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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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On-line un nuovo studio del Notariato – Circolazione fiduciaria di beni

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04/01/2022

Nazionale

Tutti i lavori approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato sono consultabili nella sezione TROVA STUDIO. 

Circolazione fiduciaria di beni – Studio n. 5-2020/C

 

La finalità dello studio è comprendere quali siano gli effetti del patto fiduciario sul trasferimento dei beni: in altre parole, se e con quali limiti è possibile la circolazione fiduciaria dei beni. Conseguentemente, si dovrà verificare se, con quali limiti e modalità, i relativi atti di trasferimento possono essere ricevuti dal notaio.

Lo studio individua, perciò, i due distinti segmenti negoziali in cui vi è un effetto traslativo di diritti reali: l’acquisto in capo al fiduciario e il ritrasferimento al fiduciante. “Sopra” di essi sta un rapporto obbligatorio bilaterale, di natura contrattuale, atipico, affine al mandato, di cui segue in parte la disciplina codicistica, che può denominarsi pactum fiduciae o promessa (o intesa) fiduciaria. Questo rapporto è destinato a rimanere interno tra le parti e a non essere conosciuto a terzi, a motivo dell’interesse del fiduciante a non comparire.

Ora, il primo trasferimento può anche avere una causa diversa dalla promessa fiduciaria, come accade quando il fiduciario acquista il bene da un terzo, in forza, ad esempio, di una normale compravendita, rispetto alla qualificazione giuridica della quale – e alla disciplina della quale – la presenza, a latere, di un rapporto fiduciario è del tutto irrilevante.

Il patto fiduciario può però anche avere un effetto traslativo. Diviene allora rilevante capire il regime di siffatto trasferimento causa fiduciae. L’effetto traslativo si produce perché espressamente funzionale all’adempimento dell’accordo fiduciario. Simile fattispecie trova applicazione, ad esempio, nell’affidamento del c.d. Dopo di Noi. Si tratta tuttavia, nel nostro campo d’indagine, di un’ipotesi che trova una diffusione minore, per la semplice ragione che una simile modalità attributiva comporta la pubblicità del disegno fiduciario, che il fiduciante, nella maggior parte dei casi, intende evitare, preferendosi, per attuare l’intestazione fiduciaria, procedere con contratti che dissimulino la causa fiduciaria. Né tale riservatezza deve necessariamente tradursi in una valutazione di sfavore da parte dell’ordinamento, che ammette e disciplina i contratti simulati.

Il secondo trasferimento, quello dal fiduciario al fiduciante (o a un terzo da lui indicato), invece, avviene sempre causa fiduciae, perché esso trova la propria giustificazione nell’esecuzione della promessa fiduciaria – è, dunque, un c.d. adempimento traslativo, esecutivo cioè dell’obbligo assunto dal fiduciario nei confronti del fiduciante. Siamo in presenza di un atto traslativo oneroso, seppur privo di corrispettivo. Anche quando vi sia una controprestazione, si tratta soltanto di un rimborso di eventuali anticipazioni fatte dal fiduciario e che non si tratta mai di un vero e proprio sinallagma contrattuale. Per il resto, l’atto è un normale atto traslativo, che sconta, ad esempio, la soggezione alle norme sulla conformità catastale e sulle menzioni richieste dalla disciplina urbanistica.

Al fine di accertare l’esistenza della causa fiduciaria del ritrasferimento – della natura esecutiva della stessa – occorre verificare la sussistenza non solo di una promessa, ma anche dello squilibrio patrimoniale esistente tra fiduciario e fiduciante, o perché il primo ha acquistato il bene da un terzo ma con denaro del fiduciante, o perché il fiduciario ha acquistato il bene dal fiduciante ma senza pagare realmente un corrispettivo e senza animo liberale. Ove ciò non sia, ci si presterebbe ad operare trasferimenti fondati su una nuda promessa, e quindi mancanti di causa, secondo quanto approfondito nello Studio.

Lo studio affronta poi il problema della forma del patto fiduciario che, per affermazione di una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, può anche essere meramente orale, pur quando abbia ad oggetto beni immobili, per le ragioni che saranno indicate.

Vi è, infine, la questione, di non poco momento, della conoscenza (e dell’esecuzione) del patto fiduciario rispetto agli eredi del fiduciante (e del fiduciario). Spesso, specialmente in contesti di contiguità familiare o di stretta amicizia, il patto fiduciario è rimesso a un riconoscimento della natura precaria e quasi fittizia della proprietà, in quanto fondata su un rapporto interno di fiducia. Eppure, ciò che viene percepito immediatamente dal punto di vista economico (il disequilibrio che si viene a creare con l’intestazione fiduciaria di beni), per potersi tradurre sul piano giuridico deve, all’evidenza, ricondursi ai consueti schemi di circolazione della ricchezza, per i quali chi acquista in nome proprio, acquista realmente, anche se è tenuto a ritrasferire il diritto. Il piano successorio, quindi, diviene teatro di aspri conflitti, che un prudente consiglio potrebbe evitare.

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