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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

CONSIGLIO NAZIONALE
DEL NOTARIATO

Il Trust

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04/10/2007

Nazionale

La stipula di numerosi atti istitutivi di trust, prevalentemente mobiliari da parte di notai italiani; l’omologa da parte del Tribunale di Genova di una società a responsabilità limitata unipersonale costituita da un trustee; la costituzione di un trust a garanzia di un prestito obbligazionario che superò il vaglio del Tribunale di Milano con decreto del 27 dicembre 1996; la sentenza del Tribunale di Lucca del 23 settembre 1997, che ha ammesso la validità di un trust testamentario costituito da un cittadino italiano e il fondamentale passo della trascrizione di un bene immobile acquistato da un trustee; le ormai numerose pronunce giurisprudenziali favorevoli, hanno fatto fare enormi passi avanti al dibattito circa l’utilizzabilità dei trusts anche nel nostro Paese.
Di recente, quanto il notariato andava studiando da tempo – e cioè la possibilità di utilizzo nel nostro ordinamento di un negozio giuridico di destinazione dei beni che, senza necessità di alienazione, siano separati dal patrimonio del proprietario disponente e siano utilizzati per scopi specifici – ha trovato un suo primo parziale accoglimento nell’introduzione, con la legge 273/2005, dell’art. 2645-ter nel codice civile.
 
La materia è molto complessa, esige conoscenza della legge straniera di riferimento,  richiede molta prudenza di valutazione e di applicazione.
 
Per un approfondimento sulla disciplina del Trust in Italia vai alla pagina dedicata del sito.
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