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Ministero della Giustizia
Concorso a duecento posti di notaio.
(G.U. 7 settembre 2004 – 4a serie speciale – n. 71)
Il Direttore Generale
della Giustizia Civile
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 e successive modifiche;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Vista la legge 21 gennaio 1943, n. 102;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;
Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
Visto l’art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1977, n. 714;
Visto l’art. 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177;
Visto l’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in relazione all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521;
Visto l’art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990;
Visto l’art. 7, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 405;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995;
Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263;
Visto l’art. 6 della legge 31 ottobre 2003, n. 306;
Decreta:
Art. 1.
1. È indetto un concorso, per esame, a duecento posti di notaio.
Disposizioni Generali
Art. 2.
1. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 5 numeri 1), 2), 3), 4), 5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non aver compiuto gli anni quaranta alla data del presente decreto, ovvero gli anni cinquanta, per i soli aspiranti i quali risultino iscritti nel registro dei praticanti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1995, n. 328.
Art. 3.
1. La domanda di ammissione al concorso (vedi fac-simile in calce), redatta su carta da bollo (art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358) e diretta al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III, deve essere presentata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede l’aspirante, entro le ore di ufficio e nel termine perentorio di giorni quarantacinque dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita al suddetto Procuratore della Repubblica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra stabilito. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1) le precise generalità (prima il cognome poi il nome) con l’esatta indicazione della residenza e del luogo di domicilio, valido a tutti gli effetti per le comunicazioni; le donne coniugate devono indicare il cognome di nascita, il proprio nome prima del cognome del coniuge;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
4) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) l’inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri confronti;
7) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, con l’esatta menzione della data e dell’università in cui venne conseguito oppure il possesso di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;
8) il compimento entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile prescritta, con l’indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata, nonché del titolo giustificativo della eventuale pratica notarile ridotta ovvero il conseguimento della idoneità in un concorso per esame per la nomina a notaio, precisandone gli estremi;
9) l’esclusione di difetti che importino inidoneità all’esercizio delle funzioni notarili.
4. Alla domanda i concorrenti debbono allegare:
a) quietanza comprovante l’effettuato versamento della tassa erariale di Euro 49,58 stabilita dall’art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, per ammissione ad esame di abilitazione professionale, quale adeguamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, di cui all’art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. Tale versamento sarà effettuato presso un concessionario del servizio di riscossione dei tributi, un istituto di credito ovvero presso le Poste Italiane S.p.a., secondo quanto previsto dall’art. 4 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, con le modalità di versamento previste dal decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 (nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 293 del 17 dicembre 1997) e dalla circolare del Ministero delle finanze – Dipartimento delle entrate – Direzione centrale per la riscossione, n. 327/E del 24 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998), indicando il codice tributo «729T». Allo scopo si precisa che per «Codice Ufficio» si intende quello dell’Ufficio delle entrate relativo al domicilio fiscale del candidato. Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;
b) quietanza comprovante l’effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di Euro 1,55, stabilita dall’art. 1, ultimo comma, ultima parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di cui Euro 0,52 per tassa di concorso ed Euro 1,03 per contributo alle spese di concorso;
c) due fotografie uguali a colori, formato tessera, di misura non superiore a centimetri quattro per quattro, riproducenti l’effigie recente del candidato, salvo che si tratti di candidati ammessi di diritto alle prove scritte, ai sensi dell’art. 5, comma 6.
5. I candidati residenti all’estero hanno facoltà di presentare o far pervenire la domanda, con le quietanze e le fotografie, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
6. La sottoscrizione in calce alla domanda può essere apposta dal candidato in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Nell’ipotesi di spedizione per posta o di sottoscrizione apposta non in presenza del dipendente addetto alla ricezione, la sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell’aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell’ufficio nel quale prestano servizio.
8. Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III, con lettera raccomandata.
9. La comunicazione produce effetto dal momento in cui essa perviene al suddetto ufficio.
10. Il candidato che presenti personalmente la domanda deve consegnare le fotografie di cui al comma 4, lettera c), all’addetto alla ricezione il quale, sul retro, vi appone il nome e cognome del candidato, la propria sigla e il timbro tondo dell’ufficio.
11. Il candidato che non presenti personalmente la domanda, deve allegare ad essa le due fotografie, di cui una incollata su di un supporto cartaceo, con l’attestazione del notaio della corrispondenza con l’effigie del candidato e l’altra recante, esclusivamente sul retro, il sigillo e la sigla del notaio, nonché, a carattere stampatello, il nome e cognome del candidato.
12. I candidati che si trovino all’estero possono assolvere gli adempimenti di cui sopra a mezzo delle Autorità consolari, ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 200.
13. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo risultante dalla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Art. 4.
1. L’ammissione al concorso, per ciascun candidato, è deliberata dal direttore generale della giustizia civile – Dipartimento per gli affari di giustizia, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti e delle altre condizioni, in difetto dei quali può disporsi, in ogni momento, con decreto motivato, l’esclusione dal concorso.
Prova di preselezione
Art. 5.
1. Le prove scritte di cui al successivo art. 10 sono precedute da una prova di preselezione della durata di quarantacinque minuti, salvo quanto indicato al successivo art. 6, eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ad ogni candidato di un questionario di quarantacinque domande; i candidati scelgono la risposta che riterranno giusta tra le quattro soluzioni proposte per ogni domanda. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande viene attribuito il punteggio formale di 45.585. Ad ogni domanda omessa od errata è attribuito il seguente punteggio: 991, per la domanda difficile; 997, per la domanda di media difficoltà; 1013, per la domanda facile. Il punteggio proprio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio 45.585 il numero di 991, per ogni domanda difficile, omessa od errata; quello di 997, per ogni domanda di media difficoltà, omessa od errata; infine, quello di 1013, per ogni domanda facile, omessa od errata. Sulla base del punteggio conseguito si forma la graduatoria di merito, così come previsto dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, modificato dal decreto ministeriale 10 novembre 1999, n. 456. Ogni sessione della preselezione è preceduta da una dimostrazione relativa al suo funzionamento.
2. Le domande vertono sulle materie oggetto del concorso.
3. Esse sono distribuite per materia ed hanno, per ciascun candidato, complessivamente lo stesso grado di difficoltà. I singoli questionari sono formati mediante l’impiego della stessa procedura informatica, invariata per tutte le sessioni in cui si articola la prova.
4. L’archivio di tutte le domande, dal quale saranno tratte quelle poste ai candidati, verrà pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – del 26 novembre 2004, in conformità a quanto previsto nel Regolamento, di cui al comma 1.
5. In detto supplemento si darà comunicazione della nuova data di pubblicazione, in caso di eventuale rinvio.
6. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno conseguito l’idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.
Art. 6.
1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia, che ne facciano documentata richiesta nella domanda, ovvero successivamente, nel caso di patologie insorte dopo la presentazione o la spedizione della stessa, sono assistiti, nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte, da personale dell’amministrazione che non sia in grado di dare loro suggerimenti.
2. Per i predetti candidati portatori di handicap la commissione può aumentare il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova, in misura comunque non superiore ai trenta minuti.
Art. 7.
1. Al termine di ogni sessione, a ciascun candidato sarà consegnato un attestato firmato dal presidente o da un componente o da un segretario della Commissione d’esame – contenente il numero progressivo di ciascun quesito propostogli (da 1 a 45), il numero identificativo del quesito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nonché il testo integrale della risposta selezionata o l’indicazione della mancata risposta, secondo quanto risultante dalla stampa fornita dal sistema informatico di preselezione.
Art. 8.
1. I candidati non esonerati od ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla preselezione sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, conformemente al calendario di cui al comma quarto, per sostenere la relativa prova, nel luogo, giorno ed ora di inizio della stessa secondo quanto indicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – del 25 gennaio 2005.
2. In detta Gazzetta si darà comunicazione della nuova data di pubblicazione, in caso di eventuale rinvio.
3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notificazione a tutti gli effetti.
4. Il calendario sarà formato dopo la ricezione delle domande, secondo l’ordine alfabetico, previo sorteggio della lettera iniziale del cognome dei candidati.
5. Il sorteggio per l’ordine di partecipazione alla prova avrà luogo nella sede del Ministero della giustizia, in Roma, via Arenula n. 70, a cura dell’ufficio III della direzione generale della giustizia civile – Dipartimento per gli affari di giustizia, previo avviso, a mezzo telegramma, della data e dell’ora, ad almeno cinque candidati, i quali avranno facoltà di presenziare.
6. I candidati che si presentano per sostenere la prova di preselezione sono identificati al momento dell’ingresso nei locali in cui si svolge ogni sessione.
7. All’uopo, devono esibire uno dei documenti di cui al successivo art. 12 e ritirare dal personale la tessera di identificazione.
8. Qualora, per cause di forza maggiore, non possano aver luogo una o più sessioni nella giornata programmata, il Presidente della Commissione di esame fissa la data di rinvio dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. Per cause di forza maggiore – adeguatamente documentate – la commissione può differire di un termine comunque non superiore a dieci giorni la data originariamente fissata per lo svolgimento della prova di preselezione del candidato richiedente.
9. La tessera di cui al comma 7, da utilizzare in occasione della prova di preselezione, deve essere conservata, nell’ipotesi di superamento della prova in questione, per l’identificazione, ai fini delle successive prove di concorso, secondo quanto previsto negli articoli 11 e 12.
10. I candidati non possono avvalersi, durante la prova, di qualsiasi strumento, appunto o pubblicazione, anche ufficiale, né di qualsiasi supporto cartaceo. Nel caso di violazione di qualsiasi norma stabilita per lo svolgimento della prova di preselezione, la Commissione di esame delibera l’immediata esclusione del candidato dal concorso.
Art. 9.
1. La graduatoria di tutti i candidati che hanno partecipato alla prova di preselezione è formata dal sistema automatizzato, sulla base della elaborazione del programma informatico; la Commissione determina coloro che sono ammessi alle prove scritte, ai sensi dell’art. 5-ter legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificata dalla legge 26 luglio 1995, n. 328.
2. Detta graduatoria viene trasmessa al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III, dal Presidente della Commissione, unitamente ai verbali, alla relazione finale ed ai supporti informatici non modificabili relativi a ciascuna sessione di cui si compone la preselezione, ed è resa pubblica mediante foglio da affiggersi nei locali del Ministero.
3. Dell’avvenuta affissione sarà data comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – del 29 marzo 2005. In tale Gazzetta si darà, inoltre, comunicazione delle modalità di convocazione dei concorrenti, del luogo e delle date di svolgimento delle prove scritte, di cui ai successivi articoli 11 e 12.
4. Nella citata Gazzetta Ufficiale si darà comunicazione di eventuali rinvii di quanto previsto al comma precedente.
5. Tale pubblicazione, con riferimento a quanto specificato nei precedenti commi, ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Qualora, successivamente alla pubblicazione del calendario per lo svolgimento delle prove scritte, le medesime non si siano svolte per qualsiasi motivo nei giorni indicati a norma del comma 3, del luogo e delle nuove date del loro svolgimento verrà data comunicazione, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale edita il secondo venerdì successivo alla data prevista per lo svolgimento dell’ultima prova scritta.
7. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Prove di concorso
Art. 10.
1. L’esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto fra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiede la compilazione dell’atto e lo svolgimento dei principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all’atto stesso.
2. L’esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:
a) diritto civile e commerciale, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l’ufficio di notaio;
b) disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.
Art. 11.
1. I candidati ammessi alle prove scritte sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove medesime, nelle date, nel luogo e con le modalità che verranno indicate, ai sensi dell’art. 9.
2. Al momento dell’identificazione personale, che può avvenire anche il giorno della prima prova scritta, ma precedentemente al suo inizio, i candidati ammessi in conseguenza del superamento della prova di preselezione, possono esibire la tessera di identificazione, ricevuta ai sensi dell’art. 8, mentre i candidati ammessi di diritto possono esibire uno dei documenti di identificazione, precisati nel successivo art. 12.
3. La consegna dei testi di consultazione, di cui ai commi 5, 6 e 7, per la preventiva verifica da parte della Commissione, è ammessa nei giorni che precedono quello della prima prova scritta, secondo quanto previsto nella Gazzetta Ufficiale indicata nell’art. 9, ed è subordinata alla preventiva identificazione del candidato, ai sensi del comma precedente.
4. Non sono, in ogni caso, accettati i testi presentati nei giorni delle prove scritte.
5. A termini dell’art. 18, secondo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti. È altresì ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana.
6. I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello), il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.
7. In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra citato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami diversi da quelli relativi a fonti normative. Sono esclusi, altresì, manoscritti o dattiloscritti o fotocopie dei testi consentiti sopra indicati e le riproduzioni degli stessi, a stampa, diverse da quelle di comune consultazione. È consentita la consultazione di fotocopie della Gazzetta Ufficiale recante testi normativi.
Art. 12.
1. I candidati, al fine di ritirare la tessera di identificazione di cui agli articoli precedenti, devono presentare la carta di identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza ovvero un valido documento di identificazione, con fotografia, rilasciata da un’autorità di Stato.
2. I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni caso, l’effigie del candidato.
3. Prima delle prove scritte e di quella orale, i candidati devono dimostrare la propria identità personale, presentando la tessera di identificazione, in alternativa ai documenti di cui al comma 1.
Art. 13.
1. Sono ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso.
2. I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del Ministero ai sensi dell’art. 23, comma 3, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 ed è da tale data che decorreranno i termini di cui all’art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
3. L’esame orale si intende superato se il concorrente avrà riportato almeno trenta punti in ciascun gruppo di materie e non meno di centocinque punti nel complesso.
4. Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi, per esame, è aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite. Tale aumento viene applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull’uno e in parte sull’altro.
5. Il diritto di precedenza stabilito nell’art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, è attribuito ai concorrenti a favore dei quali è applicato il predetto aumento e solo in confronto ai concorrenti cui sia stato attribuito il medesimo aumento.
6. Sono dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell’insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.
Procedimento di nomina
Art. 14.
1. In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato viene formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.
2. A parità di condizioni, l’ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell’art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.
3. Per la formazione della graduatoria anzidetta si tiene conto, infine, dell’art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.
Art. 15.
1. I concorrenti, dopo il superamento della prova orale, al fine dell’accertamento dei requisiti per la nomina, debbono far pervenire al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre, dal giorno successivo alla data che sarà fissata e comunicata dall’amministrazione, i seguenti documenti:
a) l’estratto per riassunto o, in caso di pluralità di nomi, per copia integrale, dell’atto di nascita: il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita o con l’estratto semplice;
b) il certificato di cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
c) il diploma originale di laurea in giurisprudenza o del titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148 o copia notarile di esso, ovvero, nel caso in cui il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, un certificato della competente autorità accademica che, menzionando tale circostanza, lo sostituisca;
d) il certificato di compiuta pratica notarile e, nel caso di pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;
e) il certificato medico rilasciato dalla unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare attestante lo stato fisico del candidato e quant’altro possa essere utile per l’accertamento da parte dell’Amministrazione della esclusione di difetti che importino la inidoneità all’esercizio delle funzioni notarili.
2. I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b) ed e) del primo comma del presente articolo ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio di data non anteriore a quella fissata nella comunicazione indicata nello stesso comma.
3. I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del documento relativo al compimento della pratica notarile.
4. Il documento di cui al primo comma, lettera e) del presente articolo, deve essere di data non anteriore di tre mesi, mentre quello di cui al primo comma, lettera b) di data non anteriore a sei mesi, a quella fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo.
Art. 16.
1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale, debbono far pervenire, inoltre, al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal primo comma del precedente articolo, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli agli effetti della formazione della graduatoria generale dei vincitori di concorso e degli altri concorrenti idonei.
2. I predetti titoli debbono essere comprovati mediante autonoma, specifica e valida documentazione o attestazione e, in particolare: la qualifica di mutilato o di invalido di guerra o per fatto di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatto di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro – Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure della competente associazione nazionale.
3. La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-ter, rilasciato secondo i casi dall’amministrazione centrale al servizio della quale l’aspirante ha contratto l’invalidità.
4. La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell’art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.
5. La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell’Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.
6. La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare da certificato rilasciato dalla competente Associazione nazionale.
7. La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-ter, rilasciato a nome del padre, dall’amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.
8. La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell’Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro.
9. La qualifica di figlio di mutilato o invalido di guerra o della lotta di liberazione o di figlio di mutilato o invalido civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.
10. La qualifica di figli di mutilati e degli invalidi per servizio deve risultare a nome del padre da certificazione rilasciata dall’amministrazione da cui dipende il genitore mutilato o invalido per servizio.
11. La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ufficio stralcio dell’Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante la loro condizione.
12. Le madri, le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, debbono esibire un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica.
13. Le madri o le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell’Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.
14. Lo stato di coniugato deve essere dimostrato mediante l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio e l’esistenza dei figli con lo stato di famiglia.
15. Il lodevole servizio prestato nelle pubbliche amministrazioni deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell’amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.
16. Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere assoggettati alla imposta di bollo, fatta eccezione per i documenti di cui al primo comma, lettere a) e b) dell’art. 15 e di cui al comma quattordici del presente articolo, esenti, ai sensi dell’art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.
17. L’amministrazione provvede di ufficio all’accertamento della buona condotta, dell’assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.
Art. 17.
1. Il direttore generale della giustizia civile – Dipartimento per gli affari di giustizia, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva, con decreto, la graduatoria.
2. Il direttore generale della giustizia civile – Dipartimento per gli affari di giustizia, con lo stesso decreto, ha facoltà, sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimenti andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.
3. La graduatoria viene pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia, insieme all’elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso.
Art. 18.
1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero, nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l’elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso potranno far pervenire al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III, una dichiarazione, in carta da bollo, contenente l’indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.
2. Per ottenere l’assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano è richiesta (art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574) la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.
3. I posti notarili della provincia di Bolzano, pertanto, sono assegnati ai vincitori del concorso che siano in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua italiana e quella tedesca, previsto dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521.
4. Per ottenere l’assegnazione di una sede nella regione Valle d’Aosta è richiesta la piena conoscenza anche della lingua francese, da accertare con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263;
5. I vincitori del concorso che aspirano ad uno dei posti della provincia di Bolzano, devono allegare, alla dichiarazione contenente l’indicazione delle sedi prescelte, in originale od in copia autenticata, ed in carta da bollo, l’attestato di conoscenza delle due lingue summenzionate.
6. I vincitori del concorso che aspirano ad uno dei posti della regione Valle d’Aosta, devono allegare, alla dichiarazione contenente l’indicazione delle sedi prescelte, in originale o in copia autenticata, l’esito delle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese.
7. Oltre alla indicazione del posto o dei posti della provincia di Bolzano o della regione Valle d’Aosta i vincitori del concorso possono, ove occorra, completare la predetta dichiarazione, con la indicazione di altri posti notarili disponibili, sino a concorrenza del numero corrispondente a quello relativo alla propria posizione di graduatoria.
8. Qualora manchino le dichiarazioni, di cui ai precedenti commi, il direttore generale della giustizia civile – Dipartimento per gli affari di giustizia, provvederà d’ufficio all’assegnazione della sede. Parimenti di ufficio provvederà all’assegnazione della sede, qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.
Roma, 1° settembre 2004
Il direttore generale: MELE
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Fac-simile della domanda di ammissione al concorso da presentare al Procuratore della Repubblica competente
Al Ministero della Giustizia –
Dipartimento per gli affari di giustizia –
Direzione generale della giustizia civile
Ufficio III – roma
Il sottoscritto dott . ………. residente in ………. (prov. ……….), via ………. n. ………., tel. ………. con domicilio, a tutti gli effetti delle comunicazioni, in ………. (prov. ……….), via ………. n. ………., tel. ………. chiede di essere ammesso al concorso per esame a duecento posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 1° settembre 2004.
Al predetto fine, dichiara:
1) di essere nato in ………. (prov. ……….), il ……….;
2) di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione europea;
3) di essere iscritto nella lista elettorale del comune di ………. (prov. ……….) (ovvero: dichiarare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista stessa);
4) di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (specificare titolo del reato, pena inflitta e dati accessori, autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza o provvedimento analogo, data di passaggio in giudicato dei medesimi);
5) di non aver subito sentenze di fallimento, di interdizione e di inabilitazione (in caso positivo indicare tutti gli estremi del provvedimento);
6) di aver conseguito la laurea in giurisprudenza, in data ………. presso l’Università degli studi di ………. ovvero di essere in possesso di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;
7) di aver compiuto la pratica notarile dal (giorno, mese, anno) al (giorno, mese, anno) presso il distretto notarile di ………. (nel caso di pratica ridotta, dichiarare in base a quale titolo ha ottenuto l’ammissione alla predetta pratica; nel caso di idoneità conseguita in un precedente concorso per esame per la nomina a notaio, in luogo della dichiarazione, indicare i dati relativi alla idoneità precedentemente conseguita);
8) di non aver difetti che importino inidoneità all’esercizio delle funzioni notarili.
Esclusivamente per i candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia:
9) di essere affetto da patologia limitatrice, come da documentazione medica allegata, e di richiedere l’assistenza, nella lettura dei quesiti e/o nella digitazione delle risposte, di personale dell’amministrazione non in grado di dare suggerimenti.
Allega:
a) quietanza comprovante l’effettuato versamento presso ………. di ………. della tassa erariale di Euro 49,58 (in caso di esenzione indicare i dati relativi alla idoneità precedentemente conseguita in un concorso per esame per la nomina a notaio);
b) quietanza comprovante l’effettuato versamento presso l’archivio notarile distrettuale di ………. della somma di Euro 1,55;
c) due fotografie uguali a colori, formato tessera, di misura non superiore a centimetri quattro per quattro, (da consegnare all’ufficio ricevente ove la domanda venga presentata direttamente dal candidato ai sensi dell’art. 3, comma 10, ovvero una incollata su supporto cartaceo, con l’attestazione del notaio della corrispondenza con l’effigie del candidato e l’altra munita, sul retro, del sigillo e della sigla del notaio, nonché, a carattere stampatello, del nome e cognome del candidato, ai sensi dell’art. 3 comma 11), salvo si tratti di candidati esonerati dalla prova di preselezione informatica, ai sensi dell’art. 5, comma 6.
Luogo e data …………………..
Firma …………………………….
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Apposizione della sottoscrizione in calce alla domanda in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, in caso di spedizione per posta, autenticazione della firma da parte di un notaio di qualsiasi residenza o del segretario comunale del luogo di residenza oppure visto del capo dell’ufficio nel quale presta servizio se il candidato è dipendente statale.