01/04/2020
Nazionale
Il D.L. n. 9 del 2.3.2020 ha stabilito la sospensione dei termini di scadenza (ricadenti nel periodo dal 22 febbraio al 31 marzo) relativi a vaglia cambiari, cambiali e ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva (cfr. art. 10 co. 5).
La norma si inserisce nell’ambito delle “misure non solo di contrasto alla diffusione del virus COVID-19, ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale”.
Per l’individuazione dei soggetti nei cui riguardi opera la sospensione, il D.L. ha fatto rinvio al comma 4”, ovvero “ai soggetti che alla data di entrata in vigore del detto decreto erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020”, all’epoca unica “zona rossa” nella quale si era ritenuto necessario adottare misure di contenimento del virus COVID-19.
Lo stesso D.L., con il chiaro intento di estendere la sospensione dei termini a tutte le zone alle quali progressivamente venivano estese le misure emergenziali, ha previsto la possibilità di una rimodulazione dell’ambito applicativo della norma prevedendo l’aggiornamento dell’elenco dei Comuni di cui all’allegato 1 o l’individuazione di “ulteriori comuni” con diverso provvedimento (cfr. art. 10 co. 18).
Successivamente, il DPCM dell’8.3.2020 ha “ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree” (cfr. il preambolo) nonché individuare ulteriori misure, stabilendo la cessazione degli effetti del DPCM 1° marzo 2020 (cfr. art.5 co. 3) come conseguenza della sua integrale sostituzione.
Il DPCM del 9.3.2020 ha poi esteso all’intero territorio nazionale le misure previste dall’art. 1 del DPCM 8.3.2020.
Il tumultuoso ed inevitabile ricorso da parte del governo alla decretazione d’urgenza per far fronte all’emergenza CORONAVIRUS ha ingenerato dubbi interpretativi con riferimento all’estensione dei termini di scadenza di cui al citato art.10 co. 5 del D.L. n.9/2020, a tutto il territorio nazionale.
Per approfondire l’argomento, dall’area download è possibile scaricare la nota del Consiglio Nazionale del Notariato “Sospensione dei protesti per emergenza Coronavirus”
Nazionale
18/11/2024
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