Aggiornamento al 1° ottobre 2022
RESIDENZA IN UN ALTRO STATO MEMBRO – ACQUISTO E VENDITA DI BENI IMMOBILIARI, INCLUSI EVENTUALI OBBLIGHI E CONDIZIONI LEGATI ALL’IMPOSIZIONE, ALLA PROPRIETÀ O ALL’UTILIZZO DI TALI BENI, COMPRESO L’UTILIZZO COME SECONDA RESIDENZA.
In Italia, se sei un cittadino dell’Unione europea, non ti sono richieste particolari condizioni ai fini dell’acquisto e della vendita di beni immobili.
● Procedura per l’acquisto di una proprietà
L’offerta consiste nella proposta d’acquisto, cioè nella dichiarazione con cui, come acquirente, manifesti l’intento di voler acquistare un certo bene a un certo prezzo. Dovrai formularla per iscritto e, una volta firmata, assumere gli impegni che ne derivano.
Per approfondimenti ti invitiamo a consultare la sezione dedicata alla proposta di acquisto
● Procedura per la vendita di una proprietà
Come venditore, dopo aver ricevuto la proposta di acquisto, sei libero di valutare anche altre offerte. L’offerta sarà vincolante per te nel momento in cui la accetterai per iscritto, con sottoscrizione della stessa. Una volta accettata, la proposta di acquisto si converte automaticamente in un contratto preliminare. Il contratto preliminare (anche detto compromesso) è un vero e proprio contratto che obbliga entrambe le parti alla stipula del contratto definitivo.
Per approfondimenti ti invitiamo a consultare le sezioni dedicate a:
● proposta di acquisto
● contratto preliminare
Per l’acquisto o la vendita di un immobile dovrai coinvolgere un notaio. La scelta del notaio è assolutamente libera e spetta all’acquirente.
Per approfondimenti si rinvia a consultare la sezione dedicata alle:
Potrai anche coinvolgere un’agenzia immobiliare, regolarmente iscritta presso il Registro delle Imprese o il Registro economico amministrativo presso la Camera di Commercio.
Le imposte previste nelle compravendite immobiliari sono:
● l’imposta di registro
● le imposte ipotecaria e catastale.
La compravendita di immobili abitativi da imprese di costruzione o di ristrutturazione, ad eccezioni di particolari casi, è invece soggetta ad IVA.
Per approfondimenti si rinvia a consultare la sezione dedicata agli
Come venditore non sei soggetto ad alcuna imposta derivante dalla vendita in sé.
L’imposta sulle plusvalenze immobiliari, se dovuta in base alla tua residenza fiscale, è un’imposta sul reddito e si determina, alle condizioni previste dalle relative norme, quando un immobile acquistato ad un dato prezzo viene ceduto ad un prezzo superiore. E’ possibile versare un’imposta sostitutiva delle plusvalenze immobiliari, che si può corrispondere, su richiesta del venditore, direttamente nelle mani del notaio, al momento della stipula dell’atto; per i fabbricati abitativi l’imposta sostitutiva della plusvalenza è del 26 per cento.
Se sei proprietario di un immobile devi versare i seguenti tributi:
● imposta municipale unica (IMU),
● tassa sui rifiuti (TARI).
Se hai acquistato l’immobile con le agevolazioni fiscali per la prima casa di proprietà, l’unica imposta da pagare è la TARI.
Riferimenti normativi
Art. 1470 ss. del Codice civile
Legge n. 89/1913
D.P.R. n. 131/1986
D.Lgs. n. 347/1990
D.P.R. n. 633/1972
Artt. 67 e 68 del D.P.R. n. 917/1986