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Il punto di partenza è quanto sopra esposto in tema di possibile modifica "indotta" al tipo società semplice. Il concetto di società di godimento è quello esposto nello studio n. 4129, ma delimitiamo il campo dell’indagine. Talora appare in dottrina l’affermazione per cui sarebbe attività di mero godimento "non commerciale" (non imprenditoriale) la locazione – organizzata e razionalizzata o non – di beni a terzi; sarebbe, però, " commerciale" l’acquisto di immobili per locare a terzi (1). La distinzione può suscitare perplessità perché, salvo il caso marginale della comunione derivante da successione "mortis causa", la locazione a terzi suppone praticamente sempre un acquisto per atto "inter vivos" e una comunione volontaria.
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