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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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Chi perde la potestà genitoriale non può essere erede

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22/07/2005

Nazionale

“Chi perde la potestà genitoriale non può succedere” è questa la novità introdotta dalla legge 137 del 2005, con la quale si aggiunge, oltre ai casi già tassativamente previsti dall’articolo 463 del c.c., una nuova ipotesi di indegnità  a succedere.
 
La nuova formulazione dell’articolo
Il provvedimento, in vigore dal 3 agosto 2005, riformula l’articolo suddetto in tal modo:
 
Art. 463
Casi d’indegnità
E’ escluso dalla successione come indegno :
1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio;
3) chi ha denunciato una di tali persone per reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell’articolo 330, non e’ stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima.
4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l’ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
 
Che cos’è l’indegnità a succedere ed in quali ipotesi si prefigura?
L’indegnità costituisce lo strumento predisposto dal codice civile per  escludere un soggetto dall’eredità o dal legato a causa della sua condotta riprovevole nei confronti del defunto, e trae fondamento dal concetto della ripugnanza sociale e collettiva a consentire a chi abbia gravemente offeso la persona del defunto o la sua libertà testamentaria di succedergli e, quindi, di trarre profitto dalla sua eredità.
Le ipotesi di indegnità si sostanziano in:
1) atti compiuti contro la personalità fisica (omicidio doloso, tentativo di omicidio) o contro la personalità morale (calunnia, falsa testimonianza);
2) atti diretti, compiuti con violenza o con dolo, contro la libertà di testare.
La indegnità, quale causa di esclusione dalla successione, deve essere dichiarata dal giudice.
Novità
Con la novella dell’articolo 463 c.c. (il numero 3-bis), viene escluso dalla successione il genitore che si sia reso responsabile nei confronti del figlio di comportamenti tanto gravi da comportare la decadenza dalla potestà (che si verifica, ai sensi dell’articolo 330 c.c. quando il genitore violi o trascuri i doveri ad essa inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio) e gli preclude la possibilità di beneficiare successivamente dei vantaggi economici propri della successione, salvo il caso in cui lo stesso genitore non sia stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione.
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