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L’introduzione nel sistema delle plusvalenze immobiliari della fattispecie impositiva di cui all’art. 67 lett. b-bis) del Tuir sta creando numerose problematiche di interpretazione non risultando chiaramente indicata quale sia la tipologia di interventi che possono costituirne i presupposti impositivi.
Con il presente lavoro si cercherà pertanto di risolvere la questione muovendo dalla considerazione iniziale che il legislatore abbia voluto colpire il mercato delle abitazioni diverse da quella principale che vengano cedute a titolo oneroso dopo essere state “ristrutturate” avvalendosi dei benefici fiscali del Superbonus.
Con l’invito all’utilizzo delle risultanze del presente contributo con estrema prudenza, viste le varie e differenti situazioni che possono emergere in chiave fiscale, si arriverà a sostenere che gli interventi, risultanti dall’elenco di cui all’art. 119 DL n.34/2020, che possono rilevare in termini di imponibilità della plusvalenza, potrebbero essere soltanto quelli che siano stati eseguiti direttamente sul bene oggetto di vendita (e non anche sulle parti comuni del fabbricato di cui la stessa unità immobiliare faccia parte) e che abbiano fruito dell’incentivo massimo del 110%. Si proverà inoltre ad individuare le argomentazioni che consentano di limitare il campo di applicazione della novella solo agli interventi edilizi di cui all’art. 3 lett. b), c) e d) del dPR n.380 del 2001.
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