Studio n.61-2024/c L’annotazione dell’accollo liberatorio e la “continuità” dell’ipoteca
Autore:
Ettore William Di Mauro
16/01/2026
Mentre la modifica dal lato attivo del rapporto (ossia la modifica del creditore) impone l’annotazione con conseguente opponibilità ai terzi, perché l’interesse perseguito è già ritenuto meritevole dalla norma (escludere il precedente titolare dall’esercizio di qualsiasi potere attinente al rapporto ipotecario), nel caso di modifica dal lato passivo del rapporto (ossia la modifica del debitore), invece, occorre valutare se quella determinata norma possa essere considerata necessaria a proteggere interessi, diversi da quelli espressamente previsti, ma meritevoli in quanto rilevanti per il caso concreto, poiché il debitore è sempre tenuto ad adempiere la propria obbligazione indipendentemente dal creditore. Il presente studio muove da questo presupposto per verificare le ripercussioni dell’assenza di obbligatorietà di annotazione sulla pienezza dell’originaria iscrizione dell’ipoteca a garanzia del credito quando avviene una modifica dal lato passivo del rapporto obbligatorio in ipotesi di accollo esterno liberatorio.
I risultati permettono di ritenere che la mancata annotazione dell’accollo liberatorio, sia condizionato sia incondizionato, indipendentemente dalla sua qualificazione in termini di successione nel debito o di novazione soggettiva, non pone particolari conseguenze sulla pienezza della garanzia e il creditore potrà rivalersi sulla garanzia reale per l’intero importo dovuto e sul complessivo valore del bene, trasferendosi il tutto in capo al debitore che si è accollato l’intero debito.
Resta comunque ammissibile un’annotazione facoltativa (con funzione meramente informativa), specialmente per l’ipotesi di accollo esterno liberatorio condizionato, in quanto permetterebbe una semplificazione probatoria sia per il creditore sia per il debitore liberato, oltre a rendere immediatamente informati tutti coloro che avrebbero rapporti con il bene oggetto di ipoteca, in forza del principio di massima chiarezza delle operazioni giuridiche ed economiche.
Tuttavia, almeno per il momento, le prassi delle Conservatorie sembrano rimanere ancorate sul principio di tassatività degli atti soggetti ad annotazione, con la conseguenza che, seppure ammissibile in linea teorica, la richiesta di annotazione dell’accollo liberatorio potrebbe ricevere un rifiuto.
