Studio n. 114-2023/C Il mandato di protezione tra diritto vigente e prospettive di riforma
Autore:
Raffaele Lenzi e Costanza Michi
13/02/2025
Relativamente al c.d. “mandato di protezione”, si sollecita da più parti un intervento del legislatore che colmi quello che si avverte come un vuoto normativo ed una lacuna del nostro sistema di protezione dei soggetti fragili, sulla decisiva considerazione che tale istituto è diffusamente applicato in ambito europeo e internazionale. Ciò consentirebbe di rispondere alle sempre più frequenti istanze, provenienti dagli operatori del diritto e dalla società civile, volte all’introduzione di uno strumento che permetta di decidere con anticipo – in base alla capacità di autodeterminarsi – con quali modalità e da chi verrà amministrato il proprio patrimonio, nel caso di una sopravvenuta incapacità di intendere e di volere. Tuttavia, nonostante non vi sia ancora uno specifico referente normativo, nel nostro ordinamento non mancano figure giuridiche che possono essere piegate alle esigenze di protezione in quanto dirette alla individuazione di un soggetto al quale affidare, mediante un atto di autonomia, la tutela patrimoniale dei soggetti vulnerabili. Potremmo definirle misure di protezione alternative, integrative del sistema legale. In particolare, un uso adeguatamente regolato della tradizionale figura del mandato può consentire, come si vedrà, di costruire un efficiente sistema di protezione, pur nella consapevolezza che un intervento normativo regolatore potrebbe introdurre dei correttivi o delle integrazioni alla disciplina generale che potrebbero favorire l’adozione di tale strumento. Molto spesso anzi un esercizio di autonomia nel perseguire i suddetti obiettivi di protezione, coltivato nella prassi, può essere utile ad orientare l’intervento del legislatore e dettare una disciplina che tenga già conto delle possibili criticità emerse nella concretezza applicativa. Merita così valutare se operare orientando in senso protettivo l’applicazione della disciplina vigente, ovvero se sia più opportuno sollecitare l’introduzione di uno strumento normativo specifico, dedicato ai soggetti che intendano programmare con anticipo la futura amministrazione e gestione del patrimonio in previsione di un sopravvenuto stato di incapacità. Certamente quest’ultima soluzione trova conforto nella comparazione con altri ordinamenti, ove il mandato per la futura incapacità, pur con le dovute distinzioni, è normativamente previsto ed ha già trovato ampia regolamentazione ed attuazione. Si rifletterà, quindi, su come il sistema vigente consenta già di costruire un assetto protettivo non privo di un rilevante grado di efficienza e al contempo come l’intervento del legislatore potrebbe integrare la disciplina del mandato, modellandola sulle specifiche esigenze protettive, mediante l’introduzione di uno schema negoziale autonomo, tipizzato e soggetto a adeguata pubblicità.