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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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Studio n. 114-2023/C Il mandato di protezione tra diritto vigente e prospettive di riforma

Autore:

Raffaele Lenzi e Costanza Michi

13/02/2025

Relativamente al c.d. “mandato di protezione”, si sollecita da più parti un intervento del legislatore che colmi quello che si avverte come un vuoto normativo ed una lacuna del nostro sistema di protezione dei soggetti fragili, sulla decisiva considerazione che tale istituto è diffusamente applicato in ambito europeo e internazionale. Ciò consentirebbe di rispondere alle sempre più frequenti istanze, provenienti dagli operatori del diritto e dalla società civile, volte all’introduzione di uno strumento che permetta di decidere con anticipo – in base alla capacità di autodeterminarsi – con quali modalità e da chi verrà amministrato il proprio patrimonio, nel caso di una sopravvenuta incapacità di intendere e di volere. Tuttavia, nonostante non vi sia ancora uno specifico referente normativo, nel nostro ordinamento non mancano figure giuridiche che possono essere piegate alle esigenze di protezione in quanto dirette alla individuazione di un soggetto al quale affidare, mediante un atto di autonomia, la tutela patrimoniale dei soggetti vulnerabili. Potremmo definirle misure di protezione alternative, integrative del sistema legale. In particolare, un uso adeguatamente regolato della tradizionale figura del mandato può consentire, come si vedrà, di costruire un efficiente sistema di protezione, pur nella consapevolezza che un intervento normativo regolatore potrebbe introdurre dei correttivi o delle integrazioni alla disciplina generale che potrebbero favorire l’adozione di tale strumento. Molto spesso anzi un esercizio di autonomia nel perseguire i suddetti obiettivi di protezione, coltivato nella prassi, può essere utile ad orientare l’intervento del legislatore e dettare una disciplina che tenga già conto delle possibili criticità emerse nella concretezza applicativa. Merita così valutare se operare orientando in senso protettivo l’applicazione della disciplina vigente, ovvero se sia più opportuno sollecitare l’introduzione di uno strumento normativo specifico, dedicato ai soggetti che intendano programmare con anticipo la futura amministrazione e gestione del patrimonio in previsione di un sopravvenuto stato di incapacità. Certamente quest’ultima soluzione trova conforto nella comparazione con altri ordinamenti, ove il mandato per la futura incapacità, pur con le dovute distinzioni, è normativamente previsto ed ha già trovato ampia regolamentazione ed attuazione. Si rifletterà, quindi, su come il sistema vigente consenta già di costruire un assetto protettivo non privo di un rilevante grado di efficienza e al contempo come l’intervento del legislatore potrebbe integrare la disciplina del mandato, modellandola sulle specifiche esigenze protettive, mediante l’introduzione di uno schema negoziale autonomo, tipizzato e soggetto a adeguata pubblicità.

Studio n.65-2024/PC La divisione endoesecutiva: l’iter procedimentale ed il ruolo degli ausiliari e dei professionisti

Autore:

Maria Ludovica Russo

05/02/2025

La finalità di questo studio consiste in una concisa analisi che ripercorre sinteticamente le fasi e gli snodi in cui si dipana il pignoramento ed in particolare il pignoramento immobiliare della quota indivisa.

Più in dettaglio, richiamandosi alle posizioni già compiutamente espresse in precedenti studi, si intende analizzare quali siano gli accorgimenti da mettere in campo nella fattispecie in oggetto dal punto di vista pratico, nonché quali verifiche siano da compiere a cura degli ausiliari del giudice, sia in via preventiva, sia nell’intero corso della procedura esecutiva del bene indiviso.

Allo stesso tempo – riportandosi anche a studi già pubblicati sul punto – questo studio vuole soffermarsi su alcuni aspetti peculiari e insidiosi che caratterizzano l’eventuale giudizio di divisione endoesecutivo, differenziandolo, da un lato, dalla vera e propria procedura esecutiva, dall’altro dal giudizio di divisione ordinario. In questo quadro, una particolare attenzione va posta alla figura del Professionista Delegato e, per quanto in questa sede maggiormente interessa, alla posizione del notaio, considerandone la natura e peculiarità delle funzioni.

Studio n. 17-2024/Taic TAIC e compravendita al rustico: riflessioni in tema di (mancata) consegna della polizza postuma

Autore:

Valeria Terracina

08/01/2025

Lo studio si propone di definire il perimetro applicativo della disciplina Taic alla compravendita al rustico, e di indagare le conseguenze della impossibilità di consegna della polizza postuma al rogito in dipendenza dello stadio costruttivo in cui versa l’immobile, sotto il profilo della comminatoria di nullità dell’atto, dell’impossibilità di adempimento, del principio di buona fede, degli obblighi delle parti e delle ricadute operative.

Studio n. 52-2024/P Il regime giuridico degli usi civici nella giurisprudenza costituzionale e nella recente legislazione nazionale e regionale

Autore:

Paolo Lazzara

31/12/2024

Il lavoro propone una ricostruzione della giurisprudenza costituzionale in materia di usi civici, in relazione ai diversi filoni che hanno riguardato le leggi regionali e la legge numero 168 del 2017.  Il lavoro analizza la dicotomia pubblico privato che ha contraddistinto l’evoluzione della normativa in materia. Con l’ultimo intervento legislativo, sembra essersi chiusa la conflittualità seguita alla legge 168 del 2017, che aveva portato a importanti interventi della Corte costituzionale.

Studio n. 95-2023/P Acquisizione sanante ed istituti cc.dd. di espropriazione indiretta

Autore:

Gian Marco Antonelli

30/12/2024

Lo studio effettua una ricognizione dell’istituto dell’espropriazione per pubblica utilità, esaminando in particolare l’iter ablatorio fisiologico, dalla dichiarazione di pubblica utilità fino al decreto di esproprio, per poi soffermarsi sulle ipotesi patologiche ed in particolare sulle occupazioni illegittime ed esaminare i possibili rimedi a tali situazioni illegittime. Dunque, vengono analizzati gli istituti dell’accessione invertita e dell’occupazione usurpativa, ormai illegittimi e l’istituto, legittimo, della occupazione acquisitiva di cui all’art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001. Unitamente a tale istituto vengono analizzati anche gli altri istituti cosiddetti di “espropriazione indiretta” e quindi la rinuncia abdicativa della proprietà in ambito di procedimenti ablatori e l’usucapibilità di aree non espropriate. Infine si esamina la disciplina della cd. cessione bonaria o cessione volontaria di cui all’art. 45 del d.p.r. n. 327/2001 ed i negozi jure privatorum affini, compresa la transazione, dei quali vengono chiariti anche una serie di aspetti redazionali.

Studio n.116-2024/T Prime note sul d.lgs. n. 139/2024 – Modifiche alla tassazione degli atti di trasferimento di diritti edificatori

Autore:

Adriano Pischetola

20/12/2024

Studio n.115-2024/T Prime note sul d.lgs. n. 139/2024 – Modifiche alla tassazione degli atti di trasferimento di azienda a titolo oneroso

Autore:

Annarita Lomonaco e Valeria Mastroiacovo

20/12/2024

Studio n.114-2024/T Prime note sul d.lgs. n. 139/2024 – Modifiche in materia di registrazione e liquidazione di imposte di registro, di successione e donazione

Autore:

Adriano Pischetola e Annarita Lomonaco

20/12/2024

Studio n.28-2024/CTS Gli enti filantropici del terzo settore: natura giuridica, fattispecie e disciplina

Autore:

Antonio Fici

17/12/2024

Gli enti filantropici costituiscono una particolare tipologia di enti del terzo settore. Più precisamente, “ente filantropico” è una qualifica particolare del terzo settore che gli enti in possesso dei necessari requisiti possono ottenere iscrivendosi nell’apposita sezione del RUNTS. Essendo necessariamente personificati, gli enti filantropici sono gli unici enti del terzo settore che possono iscriversi al RUNTS esclusivamente tramite un notaio ai sensi dell’art. 22 del Codice. Nello studio si esaminano i requisiti di qualificazione dell’ente filantropico, soffermandosi su quegli elementi di specialità che differenziano gli enti filantropici dagli altri enti del terzo settore, nonché sulle ricadute in termini di statuto. Si presenta e discute, quindi, la disciplina particolare applicabile agli enti qualificatisi come filantropici.

Studio n. 26-2023/C La pubblicità sanante nel complesso sistema dei trasferimenti immobiliari

Autore:

Gianfilippo Laurini

16/12/2024

Lo studio affronta il tema della pubblicità sanante non solo evidenziando e rivalutando il ruolo affidato dal Legislatore all’art. 2652 n.6 c.c. quale argine degli effetti della pronunzia di invalidità del titolo di provenienza del dante causa sui successivi atti dispositivi del medesimo bene, in chiave stabilizzatrice della circolazione immobiliare, ma anche inquadrando e meglio definendo il suo rapporto con la funzione del notaio, custode della legalità e della certezza dei traffici commerciali, e con il dovere di informazione del cliente.

Il meccanismo della pubblicità sanante va concepito come il rimedio estremo cui si può ricorrere solo quando non si intravedono «vie d’uscita» differenti, soluzioni pratiche alternative, razionali e concretamente realizzabili che possano garantire il ripristino della piena certezza ed affidabilità dei traffici giuridici. È un rimedio il cui utilizzo richiede un grado di cautela, attenzione e ponderazione nella valutazione dell’assetto complessivo degli interessi emergenti nel caso concreto non codificabile ex ante. Dall’altro lato, si tratta, tuttavia, di uno strumento espressamente previsto dal legislatore che, pertanto, ciascun interprete può far rientrare nel proprio bagaglio professionale ed operativo, da non relegare all’assoluta irrilevanza e totale mancanza di una seppur minima utilità.

Il meccanismo della pubblicità sanante non sana alcunché. Il che val quanto dire che l’atto viziato da invalidità diviene definitivamente invalido a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che accoglie la domanda di nullità o di annullamento, con la conseguenza che il titolo di acquisto successivo del terzo avente causa è a non domino, perché, fondandosi su un atto invalido, nasce e resta inefficace. Ma la pubblicità sanante blocca l’estensione degli effetti della sentenza, di modo che il terzo mantiene la titolarità del diritto, benché il suo titolo sia divenuto, appunto, inefficace a causa dell’invalidità del titolo anteriore.

Studio n.56-2024/PC Il curatore dell’eredità giacente e la gestione dei beni immobili ereditari alla luce dell’art. 21 del d.lgs. n. 149/2022: procedimento di vendita dei beni e autorizzazione notarile

Autore:

Claudio Calderoni

06/12/2024

Lo studio esamina l’istituto della curatela dell’eredità giacente (artt. 528 ss. c.c.), e i poteri di amministrazione del curatore alla luce della norma dell’art. 21 del d.lgs. n. 149/2022 di riforma della volontaria giurisdizione con particolare riferimento alle attività di straordinaria amministrazione del curatore dell’eredità giacente ed in particolare a quella di alienazione dei beni ereditari. Si esaminano quindi le vendite eseguite dal curatore dell’eredità giacente, in cui all’identità del soggetto (il curatore) non corrisponde una univocità dei caratteri della procedura.

Alla luce della disamina effettuata si conclude nel senso che il curatore potrebbe procedere a trattativa privata, ed in questo caso l’autorizzazione alla stipula può essere concessa dal notaio ai sensi dello stesso art. 21, mentre qualora il curatore decida di procedere con una procedura “a evidenza pubblica” deve ottenere la autorizzazione del giudice delle successioni e in questo caso può proporre al giudice tre diverse tipologie di vendita: all’incanto, senza incanto o con una procedura competitiva deformalizzata.

Si procede poi ad esaminare la natura (coattiva o meno) di tale vendite, anche sotto il profilo del contenuto e della forma dell’atto di trasferimento ipotizzando, nonostante quanto affermato ormai in epoca risalente dalla Corte di Cassazione, che l’atto conclusivo del procedimento di vendita possa essere un atto notarile.

Studio n. 115-2023/C La comunione convenzionale

Autore:

Andrea Ferrari e Michele Labriola

26/11/2024

Il presente studio nasce dalla considerazione della evidente residualità della comunione convenzionale nel nostro sistema giuridico (quasi 50 anni di oblio). Considerazione, questa, maturata sia in relazione al dibattito dottrinario ormai sopito in ordine a tale figura, sia dal modesto interesse riscontrato nella prassi notarile circa possibili soluzioni applicative ad essa riconducibili.

Di fatto questo istituto, al quale il legislatore della riforma del 1975 ha dedicato unicamente due articoli del codice civile (artt. 210 e 211), è stato compresso nella sua attuazione dalla tradizionale scelta operata dai coniugi tra i due regimi prevalenti, ovvero quello della comunione legale e quello della separazione dei beni.

Alcune recenti decisioni giurisprudenziali della Corte di Cassazione, però, hanno nuovamente posto all’ attenzione il tema della modificabilità del regime della comunione legale dei beni attraverso una convenzione in deroga.

L’esame di queste decisioni ha dato origine, nell’ambito del presente studio, ad una più ampia riflessione circa la necessità di un ripensamento relativamente ad alcune interpretazioni dottrinarie (quasi tutte avanzate a ridosso dell’emanazione della legge 151 del 1975), di segno decisamente restrittivo in ordine alla possibilità di favorire una concreta e fisiologica applicazione della comunione convenzionale.

Lo studio, dopo alcune necessarie premesse di carattere sistematico, affronta quindi la problematica dell’ammissibilità della modifica del regime della comunione legale, sia in senso ampliativo, sia in senso riduttivo, attraverso la stipula di una convenzione di comunione convenzionale, proponendo una interpretazione di carattere estensivo, tendente a favorire il recupero della figura in esame.