Studio n.115-2024/T Prime note sul d.lgs. n. 139/2024 – Modifiche alla tassazione degli atti di trasferimento di azienda a titolo oneroso
Autore:
Annarita Lomonaco e Valeria Mastroiacovo
20/12/2024
Autore:
20/12/2024
Autore:
20/12/2024
Autore:
17/12/2024
Gli enti filantropici costituiscono una particolare tipologia di enti del terzo settore. Più precisamente, “ente filantropico” è una qualifica particolare del terzo settore che gli enti in possesso dei necessari requisiti possono ottenere iscrivendosi nell’apposita sezione del RUNTS. Essendo necessariamente personificati, gli enti filantropici sono gli unici enti del terzo settore che possono iscriversi al RUNTS esclusivamente tramite un notaio ai sensi dell’art. 22 del Codice. Nello studio si esaminano i requisiti di qualificazione dell’ente filantropico, soffermandosi su quegli elementi di specialità che differenziano gli enti filantropici dagli altri enti del terzo settore, nonché sulle ricadute in termini di statuto. Si presenta e discute, quindi, la disciplina particolare applicabile agli enti qualificatisi come filantropici.
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16/12/2024
Lo studio affronta il tema della pubblicità sanante non solo evidenziando e rivalutando il ruolo affidato dal Legislatore all’art. 2652 n.6 c.c. quale argine degli effetti della pronunzia di invalidità del titolo di provenienza del dante causa sui successivi atti dispositivi del medesimo bene, in chiave stabilizzatrice della circolazione immobiliare, ma anche inquadrando e meglio definendo il suo rapporto con la funzione del notaio, custode della legalità e della certezza dei traffici commerciali, e con il dovere di informazione del cliente.
Il meccanismo della pubblicità sanante va concepito come il rimedio estremo cui si può ricorrere solo quando non si intravedono «vie d’uscita» differenti, soluzioni pratiche alternative, razionali e concretamente realizzabili che possano garantire il ripristino della piena certezza ed affidabilità dei traffici giuridici. È un rimedio il cui utilizzo richiede un grado di cautela, attenzione e ponderazione nella valutazione dell’assetto complessivo degli interessi emergenti nel caso concreto non codificabile ex ante. Dall’altro lato, si tratta, tuttavia, di uno strumento espressamente previsto dal legislatore che, pertanto, ciascun interprete può far rientrare nel proprio bagaglio professionale ed operativo, da non relegare all’assoluta irrilevanza e totale mancanza di una seppur minima utilità.
Il meccanismo della pubblicità sanante non sana alcunché. Il che val quanto dire che l’atto viziato da invalidità diviene definitivamente invalido a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che accoglie la domanda di nullità o di annullamento, con la conseguenza che il titolo di acquisto successivo del terzo avente causa è a non domino, perché, fondandosi su un atto invalido, nasce e resta inefficace. Ma la pubblicità sanante blocca l’estensione degli effetti della sentenza, di modo che il terzo mantiene la titolarità del diritto, benché il suo titolo sia divenuto, appunto, inefficace a causa dell’invalidità del titolo anteriore.
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06/12/2024
Lo studio esamina l’istituto della curatela dell’eredità giacente (artt. 528 ss. c.c.), e i poteri di amministrazione del curatore alla luce della norma dell’art. 21 del d.lgs. n. 149/2022 di riforma della volontaria giurisdizione con particolare riferimento alle attività di straordinaria amministrazione del curatore dell’eredità giacente ed in particolare a quella di alienazione dei beni ereditari. Si esaminano quindi le vendite eseguite dal curatore dell’eredità giacente, in cui all’identità del soggetto (il curatore) non corrisponde una univocità dei caratteri della procedura.
Alla luce della disamina effettuata si conclude nel senso che il curatore potrebbe procedere a trattativa privata, ed in questo caso l’autorizzazione alla stipula può essere concessa dal notaio ai sensi dello stesso art. 21, mentre qualora il curatore decida di procedere con una procedura “a evidenza pubblica” deve ottenere la autorizzazione del giudice delle successioni e in questo caso può proporre al giudice tre diverse tipologie di vendita: all’incanto, senza incanto o con una procedura competitiva deformalizzata.
Si procede poi ad esaminare la natura (coattiva o meno) di tale vendite, anche sotto il profilo del contenuto e della forma dell’atto di trasferimento ipotizzando, nonostante quanto affermato ormai in epoca risalente dalla Corte di Cassazione, che l’atto conclusivo del procedimento di vendita possa essere un atto notarile.
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26/11/2024
Il presente studio nasce dalla considerazione della evidente residualità della comunione convenzionale nel nostro sistema giuridico (quasi 50 anni di oblio). Considerazione, questa, maturata sia in relazione al dibattito dottrinario ormai sopito in ordine a tale figura, sia dal modesto interesse riscontrato nella prassi notarile circa possibili soluzioni applicative ad essa riconducibili.
Di fatto questo istituto, al quale il legislatore della riforma del 1975 ha dedicato unicamente due articoli del codice civile (artt. 210 e 211), è stato compresso nella sua attuazione dalla tradizionale scelta operata dai coniugi tra i due regimi prevalenti, ovvero quello della comunione legale e quello della separazione dei beni.
Alcune recenti decisioni giurisprudenziali della Corte di Cassazione, però, hanno nuovamente posto all’ attenzione il tema della modificabilità del regime della comunione legale dei beni attraverso una convenzione in deroga.
L’esame di queste decisioni ha dato origine, nell’ambito del presente studio, ad una più ampia riflessione circa la necessità di un ripensamento relativamente ad alcune interpretazioni dottrinarie (quasi tutte avanzate a ridosso dell’emanazione della legge 151 del 1975), di segno decisamente restrittivo in ordine alla possibilità di favorire una concreta e fisiologica applicazione della comunione convenzionale.
Lo studio, dopo alcune necessarie premesse di carattere sistematico, affronta quindi la problematica dell’ammissibilità della modifica del regime della comunione legale, sia in senso ampliativo, sia in senso riduttivo, attraverso la stipula di una convenzione di comunione convenzionale, proponendo una interpretazione di carattere estensivo, tendente a favorire il recupero della figura in esame.
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25/11/2024
Il presente studio si propone, dopo aver fatto una premessa in ordine alla collocazione della distribuzione nell’ambito delle fasi tipiche del processo esecutivo, e sui casi in cui essa potrebbe non sussistere o essere disciplinata diversamente in virtù di vicende processuali (quali la pendenza di una procedura concorsuale, la formulazione di un’istanza di assegnazione o la presenza di un creditore fondiario), di affrontare l’iter di approvazione del progetto nelle sue varie articolazioni, prendendo altresì in esame le specificità che si verificano in caso di conversione del pignoramento, di divisione endo-esecutiva e di prosecuzione del processo da parte del creditore fondiario pur in presenza di una procedura concorsuale.
Infine viene affrontata la tematica della stabilità dell’atto di approvazione.
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18/11/2024
Sommario: 1. Il nuovo testo dell’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. 2. Società di capitali – holding e società di mero godimento. 3. Controllo di diritto – integrazione del controllo già esistente. 4. Società di persone. 5. Società non residenti. 6. Conclusioni.
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18/11/2024
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18/11/2024
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18/11/2024
Sommario: 1. La nuova stagione della fiscalità dei trust. 2. La rilevanza impositiva dei trust. 3. L’attribuzione beneficiaria come momento di perfezionamento della fattispecie impositiva. 4. Il “nuovo” obbligo di denuncia per il beneficiario di trust. 5. La territorialità dei trust. 6. Il nuovo regime opzionale di tassazione “in entrata”.
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15/10/2024
Si esamina la trasformazione degli enti sportivi dilettantistici in società sportive professionistiche, necessaria per la partecipazione ai campionati professionistici. Si analizza la trasformazione di associazioni dilettantistiche con e senza personalità giuridica e la trasformazione di società dilettantistiche, ricostruendo, per ciascuna ipotesi, adempimenti preliminari, quorum deliberativi, suddivisione del capitale, efficacia delle delibere ed eventuali obblighi di devoluzione del patrimonio.
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