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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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Atto pubblico ed esecuzione forzata in forma specifica di obblighi di fare o di non fare – L’ultimo lavoro del CNN

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30/11/2021

Nazionale

Atto pubblico ed esecuzione forzata in forma specifica di obblighi di fare o di non fare – Studio n. 46-2021/PC

Il contributo esamina l’efficacia esecutiva dell’atto pubblico, con specifico riferimento all’esecuzione specifica di obblighi di fare o di non fare.

L’analisi è condotta sia de iure condito, alla luce del quadro normativo e interpretativo e della relativa, straordinaria, evoluzione registratasi nel corso del tempo, sia de iure condendo, ponendo in luce quanto sia contraddittorio e anacronistico l’attuale impianto codicistico, ancora incentrato sul preventivo accertamento giurisdizionale quale imprescindibile presupposto per l’accesso alla tutela esecutiva in forma specifica degli obblighi di fare e di non fare, nonostante lo stesso sia ormai stato superato da una evoluzione legislativa la quale evidenzia, in modo manifesto, la tendenza del legislatore a consentire l’accesso a questa peculiare ipotesi di esecuzione anche in assenza di un preventivo accertamento giurisdizionale.

Gli Autori ritengono che, superato quest’ostacolo, non sussistano ragioni ostative alla possibilità che il notaio, facendo leva sul consenso delle parti, effettui un’operazione analoga a quella del giudice, sotto il profilo della specificazione del contenuto degli obblighi di fare contenuti in un atto pubblico, suscettibili di trovare attuazione forzosa nelle forme dell’esecuzione specifica. A fortiori, questa possibilità sarebbe coerente con un sistema contraddistinto dalla sussistenza di un controllo sull’atto pubblico, in sede di spedizione del titolo in forma esecutiva, che, lungi dall’esser circoscritto nei confini del mero controllo formale, risulta caratterizzato da una portata ben più pregnante, estesa (anche) alla conformazione dell’obbligazione contenuta nell’atto.

Gli Autori ritengono tuttavia che, de iure condito, sebbene non manchino voci nel panorama interpretativo tendenti a riconoscere all’atto pubblico valore di titolo esecutivo per l’esecuzione in discorso, e per quanto, un’interpretazione di ordine sistematico, unitamente alle esigenze di economia processuale, militino in questa direzione, la lettera dell’art. 474 c.p.c. sia difficilmente superabile, così come il principio della tassatività del catalogo dei titoli esecutivi.

Conseguentemente ritengono, de iure condendo, necessario un intervento del legislatore volto ad attribuire all’atto pubblico la valenza di titolo esecutivo (anche) per l’esecuzione forzata in forma specifica di obblighi di fare o di non fare, in guisa da superare le attuali antinomie sistematiche e perseguire le esigenze di deflazione del processo civile. Un intervento legislativo la cui opportunità non verrebbe meno neanche ove, in conformità con recenti proposte legislative, dovesse essere abrogato l’istituto della spedizione del titolo in forma esecutiva.

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