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Un cittadino pakistano residente in Italia ha contratto matrimonio per telefono con una sua concittadina, residente in Pakistan. Sennonché, la nostra rappresentanza consolare ad Islamabad ha rifiutato alla donna il visto d’ingresso in Italia. Il Tribunale di Milano, tuttavia, ne ha accolto le ragioni, sulla base dell’art. 28 della legge italiana di diritto internazionale privato, secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento (la sentenza si può leggere in allegato al presente studio).In diritto inglese (dove vi è una foltissima colonia pakistana) la regola fondamentale (ve ne sono alcune, diciamo, ancellari) sulla forma…
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