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Sommario: 1. Premessa di lavoro. 2. La pubblicità nella vendita forzata immobiliare fino all’ultimo intervento normativo del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132. L’evoluzione delle norme e degli orientamenti giurisprudenziali. 3. Sintesi degli attuali orientamenti giurisprudenziali in materia. 3.1 Il mancato rispetto del termine minimo e/o l’omissione delle pubblicità obbligatorie disposte dalla legge o dal G.E. nell’ordinanza di autorizzazione alla vendita. 3.2 L’ordinanza del giudice dell’esecuzione che prescrive le forme della pubblicità, alla pari di ogni altro provvedimento, può essere caducata a seguito di impugnazione o essere revocata o modificata dallo stesso G.E. prima della sua esecuzione. Fino a quel momento, l’ordinanza di vendita è lex specialis della vendita forzata e qualsiasi sua violazione determina la nullità degli atti esecutivi fino a viziare l’eventuale aggiudicazione e il conseguente decreto di trasferimento. 3.3 Se vi sia spazio per l’applicazione dell’art. 156, II comma (sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo), in caso di violazione delle forme di pubblicità prescritte. 3.4 La nullità conseguente all’irregolarità della pubblicità è nullità della vendita per la quale non opera il meccanismo previsto dall’art. 2929 c.c. a tutela del terzo acquirente. 3.5 Mezzi di impugnazione per far valere la nullità della vendita per difetto di corretta pubblicità 3.6 Riserva di competenza del G.E. in punto di determinazione delle modalità della pubblicità della vendita. 3.7 Incarico ad effettuare le pubblicità come determinate dal G.E. a soggetto diverso dal delegato alle operazioni di vendita. 3.8 Reiterata mancata pubblicazione dell’avviso di vendita a causa di negligenza o disinteresse del creditore procedente e/o di tutti gli eventuali intervenuti muniti di titolo esecutivo. Estinzione atipica del procedimento o quiescenza? 3.9 Conclusioni sul ruolo del professionista delegato in punto di pubblicità dell’avviso di vendita fino ad oggi. 4. La nuova disciplina dettata dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132. 4.1 Il soggetto incaricato della pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche. 4.2 Il nuovo articolo 631 bis e la violazione del termine stabilito dal giudice per la pubblicazione sul Portale. 4.3 La nozione di causa imputabile. 4.4 Una lettura orientata dell’estinzione del procedimento esecutivo per omessa pubblicazione sul Portale nel termine “stabilito” e per causa imputabile ai creditori che dovrebbero dare impulso. 4.5 La nullità della vendita per omessa o irregolare pubblicità (anche sul Portale) dopo le ultime novità legislative. 4.6 Comportamento del delegato nel caso della mancata pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche. 5. Conclusioni finali.
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