto o in parte a consentire l’erogazione di prestazioni di assistenza e sostegno (rientranti nei servizi alla persona e come tali soggette ai requisiti specificatamente previsti dalla legge a tutela degli utenti).
Il vincolo culturale indiretto nella circolazione immobiliare
Autore:
Marcello Claudio Lupetti e Cristina Lomonaco
02/10/2024
Lo studio analizza nella prima parte la natura e il contenuto del vincolo culturale indiretto e i suoi riflessi sulla circolazione dei beni immobili, con particolare riferimento alle disposizioni del codice dei beni culturali. Nella seconda parte dello studio vengono affrontate le problematiche di carattere operativo, con particolare attenzione agli effetti della trascrizione del vincolo culturale, al ruolo del notaio nell’ambito del suo dovere di informazione e verranno dati suggerimenti pratici che potranno essere di ausilio al notaio.
Indicazioni operative nella disciplina delle nuove fattispecie di plusvalenze da superbonus alla luce della circolare n. 13 del 13.06.2024
Autore:
Francesco Raponi
23/09/2024
La circolare n. 13 del 13.06.2024 ha fornito i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle novità fiscali in materia di plusvalenze da Superbonus introdotte dalla legge di bilancio 2024.
Pur non condividendone alcune delle conclusioni, si è proceduto alla predisposizione di un nuovo contributo sul medesimo tema, con il duplice scopo di analizzarne più nel dettaglio i contenuti e di trarne alcune indicazioni utili sul piano operativo.
Nello specifico, muovendo dalle risultanze di tale documento di prassi, verrà approfondito l’iter che dovrebbe orientare l’attività del Notaio che si trovi a ricondurre le fattispecie astratte previste dalle nuove disposizioni rispetto al singolo caso concreto.
L’analisi verrà sviluppata mediante step di avanzamento in modalità progressiva in modo che a seconda di come si risolvano si porrà la necessità di proseguire o meno con la fase successiva; si concluderà con l’ultima verifica, sulla rilevanza dei lavori sui beni comuni, sulla misura della percentuale di detrazione e sulla natura dell’intervento che abbia interessato l’unità immobiliare oggetto di vendita, su cui si è posta maggiormente la differenza di vedute tra quanto sostenuto nello studio n. 15 del 2024 e quanto indicato ai propri Uffici dalla Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13 del 2024.
Per le finalità del presente lavoro tuttavia non si intende formulare una replica su tali specifiche questioni le cui differenti soluzioni in un’ottica più contenitiva e mirata a soddisfare la natura perequativa della novella sono state già esposte nello studio n. 15 del 2024.
Emergerà che con riferimento ad alcune problematiche la circolare n. 13 del 13.6.2024 ha formulato delle soluzioni che possiamo ritenere risolutive, con riguardo ad altre invece occorrerà completarne le indicazioni alla luce delle normative vigenti e degli altri documenti di prassi in materia di Superbonus, e con riferimento infine ad ulteriori aspetti, non trattati nella stessa circolare n 13, sarà ancora necessaria l’opera dell’interprete.