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Ai sensi dell’art. 474 n. 2 c.p.c. riformato (nel testo vigente a seguito della legge 28 dicembre 2005 n. 263) la scrittura privata autenticata ha valore di titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essa contenute.
La norma s’applica alle sole scritture private autenticate da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge italiana ad autenticare atti di autonomia negoziale (segretario comunale e provinciale, console); quanto all’ambito oggettivo di estensione dell’efficacia esecutiva, devono trovare applicazione anche alla scrittura privata autenticata la dottrina e la giurisprudenza formatesi …
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