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Il nuovo CCII ha introdotto, sia pure in tempi diversi, talune norme dirette a regolamentare le operazioni di fusione e di scissione poste in essere nell’ambito di strumenti della regolamentazione della crisi e dell’insolvenza, così colmando una lacuna esistente nel previgente ornamento, che aveva dato luogo a contrasti in dottrina ed in giurisprudenza.
L’intervento del legislatore del CCII, tuttavia, non si è realizzato in modo organico, in quanto, in un primo tempo, con l’art. 116 del CCII sono state dettate norme particolari per le operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice previste dal piano concordatario durante la procedura oppure dopo la sua omologazione.
Solo successivamente l’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 ha introdotto nel CCII, agli artt. 120-bis e ss., ulteriori disposizioni in merito alla competenza all’adozione di operazioni di fusione e di scissione nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società, senza tuttavia operare alcun coordinamento né con il menzionato art. 116 né con le disposizioni del codice civile.
Ciò rende necessario riprendere gli orientamenti espressi dal Notariato sull’originario testo dell’art. 116 CCII e rileggerli alla luce delle novità apportate dagli artt. 120-bis e ss. CCII.
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