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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

CONSIGLIO NAZIONALE
DEL NOTARIATO

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Studio n.46-2024/pc La revoca e la modifica dell’autorizzazione notarile di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 149/2022

Autore:

Ernesto Fabiani e Luisa Piccolo

22/07/2024

Studio n. 41-2024/PC L’art. 214 CCII. vendita dell’azienda ed attività prodromica

Autore:

Piervincenzo D’Adamo

03/07/2024

Lo studio partenendo da una breve cronistoria della disciplina della liquidazione aziendale prima del Codice della Crisi di Impresa, passa attraverso la disciplina previgente analizzando le caratteristiche che tale liquidazione aveva all’interno della legge fallimentare. Lo studio, altresì, introduce ai principi generali che regolano la vendita all’interno del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza declinando l’art. 216 CCII ed evidenziando le regole della monetizzazione dei diritti del debitore; al suo interno si pone l’accento, inoltre, sulla definizione e classificazione di vendita competitiva rimarcandone le problematiche di natura dottrinale.

Il nucleo centrale dello studio è rappresentato da una analisi dell’art. 214 CCI che è la norma che disciplina la vendita d’azienda; tale norma viene enucleata e scomposta nelle sue parti più rilevanti evidenziando le problematiche connesse all’esistenza dei debiti sorti prima del trasferimento d’azienda, affrontando, anche se sommariamente, il problema giuslavoristico del trasferimento solo parziale dei lavoratori e dell’introduzione del nuovo istituto del cd. Esame Congiunto, passando attraverso l’ipotesi di cessione anche delle passività del compendio societario, per arrivare alle moderne forme di liquidazione aziendale che transitano attraverso la creazione di NewCo ed i moderni strumenti di rivalutazione e riqualificazione del complesso aziendale.

Studio n. 51-2024/p Sull’alienabilita’ delle terre di proprieta’ dei privati gravate da usi civici

Autore:

Marco Ruotolo

20/06/2024

Con la sent. n. 119 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), «nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall’art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati». Partendo dall’analisi di questa decisione, l’Autore propone una riflessione più ampia circa le sue possibili implicazioni nella prospettiva di una rivisitazione della recente giurisprudenza in tema di usi civici che non disconosca il peso delle istanze legate allo sviluppo economico, troppo spesso del tutto pretermesse fuori dalla logica propria del bilanciamento tra interessi di rango costituzionale.

Studio n. 3/2023M Le clausole di conciliazione

Autore:

Mario Buzio

19/06/2024

Lo studio esamina la nozione e la funzione delle clausole di mediazione e sottolinea come esse soddisfano l’interesse a dare la precedenza agli strumenti collaborativi e non avversariali per la soluzione dei contenziosi. L’evoluzione della loro rilevanza processuale è culminata con la Riforma Cartabia, che ha sancito espressamente che il tentativo di mediazione previsto dalle clausole di mediazione è condizione di procedibilità della domanda.

Lo studio, poi, affronta il problema della loro vessatorietà e della loro autonomia rispetto al contratto nel quale sono inserite ossia se la loro validità ed efficacia dipendano da quelle del contratto. Passa poi ad esaminare le controversie che possono essere oggetto di una clausola di mediazione e le sue indicazioni accessorie, fra cui la scelta dell’organismo di mediazione, la scelta del mediatore e delle modalità di svolgimento del procedimento. Termina con l’esame delle clausole multi step, che combinano mediazione e arbitrato, e dei criteri che è opportuno seguire per redigerle.

Studio n.19-2024/PC Il procedimento di vendita diretta dell’immobile

Autore:

Anna Maria Soldi

06/06/2024

La vendita diretta ad istanza del debitore come forma di liquidazione alternativa degli immobili – gli indici sintomatici della natura coattiva della vendita diretta ad istanza del debitore – il comportamento processuale dei creditori “legittimati” e la sua incidenza sugli sbocchi del procedimento di vendita diretta – l’esito semplificato e l’aggiudicazione immediata a cura del giudice dell’esecuzione –  l’esito articolato e la aggiudicazione a seguito dell’espletamento degli ordinari adempimenti pubblicitari  – la delega parziale al professionista e le sue peculiarità – il termine per il versamento prezzo e l’eventuale decadenza dell’aggiudicatario – il trasferimento dell’immobile e la duplicità della forma: il decreto ex art. 586 c.p.c. o l’alternativa dell’atto negoziale – la scelta del Notaio rogante in caso di trasferimento mediante atto negoziale.

Studio n.148-2022/C – Retratto agrario con riguardo alla pubblicità immobiliare

Autore:

Mariassunta Imbrenda e Davide Spitaleri

30/05/2024

Le esigenze di libera circolazione dei beni e di tutela dei terzi richiedono che l’esercizio del riscatto ex lege, proprio in ragione del meccanismo sostitutivo ex tunc nella titolarità della proprietà immobiliare, non «resti occulto». Più precisamente, la trascrivibilità del riscatto ex lege deve ritenersi finalizzata a risolvere il conflitto tra riscattante e aventi causa dal riscattato i quali abbiano acquistato dopo lo scadere del termine annuale utile alla dichiarazione o all’esercizio dell’azione di riscatto. Il decorso del termine decadenziale in questione funge da limes oltre il quale la soluzione dei conflitti che originano dalla vicenda circolatoria poggia non più sulla (di per sé) preminente posizione del riscattante, che finisce per travolgere gli acquisti precedenti, bensì sul criterio ordinario della (priorità della) trascrizione dell’atto di esercizio del diritto medesimo. Precedentemente a tale momento, durante lo spatium deliberandi, a nulla rileva che coloro che abbiano avuto causa dal riscattato abbiano trascritto o iscritto il loro acquisto prima della trascrizione della domanda di riscatto ovvero della sentenza che l’accoglie. Si osserva infatti che nella ipotesi che il bene sia stato subalienato prima che fosse scaduto il termine per l’esercizio del riscatto legale, il subacquirente ben sa, o dovrebbe sapere, di essere assoggettato all’eventuale riscatto da parte del prelazionario legale: il suo eventuale affidamento sulla definitività dell’acquisto da parte del suo dante causa (ossia, il riscattato) è pertanto irragionevole e non può essere comunque ritenuto meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. Diverse sono le argomentazioni a sostegno della trascrivibilità del retratto ex lege: dalla interpretazione estensiva dell’art. 2653 n. 3, alla applicazione dell’art. 2653, n, 1, là dove il retratto venga esercitato a mezzo di domanda giudiziale, sino alla individuazione, all’art. 1402, comma 2, di una regola di portata generale. L’enunciato dell’art. 2645 (che parla espressamente di «ogni altro atto o provvedimento») sembra peraltro racchiudere una “presunzione di trascrivibilità”, nel senso della estensione dell’ambito di applicazione della trascrizione a fattispecie e diritti (purché opponibili ai terzi) diversi da quelli espressamente contemplati, in armonia con il principio ex art. 2672 c.c., secondo cui non si può dare trascrizione solo se la stessa è vietata espressamente. La prospettiva interpretativa proposta ben intercetta la tendenza evolutiva del sistema di pubblicità immobiliare e delle sue attuali finalità, di segnalazione ai terzi di un vincolo ad essi opponibile in base al diritto sostanziale.

Sul piano applicativo, il quid da trascrivere è la dichiarazione o la domanda giudiziale di retratto. Le strade percorribili sono: l’annotazione ex art. 1402, comma 2, a margine della nota di trascrizione avente ad oggetto l’originario atto di trasferimento contro il retrattato e a favore del terzo avente causa; oppure la trascrizione ex art. 2643, n. 13, dell’accordo transattivo con cui retraente e terzo avente causa dal retrattato convengono l’avvenuto retratto e conseguente acquisto ex tunc della proprietà in capo al retraente stesso, facendo esplicito riferimento al contratto precedentemente stipulato in violazione degli obblighi legali di prelazione.

Studio n.118-2023/I – Ancora un nuovo modello: la società di agenti sportivi

Autore:

Paolo Guida

30/05/2024

Il Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 37 ha regolato i rapporti di rappresentanza degli atleti, delineandone le caratteristiche, e ha istituito la società di agenti sportivi, quale nuovo modello di società, con una dettagliata disciplina che governa il tema in maniera puntuale, costituendone di conseguenza anche l’alveo operativo.

Studio n.2-2024/CTS Le associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica e il nuovo rasd

Autore:

Daniela Boggiali

14/05/2024

Studio n. 5/2023M Il regime fiscale dell’accordo di conciliazione e le novità della Riforma Cartabia

Autore:

Annarita Lomonaco

24/04/2024

Lo studio approfondisce il tema delle agevolazioni fiscali previste per l’accordo di conciliazione alla luce anche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia. L’esame delle disposizioni di cui all’art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. n. 28/2010 è affrontato inquadrando l’accordo di conciliazione quale esito positivo della mediazione nell’ambito del sistema dell’imposta di registro, prestando particolare attenzione alle ipotesi in cui l’accordo assume forma notarile secondo i principi generali che presidiano il nostro ordinamento giuridico. E a prescindere dalla tecnica redazionale adottata, nel definire l’ambito applicativo delle agevolazioni si ritiene che si debba avere riguardo alla composizione negoziale voluta dalle parti della mediazione, tenendosi conto che la volontà negoziale può necessitare per la sua attuazione di più atti consequenziali e direttamente funzionali alla mediazione stessa (pur se successivi alla chiusura del procedimento), perciò riconducibili all’art. 17 commi 1 e 2 D.lgs. n. 28/2010.

Studio n.100-2023/I SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI RIDUZIONE DEL CAPITALE E DELLE CAUSE DI SCIOGLIMENTO NEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

Autore:

Francesco Paolo Petrera

17/04/2024

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza prevede la sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite e dell’operatività della relativa causa di scioglimento in tre diverse disposizioni.

Indipendentemente dai differenti presupposti è comune alle singole previsioni la finalità, già a base dell’art.182 sexies della legge fallimentare, di consentire l’accesso a tali procedure anche a società con perdite rilevanti e senza procedere ad operazioni di ricapitalizzazione; tanto nel presupposto che il controllo giudiziario possa garantire i creditori più di quanto possa farlo il capitale sociale.

Le diverse disposizioni, in ogni caso, non sospendono gli obblighi di natura informativa previsti nel codice civile.

Diversi sono, tuttavia, i presupposti che determinano l’operatività del sistema predisposto dal legislatore e così, in mancanza di orientamenti giurisprudenziali consolidati, si deve valutare se la sospensione degli obblighi, nel caso degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo, operi, o meno, automaticamente, come il dato positivo parrebbe consentire di ritenere.

Connessa a tale problematica è quella, forse più rilevante per i suoi risvolti applicativi, di valutare se, come pure da taluni sostenuto, anche in tali ultime fattispecie, si possano operare, su basi volontarie, operazioni di ripianamento perdite dopo che sia stata presentata la domanda di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi.

Ogni considerazione, infatti, deve tenere in debito conto lo spostamento di competenze che deriva dall’art.120 bis del Codice.

La tematica, che pure induce a valutare i rapporti con le domande c.d. “prenotative” o “con riserva”, appare strettamente connessa con quella, estremamente delicata, dei diritti e delle tutele dei soci in caso di accesso a tali strumenti. 

Sommario: 1. Premessa. 2. Le precedenti disposizioni dal contenuto analogo. 3. Analisi delle diverse fattispecie e loro breve inquadramento sistematico. 4. L’art. 20: la composizione negoziale della crisi. 5. L’art. 64: gli accordi di ristrutturazione. 6. L’art.89: il concordato preventivo.

Studio n.41-2024/I LA NUOVA FIGURA DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO OBBLIGATORIO NELLA LEGGE CAPITALI: PRIMI PROBLEMI INTERPRETATIVI

Autore:

Nicola Atlante e Giuseppe Ferri jr

09/04/2024

Lo studio affronta alcuni primi problemi applicativi originati dall’introduzione dell’art. 135 undecies.1 T.u.f., ad opera dell’art. 11 della legge 5 marzo 2024, n. 21. Si risolve preliminarmente in senso positivo la questione della compatibilità con la disciplina dettata dalla Direttiva 2017/828/UE (art. 3 quater – Direttiva sugli Shareholders Rights).

Si sottolinea che la modificazione statutaria volta ad inserire la previsione che impone il ricorso al rappresentato designato dalla società rappresenta un adeguamento solo facoltativo dello statuto a disposizione normativa sopravvenuta e rientra pertanto nella competenza esclusiva dell’assemblea straordinaria. Si esaminano alcuni possibili concreti contenuti della clausola in esame. Si conclude nel senso che la sua introduzione non legittima il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti.

Studio n.40-2024/I LA NUOVA DISCIPLINA DEL VOTO PLURIMO E DEL VOTO MAGGIORATO NELLA LEGGE A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITÀ DEI CAPITALI

Autore:

Federico Magliulo

09/04/2024

La legge 5 marzo 2024 n. 21, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali, ha apportato modifiche alla disciplina del voto plurimo nelle società per azioni di cui all’art. 2351 c.c. nonché alla disciplina del voto maggiorato nelle società quotate di cui all’art. 127-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Si tratta del punto di approdo di un tormentato processo normativo diretto a sostenere la competitività dei capitali, che aveva già condotto il legislatore ad introdurre nel sistema positivo, con il D.L.  24 giugno 2014 n. 91, convertito nella L. 11 agosto 2014 n. 116, il voto plurimo, un tempo vietato nell’originario testo dell’art. 2351 c.c., nonché le azioni a voto maggiorato nelle società quotate.

E tuttavia la minore flessibilità del nostro ordinamento rispetto a quella di altri paesi ha ora indotto il legislatore italiano ad ampliare la portata del voto plurimo e del voto maggiorato fino ad un massimo di dieci voti per azione.

Tale intervento normativo costituisce l’occasione, non solo per analizzare le innovazioni introdotte nel sistema, ma anche per fare il punto sulla disciplina vigente del voto plurimo e del voto maggiorato.