Studio n.126-2025/I – Lo stallo decisionale nell’organo amministrativo delle società
Autore:
di Carlo Alberto Busi
30/04/2026
Nelle società fifty-fifty (ossia con partecipazioni dei soci o di gruppi di soci paritetiche) con compagine sociale ristretta la partecipazione all’amministrazione della società è normalmente simmetrica rispetto alla partecipazione al capitale sociale, essendo rara l’opzione di nominare un organo amministrativo terzo ed indipendente. A fronte di detta scelta nella composizione dell’organo e considerando che l’organo amministrativo più comune in dette società è il consiglio di amministrazione che, analogamente all’organo assembleare, è retto dal principio di maggioranza, anche in occasione di una delibera consigliare è reale il rischio che si verifichi una situazione di stallo decisionale, qualora non si raggiunga il quorum per l’adozione di deliberazioni del consiglio previsto dallo statuto. Anche al fine di evitare lo stallo decisionale nell’organo gestorio si può intervenire con clausole statutarie o parasociali ad hoc. Nell’ambito dei più efficaci rimedi interni all’organo gestorio vanno considerate le clausole che risolvono lo stallo mediante l’attribuzione di un voto prevalente (c.d. casting vote, “amministratore delegato on/off”). Nell’ambito dei rimedi esterni all’organo gestorio vanno considerate quelle clausole che permettono di rimediare allo stallo dell’organo amministrativo o agendo sulla relativa composizione, costituzione dei componenti (es. clausola simul stabunt simul cadent, o clausola “two to hire, one to fire”), o allocando altrove il potere decisionale (clausola ex art. 838-quinquies, c.p.c., provocatio ad populum” ex art. 2479, primo comma, c.c.).
