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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

CONSIGLIO NAZIONALE
DEL NOTARIATO

IMPRESA

Dalla costituzione allo scioglimento di una società: tipologie, opportunità, rischi, iter, responsabilità, normative nazionali e transnazionali. Il notaio può aiutarci fin da subito ad orientarci e intraprendere il percorso più adatto, efficiente e sicuro per le nostre specifiche esigenze, garantendo trasparenza e legalità.

Per saperne di più, contatta il notaio più vicino a te.

Società di capitali

Le società di capitali sono:

  • la S.p.a. (società per azioni);
  • la S.a.p.a. (società in accomandita per azioni);
  • la S.r.l. (società a responsabilità limitata);
  • la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata).

 
Si tratta di organizzazioni di persone e mezzi per l’esercizio in comune di un’attività produttiva, dotate di piena autonomia patrimoniale: quindi, soltanto la società con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali. Il socio, pertanto, ha una responsabilità limitata al capitale conferito, non assumendo alcuna responsabilità personale, neanche sussidiaria, per le obbligazioni sociali (tranne i casi previsti dalla legge).

Il sistema delle società di capitali è stato profondamente riformato con l’obiettivo di accrescerne la competitività sui mercati interni ed internazionali. Per questo il centro della vita della società è stato spostato sull’autonomia privata, in particolare nella redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, che ne regolano oltre che la nascita, anche lo svolgimento della sua futura attività.

Il socio non ha potere diretto di amministrazione e controllo della società, ma può esprimere il suo voto in assemblea e concorrere alla nomina degli amministratori e dei sindaci. Ciò non gli impedisce di essere nominato amministratore, assumendone la relativa responsabilità.

La società di capitali funziona attraverso la presenza di tre organi: l’assemblea, con una competenza limitata alle decisioni di maggior rilievo per l’ente, gli amministratori, a cui è demandata la gestione della società e l’attuazione dell’oggetto sociale, ed i sindaci, organo di controllo e di vigilanza sull’attività degli amministratori.

IL RUOLO DEL NOTAIO
Esistono varie tipologie di società di capitali per svolgere attività d’impresa: la scelta dipende non solo dalla natura e qualità dei soggetti che vogliono costituire la società, ma anche dalle circostanze che ne possono determinare la nascita. Per questo è consigliabile rivolgersi per tempo al notaio, che potrà illustrare opportunità e conseguenze, anche in termini di rischi e responsabilità, che ciascun modello societario comporta.

L’assistenza del notaio, chiamato a costituire la società, assume un ruolo fondamentale. La predisposizione di un buon atto costitutivo e statuto farà sì che la società sia retta da norme organizzative valide e durevoli, capaci di reggere a qualsiasi evenienza e circostanza facilitando anche lo svolgimento dell’attività economica della società senza incorrere in liti e contestazioni.

Nel 2000 è stato abolito il controllo del tribunale (tecnicamente definita omologa) per la costituzione delle nuove società e di conseguenza il notaio, al quale è ora affidato il controllo di legalità preventivo, ne ha assunto la responsabilità. Dal 2000, dunque, una società di capitali, che fino ad allora necessitava di circa 150 giorni dalla sua costituzione alla sua effettiva operatività, oggi può essere operativa il giorno stesso dell’atto notarile o al massimo in pochi giorni. In Italia non esiste praticamente contenzioso in materia societaria. A ribadire la funzione di giustizia preventiva affidata al notaio in questa materia è anche una recente norma di legge che prevede l’iscrizione immediata per gli atti societari predisposti dal notaio nel registro delle imprese, lasciando a quest’ultimo una verifica di “seconda istanza”.

 

 

 

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