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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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La Corte di Giustizia UE conferma: gli Stati membri possono riservare ai notai le competenze per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari

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10/03/2017

Nazionale

La Corte di Giustizia dell’Unione europea (causa C 342/15 – Piringer, sentenza del 9 marzo 2017 , decidendo sul tema della possibilità della normativa nazionale di attribuire competenze esclusive ai notai in ambito immobiliare, ha chiarito che tale facoltà non solo sussiste, ma che una scelta in questo senso contribuisce a garantire la certezza del diritto relativamente alle transazioni immobiliari e il buon funzionamento dei pubblici registri.

La questione principale riguardava la normativa austriaca, che conferisce solo ai notai e ai tribunali la competenza ad autenticare firme apposte sui documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti riconoscere in Austria che una tale autenticazione possa essere effettuata tanto da un avvocato stabilito in tale Stato quanto dagli avvocati stabiliti in altri Stati membri dell’UE (nel caso di reali immobiliari. L’applicazione di questa disposizione ha condotto ad escludere la possibilità di specie la controversia riguardava un atto autenticato da un avvocato nella Repubblica ceca).

La disposizione austriaca in esame, pur potendo rappresentare una restrizione alla libera prestazione di servizi garantita dall’articolo 56 TFUE, secondo la Corte deve essere ammessa a titolo di deroga, rientrando tra quelle salvaguardate per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, come espressamente previsto dagli articoli 51 TFUE e 52 TFUE ed è giustificata – se applicata in modo non discriminatorio – da ragioni imperative d’interesse generale, se si rivela idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non eccede quanto necessario per conseguirlo.

Per approfondire l’argomento consulta le osservazioni del CNN scaricabili dall’Area Download

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