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Lo studio affronta due temi oggetto della Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre 2022 («Disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta»).
Nel conformarsi all’orientamento giurisprudenziale che fissa il principio della tassazione “in uscita” del trasferimento di beni dal trustee ai beneficiari (con applicazione dell’eventuale imposta di donazione e delle imposte ipotecaria e catastale) con conseguente applicazione delle imposte in misura fissa “in entrata”, la Circolare individua talune ipotesi di tassazione immediata che lo studio esamina criticamente, rilevando come si tratti, in sostanza, di casi di scuola. La tesi sostenuta è che, in ogni caso, l’applicazione delle imposte presuppone il conseguimento definitivo della posizione soggettiva di beneficiario finale del trust.
In relazione ai trust interposti si critica la soluzione dell’Agenzia che estende gli effetti dell’interposizione fittizia dall’ambito delle imposte dirette a quello delle imposte indirette e, in particolare, dell’imposta di successione. In assenza di un accertamento giudiziale da cui risulti che il trust è una struttura negoziale non qualificabile come trust (o perché il trasferimento dei beni ha dato luogo a una mera intestazione fiduciaria oppure perché il trasferimento dei beni al trustee era simulato) non si può affermare che in caso di morte del disponente i beni in trust facciano parte del suo asse ereditario.
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