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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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Le istruzioni per l’uso del CNN del deposito del prezzo dal notaio

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14/11/2017

Nazionale

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Parte oggi la campagna informativa del Consiglio Nazionale del Notariato con la pubblicazione sul sito delle istruzioni per l’uso del deposito del prezzo dal notaio nella compravendita (vai alla pagina IL DEPOSITO DEL PREZZO).

La novità, introdotta dalla legge sulla concorrenza (legge n. 124/2017, articolo 1, commi 63 e seguenti), è entrata in vigore lo scorso 29 agosto. L’operazione del Notariato rientra nella campagna informativa #casaconviene del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Che cos’è?

Nelle compravendite immobiliari e nelle cessioni di azienda, la legge sulla concorrenza, entrata in vigore il 29 agosto scorso, ha introdotto la possibilità per l’acquirente di depositare dal notaio il prezzo.

Il notaio, eseguita la pubblicità prevista dalla legge e accertata l’inesistenza di gravami, quali ipoteche e pignoramenti, svincola in favore del venditore le somme depositate presso di lui.

Il deposito del prezzo può essere utilizzato anche per garantire accordi tra le parti diversi dalla sopravvenienza di gravami. Ad esempio, quando il venditore mantiene il possesso del bene successivamente alla vendita, l’acquirente può depositare parte o tutto il prezzo presso il notaio fino alla consegna. Si può ricorrere al deposito del prezzo anche quando vi siano pendenze condominiali o un’ipoteca sugli immobili. A volte, tuttavia, il deposito del prezzo non è concretamente praticabile.

Così, per rimanere agli esempi fatti, nel caso in cui il saldo prezzo viene utilizzato per estinguere il mutuo precedente acceso dal venditore.

Chi può chiederlo e quando?

Il deposito del prezzo può essere chiesto anche da una sola delle parti, che di norma è l’acquirente. Il deposito del prezzo può essere chiesto alla stipula del contratto di compravendita, ma è preferibile dichiarare di volersene avvalere già nel contratto preliminare o compromesso, perché il venditore ne possa valutare le conseguenze ed il notaio possa predisporre la migliore clausola contrattuale.

Così come è possibile chiedere il deposito del prezzo sin dal momento del compromesso, si può anche rinunciare a tale diritto, sia nel contratto preliminare che nel definitivo.

Come avviene.

All’atto della compravendita l’acquirente consegna al notaio assegni a lui intestati o effettua un bonifico a suo nome. Il notaio è tenuto a versare gli assegni e ricevere il bonifico su un conto corrente dedicato. Si tratta di un conto impignorabile da eventuali creditori del notaio ed inoltre, in caso di morte, non cade nella successione del notaio.

Quando riceverà il prezzo il venditore?

Dipende da cosa si è pattuito nella compravendita. Nel caso più frequente, ossia quando si prevede il pagamento del venditore dopo la trascrizione del contratto e la verifica dell’insussistenza di nuovi gravami, saranno sufficienti pochi giorni.

Scarica dall’Area Download “Deposito del prezzo dal notaio. Le istruzioni per l’uso”

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