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Studio n. 3_2023 DI – La conservazione degli atti notarili informatici
Autore:
Sabrina Chibbaro e Michele Nastri
19/07/2023
Lo studio introduce la conservazione dei documenti informatici in generale, per poi affrontare le specificità della conservazione degli atti notarili. Viene illustrata la normativa primaria applicabile a tutti i documenti e la normativa speciale relativa soltanto all’atto notarile, anche in considerazione della sua natura di bene demaniale archivistico. Si passa poi all’esame della normativa di rango secondario (Linee Guida), valutandone la compatibilità con la legge notarile e l’applicabilità differenziata in ragione della particolare tipologia di documento rappresentata dagli atti notarili. Tale percorso consente l’individuazione dei principi e delle finalità della normativa in materia e fa comprendere i vincoli normativi che orientano le scelte applicative.
La natura di bene demaniale dell’atto notarile, la sua destinazione alla conservazione ed alla fruibilità in un tempo previsto come illimitato dall’ordinamento rendono necessaria l’uniformità della conservazione degli atti notarili informatici, come avviene per quelli cartacei.
In tale ambito al Conservatore Consiglio Nazionale del Notariato sono consentite scelte operative che devono comunque rispondere al principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Ne risulta un assetto sufficientemente determinato, vincolante per i notai e per la pubblica amministrazione anche se suscettibile di variazioni e miglioramenti derivanti dall’esperienza sul campo e dal progresso tecnologico, in attesa che siano messe in esercizio le strutture pubbliche statali destinate alla conservazione degli atti notarili informatici dei notai al termine dell’esercizio professionale.
Studio n. 199-2022/A Effetti delle sanzioni UE sull’attività negoziale di soggetti di nazionalità russa e di persone fisiche residenti in Russia
Autore:
Daniela Boggiali
27/10/2022
Lo studio approfondisce la questione se ed entro quali limiti i notai possano ricevere atti nei quali intervengano dei soggetti di nazionalità russa in seguito all’emanazione, all’indomani dell’inizio della guerra in Ucraina, di sanzioni nei confronti della Russia e dei suoi cittadini. Occorre, in proposito, distinguere tra coloro che figurano nella lista consolidata dei soggetti colpiti dal congelamento dei fondi, per i quali è di fatto precluso il compimento di qualsiasi attività negoziale, e gli altri soggetti di nazionalità russa. Per coloro che non sono iscritti nelle liste deve rilevarsi come nessuna delle misure adottate dall’Unione Europa ponga un generale divieto di acquisto o vendita di immobili da parte di cittadini russi, né un generale divieto di costituire società o acquistare partecipazioni sociali. Tuttavia, alcune sanzioni (quali, in particolare, la restrizione ai depositi bancari nei confronti dei cittadini russi, il divieto di acquisto di valori mobiliari denominati nella valuta ufficiale di uno Stato membro emessi dopo il 12 aprile 2022, nonché l’esistenza di divieti di investimenti in determinati settori produttivi) incidono sull’ordinario svolgimento della funzione notarile di ricevimento di atti negoziali posti in essere da cittadini russi. Lo studio esamina, quindi, le eventuali limitazioni all’attività negoziale da parte di tali soggetti in relazione alle ipotesi di maggiore rilevanza per l’attività notarile: acquisto e vendita di diritti reali su beni immobili, nonché costituzione di società e acquisto e cessione di partecipazioni sociali.
Studio n.7-2023/CTS – Struttura partecipativa degli ETS associativi: anche qui, come per le cooperative, la porta resta aperta (anzi socchiusa)
Autore:
Maurizio Cavanna
06/07/2023
Lo studio prende in esame la disciplina dell’ingresso di nuovi associati nell’associazione del terzo settore. Vengono esaminati i presupposti sostanziali e i profili procedimentali della fattispecie, allargando l’indagine dall’art. 23 del codice del Terzo Settore alle corrispondenti disposizioni che il codice civile dedica all’accesso in cooperativa (si tratta del tema classico della “porta aperta”), per esaminare gli elementi di similitudine e le differenze.
Studio n.46-2023/T ASSEGNAZIONI AGEVOLATE AI SENSI DELLA LEGGE N. 197 DEL 2022: ASPETTI E SOLUZIONI NOTARILI
Autore:
Francesco Raponi
04/07/2023
Una società che intenda effettuare un’assegnazione di beni immobili in favore dei propri soci deve compiere alcune verifiche preliminari necessarie per stabilire se possa essere eseguita e ciò prima ancora di valutare se sul piano fiscale la stessa operazione possa essere ritenuta idonea a fruire della disciplina agevolativa di cui alla legge 197 del 2022.
In via prioritaria bisognerà appurare se la fattispecie rientri nel perimetro applicativo di una delle operazioni con causa tipica che si possono concludere con una assegnazione in natura avente ad oggetto tali beni.
In caso di riscontro positivo, se l’operazione sia posta in essere da una società di capitali e limitatamente all’attribuzione immobiliare a seguito di recesso, esclusione, riduzione reale del capitale e dazione di acconti sulla liquidazione, occorrerà anche verificare se la stessa assegnazione possa risultare lesiva delle norme poste a tutela dell’integrità del capitale sociale. A tal fine si dovrà appurare se sussistano nello stato patrimoniale della società assegnante le poste che la legittimano, ovvero che il valore contabile del bene assegnato non risulti superiore alle voci di patrimonio netto che saranno annullate a seguito della stessa operazione.
Tale accertamento invece non sarà necessario, non ricorrendo analoghe ragioni di tutela del capitale sociale, nel caso in cui l’attribuzione immobiliare al socio sia effettuata, sempre da una società di capitali, ma nella differente fase di approvazione del piano di riparto finale dell’attivo oppure da una società di persone qualsiasi esse siano le operazioni estromissive di beni immobili poste in essere.
A questo punto, se si voglia usufruire delle agevolazioni di cui alla legge 197 del 2022, si dovrà verificare se ne ricorrano le condizioni.
Si approfondiranno a tal fine la qualifica della società assegnante, la titolarità in capo al medesimo soggetto dei beni che formano oggetto dell’assegnazione e la natura dei beni da assegnare, nonché la condizione del socio assegnatario.
Concluso con esito favorevole anche tale controllo, si potrà procedere alla valutazione dell’impatto delle medesime agevolazioni in materia di imposte sui redditi e nell’ambito applicativo delle imposte indirette.
Sul piano operativo si rappresenta l’opportunità che la sintesi dei vari step dell’operazione attributiva venga riassunta in un quadro sinottico di pronto riscontro.
Studio n.45-2023/T – CESSIONI ONEROSE DI BENI IMMOBILI IN FAVORE DEI SOCI AGEVOLATE AI SENSI DELLA LEGGE N. 197 DEL 2022: ASPETTI E SOLUZIONI NOTARILI
Autore:
Francesco Raponi
04/07/2023
La Corte di Cassazione ha qualificato la cessione agevolata di beni immobili, oggi riproposta dalla legge 197 del 2022, effettuata da una società in favore dei propri soci, come un negozio nel quale, alla causa ordinaria della compravendita se ne affianca una ulteriore, di natura tributaria, idonea a consentire la realizzazione della funzione economico-giuridica propria di tale contratto, solo se il cessionario sia dotato degli specifici requisiti indicati dalla norma agevolativa e non anche se si concluda a favore di un cessionario qualunque.
Viene posto in risalto dunque l’elemento costitutivo dell’agevolazione, che potrà essere invocata soltanto con riferimento alle cessioni immobiliari che si inseriscano all’interno del rapporto sociale, società-socio.
Tuttavia, oltre alla sussistenza di tale requisito primario, l’art. 1 commi da 100 a 105 della legge 197 del 2022 richiede che il contratto in argomento possa essere ricevuto solo se ricorrano anche ulteriori condizioni.
Con il presente lavoro, pertanto, si intendono approfondire gli aspetti fiscali della cessione immobiliare posta in essere in forma agevolata, non solo con riguardo al particolare profilo causale proprio del rapporto tra parti non indipendenti, ma anche con riferimento agli altri elementi costitutivi del relativo contratto. L’analisi non sarà limitata alle imposte indirette atteso che il vantaggio principale dell’agevolazione riguarda le imposte sui redditi.
In questa ottica verranno trattate nuovamente, ed a scopo puramente ricognitivo, alcune tematiche che già in passato sono state oggetto di studi e risposte a quesito, evidenziandone le particolarità emerse nella fase applicativa in vigenza delle precedenti normative che prevedevano un’agevolazione analoga a quella in esame.
Lo studio consentirà inoltre di analizzare il tema della determinazione del prezzo in misura inferiore al valore di mercato del bene che formi oggetto di cessione, in relazione al quale, argomentando dal disposto di cui all’art. 1 comma 102 secondo capoverso legge 197/2022, si cercherà di offrire una chiave di lettura, che, prendendo a riferimento la medesima fattispecie, faccia emergere le differenti ricadute a seconda se risulti o meno agevolata.
Studio n.44-2023/T TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ COMMERCIALE IN SOCIETÀ SEMPLICE AGEVOLATA AI SENSI DELLA LEGGE N. 197 DEL 2022: ASPETTI E SOLUZIONI NOTARILI
Autore:
Francesco Raponi
04/07/2023
La trasformazione da società commerciale in società semplice dopo un lungo dibattito è stata ritenuta un’operazione ammissibile sul piano civilistico.
A tale risultato ha certamente contribuito la previsione di specifiche agevolazioni in materia di imposte sui redditi, che sono state riproposte con l’introduzione dell’art. 1 commi da 100 a 105 della legge n 197 del 2022, visto che la trasformazione regressiva in argomento ne potrebbe costituire un fatto generatore, a differenza delle altre fattispecie di trasformazione societaria che invece sotto tale profilo risultano neutrali ex art. 170 Tuir.
La medesima operazione peraltro si caratterizza perché essa soltanto, comportando la cessazione dell’attività d’impresa, a differenza delle altre fattispecie di trasformazione di società in generale, può costituire anche un presupposto per l’applicazione della disciplina iva. Viceversa non subisce un trattamento diverso rispetto alle ulteriori ipotesi di trasformazione societaria in ordine all’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali che saranno dovute sempre in misura fissa.
Con il presente contributo pertanto si intende analizzare in chiave tributaria l’operazione straordinaria in oggetto offrendo alcuni spunti pratici per la soluzione delle questioni che potrebbero presentarsi più frequentemente.
Emergerà come la trasformazione di società commerciale in società semplice sia dotata sul piano fiscale di un proprio statuto che la differenzia non solo dalle altre ipotesi di trasformazione societaria ma anche dalle altre operazioni agevolabili.
Studio n.33-2023/PC Espropriazione forzata e crisi da sovraindebitamento e spunti di riflessione
Autore:
Elisabetta Gasbarrini
07/06/2023
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del c.d. debitore civile (o più ampiamente del soggetto non fallibile), introdotte con la legge n.3 del 27 gennaio 2012 sono state più volte (anche radicalmente) rimaneggiate ed oggi trovano collocazione nella disciplina del CCII.
L’espropriazione forzata immobiliare, da parte sua, è stata oggetto di reiterati interventi normativi volti alla limitazione del suo generalizzato utilizzo anche mediante l’ideazione di strumenti alternativi di soddisfazione del debito, molti dei quali rimasti privi di riscontro pratico applicativo.
L’esigenza di trovare strumenti diversi dalla tradizionale esecuzione forzata trova la sua ragione in alcuni limiti del procedimento esecutivo, nato e strutturato per dare attuazione coattiva al diritto di credito in una cornice in cui la posizione del debitore è definita di soggezione (ed a contraddittorio attenuato) spesso inattiva e in totale assenza: 1. di una visione di insieme del patrimonio del debitore e della sua posizione debitoria 2. di attenzione per le cause del sovraindebitamento 3. di un meccanismo di esdebitazione.
Si coglie l’occasione per fare il punto su qualche orientamento che sembra consolidarsi ed esprimere qualche riflessione in prospettiva futura circa differenze, interferenze e sovrapposizioni tra gli strumenti di composizione del sovraindebitamento del debitore civile e la tradizionale attuazione forzata del credito a mezzo di espropriazione forzata, immobiliare in particolare (rispetto alla quale i notai hanno certamente maggior familiarità).
Scopo della riflessione è dare un quadro di insieme della nuova disciplina con l’attenzione rivolta agli elementi che la connotano e distinguono rispetto ad una tradizionale liquidazione in espropriazione forzata individuale (in particolare immobiliare), nel tentativo di dare alcune minime risposte del tutto provvisorie ad alcune domande, ovvero: 1. cosa cambia per il debitore 2. cosa cambia per i creditori in generale, e per i creditori ipotecari fondiari in particolare 3. cosa cambia nel mercato delle c.d. vendite giudiziarie e per coloro che sono interessati all’acquisto, laddove la liquidazione dei beni del debitore sia attuata a mezzo di vendite competitive in sostituzione della tradizionale vendita forzata di cui agli artt. artt. 569 e ss. c.p.c.; e per verificare, in esito a tale disamina, quale resti (e se sia davvero residuale) il campo applicativo dell’espropriazione forzata (in particolare immobiliare) come conosciuta e applicata fino ad oggi.
Le conclusioni cui si giunge restituiscono un quadro in cui: la nuova disciplina ha ridefinito in chiave di maggior efficienza il rapporto tra procedure esecutive individuali e strumenti di composizione della crisi e l’espropriazione forzata immobiliare (come dettagliatamente disciplinata dal c.p.c.) non è poi così residuale, come potrebbe sembrare ad una sua prima lettura.
Studio n. 71-2023/P Procedure di edilizia residenziale pubblica: l’indennità di esproprio non corrisposta e la posizione dell’ultimo titolare del bene
Autore:
Francesco Gerbo
21/06/2023
Lo Studio affronta in particolare il tema della natura giuridica dell’indennità di esproprio con specifico riferimento a quella relativa alle aree PEEP.
Di recente è venuta in considerazione da parte della giurisprudenza della Cassazione la riconducibilità o meno dell’indennità nell’ambito dell’onere reale o dell’obbligazione propter rem. Lo Studio non ritiene particolarmente rilevante l’individuazione classificatoria della natura giuridica dell’indennità espropriativa, quanto piuttosto l’esame dei soggetti che sono obbligati a corrisponderla. Certamente la P.A., ma lo Studio evidenzia come gli eventuali altri soggetti che possono aggiungersi quali obbligati all’Ente espropriante (titolari che si sono succeduti nel diritto di proprietà o di superficie delle singole unità), in linea con quanto ha ritenuto il Supremo Collegio, devono avere partecipato come litisconsorti necessari nel giudizio ordinario relativo al quantum individuativo dell’indennità dovuta. In difetto di un loro coinvolgimento nel giudizio sono perciò estranei a qualsiasi obbligazione in tal senso.