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Il riscatto a termine dell’alloggio sociale – Le osservazioni del Notariato

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28/11/2017

Nazionale

L’art. 8, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con legge 23 maggio 2014, n. 80 (rubricato “riscatto a termine dell’alloggio sociale” ), ripropone, dopo quasi mezzo secolo, la figura del contratto di locazione con clausola di riscatto, riconoscendo quindi la possibilità per il conduttore di acquistare la proprietà di alloggi di edilizia sovvenzionata, ossia di alloggi prioritariamente destinati alla locazione.

La nuova disposizione non concerne qualsiasi alloggio di edilizia sovvenzionata, ma solo quegli alloggi che possano definirsi “alloggi sociali”  ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 adottato in attuazione dell’art. 5, legge 8 febbraio 2007, n. 9.

Gli “alloggi sociali”  si caratterizzano per la circostanza che per la loro costruzione o per il loro recupero l’operatore (pubblico o privato) può fruire di contributi o agevolazioni pubbliche, a condizione, peraltro, di destinare gli alloggi così realizzati, in primis, alla locazione, con durata non inferiore a otto anni.

Per approfondire l’argomento, dall’Area Download è possibile scaricare la nota del Consiglio Nazionale del Notariato “Riscatto a termine dell’alloggio sociale (art. 8 D.L. 28 marzo 2014 n. 47)”

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